F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59/TFN – SD del 18 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6927/760pf21-22/GC/GR/ff del 22 settembre 2022 nei confronti del sig. Matteo Reda + altri – Reg. Prot. 49/TFN-SD

Decisione/0059/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0049/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Angelo Venturini – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6927/760pf2122/GC/GR/ff del 22 settembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Matteo Reda, Massimo Tramontano, Marcheselli Gaetano e della società ASD Cabassi Union Carpi,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto nel proprio registro dei procedimenti in data 24 maggio 2022 al n. 760 pf 21-22 ed avente ad oggetto: “Presunta attività di prestanome svolta dai tecnici Vincenzo Mancini e Massimo Tramontano a favore del sig. Matteo Reda in quanto dotati della necessaria abilitazione per la conduzione tecnica della società ASD Cabassi Union Carpi”, contestava a carico:

- del sig. Matteo Reda, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente-allenatore per la società ASD Cabassi Union Carpi, la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione agli artt. 39, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1 delle NOIF, per aver svolto scientemente e consapevolmente nella stagione sportiva 2021-2022, pur non avendone titolo in quanto non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l’attività di allenatore di fatto della prima squadra della società ASD Cabassi Union Carpi;

- del sig. Massimo Tramontano, tecnico abilitato UEFA B, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore della squadra Juniores per la società ASD Cabassi Union Carpi, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 39, lett. Ec) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, già tesserato per la società ASD Cabassi Union Carpi come allenatore della squadra Juniores, svolto il doppio ruolo di allenatore della prima squadra della predetta società militante nel campionato di IIª categoria, girone E, Modena, LND Emilia-Romagna a seguito dell’esonero dell’allenatore Mancini Vincenzo;

- del sig. Marcheselli Gaetano, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Cabassi Union Carpi: a) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 39, lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1 delle NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito che il sig. Matteo Reda, persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, svolgesse nella stagione sportiva 2021-2022 l’attività di allenatore di fatto della prima squadra della predetta società; b) la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 39, lett. Ec) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a seguito  dell’esonero dell’allenatore Mancini Vincenzo responsabile della prima squadra della società  ASD Cabassi Union Carpi militante nel campionato di IIª categoria, girone E, Modena, LN.D  Emilia-Romagna, omesso di conferire la responsabilità tecnica della predetta squadra ad altro allenatore e per aver consentito o, comunque, non impedito che il sig. Tramontano Massimo, già tesserato per la società ASD Cabassi Union Carpi come allenatore della squadra Juniores, svolgesse il doppio ruolo di allenatore anche della prima squadra.

Sulla base di tali comportamenti la Procura, inoltre, deduceva la responsabilità della società ASD Cabassi Union Carpi sia diretta, ex art. 6, comma 1 del CGS per l'operato del proprio Presidente sig. Marcheselli Gaetano, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS, atteso che nell’interesse della stessa società era espletata dai sig.ri Reda Matteo e Tramontano Massimo la predetta attività, contestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo l’audizione del sig. Davide Leonardi in data 27 Giugno 2022, del sig. Federico Ferrari in data 27 giugno 2022, del sig. Mattia Barletta in data 27 giugno 2022, del sig. Vincenzo Mancini del 27 Giugno 2022, del sig. Massimo Tramontano in data 29 Giugno 2022; del sig. Paolo Rossi in data 30 Giugno 2022, del sig. Gaetano Marcheselli in data 30 Giugno 2022 e del sig. Matteo Reda del 4 Luglio 2022.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione del 13 ottobre 2022. Disposta la convocazione delle parti, perveniva in prossimità dell’udienza memoria difensiva del sig. Reda.

Il dibattimento

All’udienza del 13 ottobre 2022 erano presenti l'avv. Greco, in rappresentanza della Procura Federale, ed i deferiti Reda, Tramontano e Marcheselli.

La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso con condanna del sig. Reda ad 8 (otto) mesi di inibizione, del sig. Tramontano a 4 (quattro) mesi di squalifica, del sig. Marcheselli a 6 (sei) mesi di inibizione e della società Cabassi Union Carpi al pagamento di euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

Il deferito Reda, nel ribadire di aver svolto solo il ruolo di allenatore in seconda, chiedeva il rigetto del deferimento; i deferiti Tramontano e Marcheselli, ammessa la loro responsabilità, chiedevano la riduzione della sanzione richiesta dalla Procura.

La decisione

1) Dall’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, e segnatamente da tutte le deposizioni acquisite, ivi comprese quelle delle stesse persone fisiche deferite, è emerso che il sig. Reda ha svolto nella stagione sportiva 2021-22 quantomeno il ruolo di allenatore in seconda della squadra ASD Cabassi Union Carpi, salvo per un breve periodo, agli inizi del 2022, anche quello di allenatore in prima (quest’ultimo da ritenersi consentito per le dimissioni dell’allenatore abilitato (CU n. 1, stagione sportiva 2021/2022).

In proposito il Tribunale ritiene che l’attività di allenatore debba in ogni caso essere svolta previo conseguimento del titolo abilitante, senza che rilevi, come sostenuto dal deferito Reda, la differenza tra attività di allenatore in prima rispetto a quella di allenatore in seconda, atteso che la disciplina in materia, derivante dal combinato disposto degli artt. 16, 17, comma 2, e 39 lett. Fc del regolamento del settore tecnico, prevede in ogni caso l’abilitazione quale requisito necessario per svolgere l’attività di allenatore, non operando alcuna distinzione tra le due predette tipologie di allenatore (di allenatore in prima e di allenatore in seconda).

Tale lettura è pienamente aderente anche alla ratio della disciplina, per cui l’attività di allenatore, comunque essa si estrinsechi, richiede sempre una particolare professionalità, da comprovarsi mediante il titolo abilitativo, al fine di tutelare il primario interesse dei calciatori e dell’intero settore calcistico al corretto insegnamento del gioco del calcio perseguito attraverso la delicata attività di allenatore.

Sussiste, pertanto, la violazione contestata dalla Procura a carico del sig. Reda per aver svolto per lungo periodo la non consentita attività di allenatore in seconda, del Presidente Marcheselli per averla consentita e, conseguentemente, anche quella, sia diretta che oggettiva, della società ASD Union Cabassi Carpi.

Quanto alle sanzioni relative alla contestazione in esame, si ritengono congrue, in relazione ai fatti contestati ed alla realtà societaria, quelle indicate nel dispositivo.

2) Per quanto attiene alla contestazione relativa allo svolgimento contestuale da parte del sig. Tramontano della doppia attività di allenatore della squadra juniores e della prima squadra, il Tribunale ritiene invece, in linea con la più recente giurisprudenza (Sez. Disciplinare Decisione n. 29 - TFN del 14.9.2022), che non sussista la violazione contestata atteso che la disciplina richiamata nel deferimento non vieta lo svolgimento contestuale delle predette attività di allenatore per la medesima società sportiva.

Di seguito il precedente giurisprudenziale, che si condivide: “Quanto invece alla contestata duplice attività di allenatore da parte del sig… , sia della squadra Juniores Regionali … che della squadra Juniores regionale … della SSD … nel periodo successivo al conseguimento della relativa abilitazione… Ritiene … il Collegio che la normativa federale non contenga un chiaro ed espresso divieto sul punto; invero l’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che disciplina espressamente le preclusioni e le sanzioni per l’attività dei tecnici, precisa che gli stessi, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società. L’art. 39, comma 1, lett. Fd (rubricato “obblighi e deroghe”) precisa poi che la conduzione tecnica di tutte le squadre dell’attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. Ritiene questo Tribunale che, in assenza di una specifica disciplina preclusiva – espressamente indicata, invece, per l’espletamento di duplice attività per più di una società - la stessa non può desumersi, né dedursi per effetto di interpretazioni estensive. La normativa citata che la Procura assume che sia stata violata, non risulta dunque contenere un’esplicita ed espressa preclusione allo svolgimento di due attività di conduzione tecnica nell’ambito della medesima società (o medesimo tesseramento); anzi sul punto può rilevarsi – nel senso opposto a quello inteso dalla Procura Federale - che l’assenza di una specifica preclusione comporta, a contrario, l’impossibilità di estendere detto divieto per analogia ad una fattispecie diversa in applicazione dei principi di legalità, tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie. Non può infine condividersi, né risulta in qualche modo allo stato confermata dalla giurisprudenza di questo Tribunale, la citata statuizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico secondo cui “non si ritiene possibile consentire ad uno stesso allenatore, seppur abilitato, di dirigere contemporaneamente due o più squadre della medesima società in quanto non verrebbe assicurata la presenza costante dell’Allenatore abilitato”; tale assunto non trova alcuna conferma in concreto ben potendo invece, soprattutto in riferimento all’attività agonistica del settore Giovanile e Scolastico ed alle piccole realtà calcistiche, accadere che un tecnico nell’arco della settimana alleni due squadre di giovani o giovanissimi ragazzi, che spesso in realtà non hanno un impegno sportivo quotidiano” (Sez. Disciplinare Decisione n. 29 - TFN del 14.9.2022).

Non sussiste, pertanto, la relativa violazione contestata dalla Procura a carico del sig. Tramontano, del sig. Marcheselli e della società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando: - proscioglie il sig. Massimo Tramontano.

Irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Matteo Reda, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Gaetano Marcheselli, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Cabassi Union Carpi, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 18 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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