F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 58/TFN – SD del 17 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2841/412 pf21-22/GC/CAMS/mg del 5 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri Arena Rocco e Santoro Carmelo – Reg. Prot. 153/TFN-SD

Decisione/0058/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0153/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentino Fedeli – Componente

Fabio Micali – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Valentina Ramella – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 11 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2841/412 pf21- 22/GC/CAMS/mg del 5 agosto 2022 nei confronti dei sigg.ri Arena Rocco e Santoro Carmelo,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento dell’11 maggio 2022, deferiva a questo Tribunale:

- Il Signor Rocco Arena, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD ARL FC Messina, per rispondere:

1. delle violazioni di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 93, comma 1 delle NOIF (secondo cui sono consentiti contratti che regolano rapporti economici tra società e allenatori purché risultanti da accordi economici da depositare presso la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi, o in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva), per aver omesso di depositare gli accordi economici datati 1.9.2020, stipulati con gli allenatori Sigg. Tracuzzi Letterio e Mancuso Gianluca, all'inizio della stagione sportiva 2020-2021; 2. delle violazioni di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94, comma 1 delle NOIF nonché dal C.U. LND n.1 stagione sportiva 2020-2021 punto 14 (alla voce allenatori - pag. 57 e segg.), per aver, nella sua qualità, consentito e non impedito al sig. Santoro Carmelo n.q. di Amministratore Delegato della società FC Messina, di pattuire e sottoscrivere con i tecnici sigg. Tracuzzi Letterio e Mancuso Gianluca n. 2 accordi economici datati 1.9.2020 per la conduzione tecnica della squadra FC Messina, rispettivamente per le categorie Juniores Regionale e Under 17 Regionale, comprendente un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa federale.

- Il Signor Carmelo Santoro, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato, dotato di poteri di firma e di rappresentanza, della società SSD ARL FC Messina, per rispondere: 1. delle violazioni di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 93, comma 1 delle NOIF (secondo cui sono consentiti contratti che regolano apporti economici tra società e allenatori purché risultanti da accordi economici da depositare presso la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi, o in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva), per aver omesso di depositare gli accordi economici datati 1.9.2020, stipulati con gli allenatori Sigg. Tracuzzi Letterio e Mancuso Gianluca, all'inizio della stagione sportiva 2020-2021; 2. delle violazioni di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94, comma 1 delle NOIF nonché dal C.U. LND n.1 stagione sportiva 2020-2021, punto 14 (alla voce allenatori - pag. 57 e segg.), per aver, nella sua qualità, pattuito e sottoscritto con i tecnici sigg. Tracuzzi Letterio e Mancuso Gianluca, n. 2 accordi economici datati 1.9.2020 per la conduzione tecnica della squadra FC Messina, rispettivamente per le categorie Juniores Regionale e Under 17 Regionale, comprendente un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa federale.

La fase istruttoria

La Procura Federale, in data 3.12.2021, acquisiva la nota emessa in pari data dal Dipartimento Interregionale - protocollo n. 4026 nota contenente in allegato le decisioni del Collegio Arbitrale n. 16/12 e 19/12 inerenti il procedimento n. 383pf21-22 avente ad oggetto il mancato pagamento da parte della società FC Messina delle somme dovute ad alcuni tecnici e calciatori nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica delle decisioni emesse rispettivamente dal Collegio Arbitrale/LND e dalla Commissione Accordi Economici/LND.

Con le suddette decisioni il Collegio Arbitrale LND disponeva, altresì, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza in ordine al superamento dei massimali di cui agli accordi economici datati 1.9.2020, non depositati, sottoscritti tra il tecnico Tracuzzi Letterio e la società FC Messina in persona del Presidente sig. Arena Rocco, nonché tra il tecnico Mancuso Gianluca e la società FC Messina in persona dell'Amministratore Delegato munito di poteri di firma e di rappresentanza, sig. Santoro Carmelo.

Il procedimento originario n. 383pf21-22, vedeva coinvolti i Signori Arena Rocco, Santoro Carmelo, Tracuzzi Letterio e Mancuso Gianluca, nel corso del quale veniva rilevato che i suddetti avevano adottato ulteriori comportamenti in violazione della normativa federale, sia per non aver depositato gli accordi economici, stipulati in data 1.9.2020, entro il termine previsto dalla normativa federale, sia perché tali accordi comprendevano un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa. Per tali ragioni, veniva disposta dalla Procura Federale, a seguito di trasmissione degli atti dal procedimento n. 383pf21-22, l'apertura del presente procedimento n. 412pf21-22, sia in ordine all'accertato e documentato omesso deposito dei suddetti accordi economici, sia in ordine alla previsione, stabilita nei medesimi accordi, di un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa federale.

Nel corso dell’attività istruttoria, sono emersi, alcuni documenti che assumono una particolare valenza probatoria, ovvero:

- Segnalazione del Dipartimento Interregionale del 3.12.2021, acquisita dalla Procura Federale in pari data, giusto protocollo n. 4026;

- Copia lodo n. 16/12 relativa alla vertenza promossa dal tecnico Tracuzzi Letterio, emesso del Collegio Arbitrale LND in data 28.10.2021 pubblicato con C.U. n. 5/21, con il quale il Collegio Arbitrale LND ha disposto, tra l'altro, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza in ordine al superamento dei massimali di cui all'accordo economico datato 1.9.2020, non depositato, (acquisito agli atti) sottoscritto tra il predetto tecnico e la società FC Messina in persona del Presidente sig. Arena Rocco;

- Copia lodo n. 19/12 relativa alla vertenza promossa dal tecnico Mancuso Gianluca, emesso del Collegio Arbitrale LND in data 28.10.2021 pubblicato con C.U. n. 5/21, con il quale il Collegio Arbitrale LND ha disposto, tra l'altro, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza in ordine al superamento dei massimali di cui all'accordo economico 1.9.2020, non depositato, (acquisito agli atti) sottoscritto tra il predetto tecnico e la società FC Messina in persona dell'amministratore Delegato munito di poteri di firma e di rappresentanza sig. Santoro Carmelo;

- Attestazione del Dipartimento Interregionale del 8.9.2021 in merito al mancato deposito degli accordi economici suindicati;

- Copia fogli di censimento della società SSD ARL Football Club Messina stagione sportiva 21-22, rilasciato dal Dipartimento Interregionale, in uno alla scheda estratta dal sistema informatico AS400;

- C.U. n. 1557A della FIGC 31.1.2022 - revoca affiliazione SSD ARL Football Club Messina, matr. n. 8850; - C.U. LND n. 1 - s.s. 2020-2021;

- certificati di residenza dei Sigg. Rocco Arena e Santoro Carmelo;

- certificati di residenza e AS400 dei tecnici Tracuzzi Letterio e Mancuso Gianluca.

Il dibattimento

All’udienza dell’11 ottobre 2022, la Procura Federale, ha chiesto nei confronti del Signor Rocco Arena la pena di mesi 6 di inibizione e nei confronti del Signor Carmelo Santoro la pena di mesi 12 di inibizione.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale ritiene accertata la responsabilità dei deferiti.

Dagli atti del deferimento risulta documentalmente provata la responsabilità di entrambi i deferiti, ed in particolare:

Per il Signor Rocco Arena risulta comprovata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 93, comma 1 delle NOIF (secondo cui sono consentiti contratti che regolano rapporti economici tra società e allenatori purché risultanti da accordi economici da depositare presso la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi, o in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva), per aver omesso di depositare gli accordi economici datati 1.9.2020, stipulati con gli allenatori Sigg. Tracuzzi Letterio e Mancuso Gianluca, all'inizio della stagione sportiva 2020-2021 nonché la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94, comma 1 delle NOIF nonché dal C.U. LND n. 1 stagione sportiva 2020-2021 punto 14 (alla voce allenatori - pag. 57 e segg.), per aver, nella sua qualità, consentito e non impedito al sig. Santoro Carmelo n.q. di Amministratore Delegato della società FC Messina, di pattuire e sottoscrivere con i tecnici sigg. Tracuzzi Letterio e Mancuso Gianluca n. 2 accordi economici datati 1.9.2020 per la conduzione tecnica della squadra FC Messina, rispettivamente per le categorie Juniores Regionale e Under 17 Regionale, comprendente un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa federale;

Per il Signor Carmelo Santoro risulta comprovata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 93, comma 1 delle NOIF (secondo cui sono consentiti contratti che regolano apporti economici tra società e allenatori purché risultanti da accordi economici da depositare presso la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi, o in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva), per aver omesso di depositare gli accordi economici datati 1.9.2020, stipulati con gli allenatori Sigg. Tracuzzi Letterio e Mancuso Gianluca, all'inizio della stagione sportiva 2020-2021 nonché la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94, comma 1 delle NOIF nonché dal C.U. LND n.1 stagione sportiva 2020-2021, punto 14 (alla voce allenatori - pag. 57 e segg.), per aver, nella sua qualità, pattuito e sottoscritto con i tecnici sigg. Tracuzzi Letterio e Mancuso Gianluca, n. 2 accordi economici datati 1.9.2020 per la conduzione tecnica della squadra FC Messina, rispettivamente per le categorie Juniores Regionale e Under 17 Regionale, comprendente un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Arena Rocco, mesi 6 (sei) di inibizione; - per il sig. Santoro Carmelo, mesi 8 (otto) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

 Fabio Micali                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 17 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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