F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 62/TFN – SD del 20 Ottobre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7100/581pf21-22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 nei confronti del sig. Antonio Pezone + altri – Reg. Prot. 52/TFN-SD

Decisione/0062/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0052/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Rinaldi – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7100/581pf21- 22/GC/CAMS/mg del 23 settembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Antonio Pezone, Marco Ribaudo, Sante Paniccia Arduini, Fabio Bianchi e delle società ASD Aprilia Racing e SSDARL Aprilia Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 23 settembre 2022, a carico dei sigg.ri Antonio Pezone e Marco Ribaudo, nonché delle società ASD Aprilia Racing e SSDARL Aprilia Calcio per rispondere:

1) il Sig. Antonio Pezone, all’epoca dei fatti tesserato quale Presidente per la SSDARL Aprilia Calcio: - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli articoli 37, comma 1, delle N.O.I.F., e 32, comma 2, del C.G.S., per aver rivestito, nelle stagioni sportive 2018/19, 2019/20 e 2020/21, il ruolo di “Presidente di fatto” in favore della Società A.S.D. Aprilia Racing, laddove quale “Presidente ufficiale” figurava invece il genero sig. Marco Ribaudo, provvedendo in tale veste fattuale ad assumere ogni decisione finale relativa all’organizzazione societaria, e, tra l’altro, anche quelle relative agli accordi economici ed al tesseramento delle calciatrici Melania Pisa, Aurora Croce, Giulia Campanelli e Francesca Romana Guidobaldi, consentendo o comunque non impedendo, peraltro, l’alterazione in sfavore delle atlete della documentazione depositata in Federazione e riferibile a tali attività per le predette, anche nei contenuti economici, rispetto a quella inizialmente dalle stesse visionata, approvata e sottoscritta, financo per mezzo di firme apocrife riferibili alle posizioni delle calciatrici Pisa, Campanelli e Guidobaldi.

2) il Sig. Marco Ribaudo, all’epoca dei fatti tesserato quale Presidente per la A.S.D. Aprilia Racing:

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli articoli 37, comma 1, delle N.O.I.F., e 32, comma 2, del C.G.S., per aver consentito al Sig. Pezone (suo suocero), già Presidente per la SSDARL Aprilia Calcio, di rivestire nelle stagioni sportive 2018/19, 2019/20 e 2020/21, il ruolo di “Presidente di fatto” in favore della Società A.S.D. Aprilia Racing, consentendogli di provvedere in tale veste fattuale ad assumere ogni decisione finale relativa all’organizzazione societaria, e, tra l’altro, anche quelle relative agli accordi economici ed al tesseramento delle calciatrici Melania Pisa, Aurora Croce, Giulia Campanelli Francesca Romana Guidobaldi, di conseguenza personalmente consentendo o comunque non impedendo, peraltro, l’alterazione in sfavore delle atlete della documentazione depositata in Federazione e riferibile a tali attività per le predette, anche nei contenuti economici, rispetto a quella inizialmente dalle stesse visionata, approvata e sottoscritta, financo per mezzo di firme apocrife riferibili alle posizioni delle calciatrici Pisa, Campanelli e Guidobaldi.

- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione agli articoli 2, comma 1 e 22, comma 1, del CGS, per non essere comparso senza giustificato motivo in audizione dinanzi al Rappresentante della Procura Federale, sebbene ritualmente convocato sia per la data del 12.7.22. che per quella del 15.7.22.

3) la A.S.D. Aprilia Racing: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili sia al Presidente - legale rappresentante che agli altri soggetti tesserati.

4) la SSDARL Aprilia Calcio: a titolo di responsabilità diretta in relazione alle condotte sopra descritte ascrivibili al Presidente legale rappresentante.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Antonio Pezone e Marco Ribaudo, nonché le società ASD Aprilia Racing e SSDARL Aprilia Calcio hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza, l’avv. Luca Sanzi, per la Procura Federale, e l’avv. Pierpaolo Cacciotti, per i sigg.ri Antonio Pezone e Marco Ribaudo nonché per le società ASD Aprilia Racing e SSDARL Aprilia Calcio, i quali hanno confermato il contenuto delle proposte di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia degli accordi e irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Antonio Pezone, giorni 160 (centosessanta) di inibizione;

- per il sig. Marco Ribaudo, giorni 160 (centosessanta) di inibizione;

- per la società ASD Aprilia Racing, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda; - per la società SSDARL Aprilia Calcio, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Rinaldi                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 20 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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