F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 63/TFN – SD del 21 Ottobre 2022 (motivazioni) – Ricorso del sig. Ivan Robilotta conto AIA, nonché nei confronti di FIGC + altri – Reg. Prot. 20/TFN-SD

Decisione/0063/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0020/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli – Componente

Valentina Ramella – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 11 ottobre 2022, sul ricorso proposto dal sig. Ivan Robilotta contro l’Associazione Italiana Arbitri – AIA, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC e dei sigg. Massimiliano Irrati e Francesco Meraviglia, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma della delibera del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, assunta nella riunione del 1° luglio 2022, pubblicata, in pari data, sul C.U. n. 1 s.s. 2022/2023, recante la “Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023”, e trasmessa in via telematica all’interessato, a mente dell’art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’AIA (NFOT), il 27 luglio 2022, con la quale il predetto ricorrente veniva dismesso dai ruoli della CAN – Commissione Arbitri Nazionale, ai sensi dell’art. 22, comma 3, delle NFOT, per (presunte) “motivate valutazioni tecniche”, nonché di qualsiasi atto alla stessa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare, contestuale e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito),

la seguente

DECISIONE

Fatto

Con ricorso ex artt. 25, comma 1, 27, comma 1 - lett. b), e 30 C.G.S. C.O.N.I., in relazione agli artt. 47, 49, 79, 80 e 87 C.G.S. F.I.G.C., notificato all’A.I.A., alla F.I.G.C. e nei confronti del sig. Massimiliano Irrati quale controinteressato, il sig. Ivan Robilotta, Arbitro Effettivo dell’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), appartenente alla Sezione di Sala Consilina (SA), ha chiesto l’annullamento e/o riforma della delibera del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, assunta nella riunione del 1° luglio 2022, pubblicata, in pari data, sul C.U. n. 1 s.s. 2022/2023, recante la “Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023”, a mente dell’art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’A.I.A. (N.F.O.T.), il 27 luglio 2022, con la quale il predetto ricorrente veniva dismesso dai ruoli della C.A.N. – Commissione Arbitri Nazionale, ai sensi dell’art. 22, comma 3, delle N.F.O.T., per “motivate valutazioni tecniche”.

Con il predetto atto, il ricorrente esponeva:

- di essere stato coinvolto all’inizio dell’anno 2021 in un procedimento disciplinare avviato nei riguardi suoi e di altri colleghi arbitri per irregolarità nella compilazione di talune richieste di rimborsi-spese;

- di aver ricevuto in data 5 maggio 2021 una comunicazione a mezzo mail proveniente dal Responsabile C.A.N. che lo informava di aver “appreso dalla Presidenza AIA dell’avvio di un’indagine riservata ” a carico dello stesso Arbitro “ da parte della Procura Federale” rendendolo, per l’effetto, edotto del fatto che sarebbe stato “sospeso dall’attività tecnica in via cautelativa fino alla conclusione dell’indagine in questione”;

- che, a causa di tale sospensione, non aveva potuto dirigere, nel corso della stagione sportiva 2020/2021, il numero minimo di quindici gare stabilito dall’art. 6, comma 1, delle N.F.O.T. (nella versione all’epoca in vigore) e, che, cionostante, veniva dismesso dai ruoli della C.A.N., per statuizione del Comitato Nazionale dell’A.I.A., pubblicata sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2021 sulla scorta di “motivate valutazioni tecniche”;

- di aver impugnato la disposta dismissione innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ed alla Corte Federale d’Appello con esiti negativi per l’istante;

- che il Collegio di Garanzia dello Sport, invece, con decisione n. 14/2022, accoglieva il ricorso del Robilotta il quale, per l’effetto, giusta delibera del Presidente A.I.A. del 23 marzo 2022, veniva ufficialmente reintegrato nel ruolo C.A.N.;

- che nelle more, il procedimento disciplinare avviato dalla Procura veniva definito con la comminatoria a carico del Robilotta in primo grado, giusta Delibera n. 6 del 15/16 luglio 2021 della Commissione di Disciplina Nazionale dell’A.I.A., della sospensione per tredici mesi (ossia dal 10 giugno 2021 al 9 luglio 2022), pena poi ridotta a nove mesi (dal 10 giugno 2021 al 9 Marzo 2022) dalla Commissione di Disciplina d’Appello giusta delibera n. 16 del 27 ottobre 2021;

- che, una volta tornato a disposizione dell’Organo Tecnico di competenza, sia per aver scontato la sospensione disciplinare comminatagli (cessata, come visto, il 9 marzo 2022) sia per aver ottenuto dal Collegio di Garanzia l’annullamento della illegittima dismissione, l’Arbitro ricorrente, nello scorcio conclusivo della stagione 2021/2022, veniva designato alla direzione di tre gare del Campionato di Serie B;

- che al termine della stagione, il Comitato Nazionale dell’A.I.A., con delibera del 1° luglio 2022, pubblicata all’interno del Comunicato Ufficiale n. 1 s.s. 2022/2023 di pari data, recante la “Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023”, ha proceduto all’avvicendamento del ricorrente dai ruoli della C.A.N. ai sensi dell’art. 22, comma 3, delle N.F.O.T.

per “motivate valutazioni tecniche”;

- avverso il provvedimento dismissivo, il sig. Robilotta ha proposto il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi:

“I) Non configurabilità come “causa imputabile” al sig. Ivan Robilotta del mancato svolgimento dell’attività arbitrale, durante il periodo di sospensione dalle sue funzioni in conseguenza della sanzione (nove mesi, dal 10 giugno 2021 al 9 marzo 2022) irrogatagli dalla Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A. – Il parere reso dalla Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello in data 28 giugno 2022”.

Con tale mezzo di gravame, il ricorrente afferma la non configurabilità come “causa imputabile” allo stesso del mancato svolgimento delle funzioni arbitrali durante il periodo di espiazione della sanzione (nove mesi, dal 10 giugno 2021 al 9 marzo 2022) irrogatagli dalla Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A. con la delibera n. 16 del 27 ottobre 2021, citando a sostegno le argomentazioni contenute nel parere n. 0001/CFA/2021-2022 emesso dalla Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello.

“II) La lapalissiana ed insuperabile violazione normativa insita nella delibera di dismissione del sig. Ivan Robilotta del 1° Luglio 2022 – Il mancato rispetto della previsione di cui all’art. 6, comma 1, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’A.I.A., vigente ratione temporis – L’intollerabile inottemperanza ai fondamentali ed intangibili principi di imparzialità e di non discriminazione – L’indiscutibile lesione della chance di permanenza nei ruoli della C.A.N., derivante dalla mancata designazione dell’Arbitro in parola per il numero minimo di gare (quindici) precettivamente stabilito – L’inevitabile e macroscopica illegittimità della gravata delibera, con inevitabile annullamento della stessa, in parte qua – La precedente decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 14/2022 su analoga fattispecie, riguardante la stessa persona del ricorrente”.

Il ricorrente censura l’impugnata delibera di dismissione contestando al Comitato Nazionale dell’A.I.A di essere incorso nell’identica violazione che aveva inficiato il pregresso avvicendamento dello stesso Associato ex C.U. n. 1 del 1° Luglio 2021 annullato dal Collegio di Garanzia, ossia per non aver preso in considerazione l’impossibilità di avvicendamento di un arbitro che non ha potuto svolgere per causa allo stesso non imputabile l’attività minima e, quindi, non ha potuto gareggiare “ad armi pari” con gli altri appartenenti alla C.A.N. nell’ambito della formazione della graduatoria propedeutica alla definizione dell’organico. In particolare, il ricorrente pone a fondamento di tale mezzo di gravame la dedotta “perfetta assimilabilità (anzi, dalla millimetrica sovrapponibilità) della odierna fattispecie a quella attinente alla precedente dismissione dello stesso sig. Ivan Robilotta dai ruoli della C.A.N. per la stagione sportiva 2021/2022 ex C.U. n. 1 del 1° luglio 2021” annullata dal Collegio di Garanzia dello Sport.

In vista dell’udienza fissata per il giorno 26.08.22, si costituiva in giudizio l’A.I.A. eccependo:

- l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso stante la palese violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 e 102 c.p.c per non aver notificato il ricorso ad almeno un controinteressato effettivo non potendo considerarsi tale il sig. Massimiliano Irrati destinatario della notifica del gravame in quanto non suscettibile di essere leso dall’accoglimento del gravame che inciderebbe eventualmente sull’ultimo Arbitro collocato in posizione utile nella graduatoria, ossia il sig. Francesco Meraviglia non intimato in giudizio;

- l’assoluta non attinenza, rispetto al caso specifico, del parere reso dalla Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello il 28.6.2022 stante la non assimilabilità della fattispecie oggetto del detto parere rispetto a quella sottesa alla vertenza de qua;

- l’irrilevanza dell’imputabilità o meno a Ivan Robilotta del mancato svolgimento dell’attività arbitrale durante il periodo di sospensione disciplinare;

- la non assimilabilità della fattispecie in esame rispetto a quella oggetto della vertenza culminata con la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 14/2022.

All’udienza del 26.08.22, con ordinanza pronunciata in pari data, il Collegio ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti del sig. Francesco Meraviglia, concedendo, a tal fine, al ricorrente il termine di giorni venti e rinviando la trattazione del ricorso all’udienza dell’11 ottobre 2022.

Integrato il contraddittorio, in vista dell’udienza il ricorrente depositava ulteriore documentazione.

All’udienza del 11.10.2022 sono comparsi l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. Ivan Robilotta, presente anche personalmente, e l’avv. Valerio Di Stasio, in rappresentanza dell’Associazione Italiana Arbitri.

Nessuno è presente per le restanti parti ritualmente intimate in giudizio e non costituite.

All’esito dell’udienza, questo Tribunale ha pubblicato il dispositivo n. 0045/TFNSD-2022-2023 di sentenza recante il rigetto del ricorso.

Diritto

Ritiene il Collegio di poter prescindere dalla questione di rito sollevata dall’Associazione resistente, anche in ragione dell’ordinanza di integrazione del contradditorio pronunciata all’esito della prima udienza, per essere comunque il ricorso infondato nel merito.

Le censure articolate dal ricorrente possono essere esaminate congiuntamente stante la sostanziale identità e comunque connessione delle questioni poste suscettibili di essere definite con un unico ordito motivazionale.

In via preliminare, è opportuno richiamare la normativa applicabile al caso di specie compendiata nell’art. 22 commi 1, 2 e 3 delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell’A.I.A. secondo cui:

“1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell’art. 16.

2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l’avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall’Associazione o dall’Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;

b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all’arbitro, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1;

d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 4;

e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di arbitri inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica. Gli arbitri da proporre per l’avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell’art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli arbitri:

a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di età previsti;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell’attività minima prevista dall’art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;

c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma”.

L’art. 22, quindi, individua due procedute/criteri per l’avvicendamento/dismissione degli arbitri:

1. una procedura di avvicendamento da esperire in via prioritaria ed effettuata sulla base delle fattispecie di cui al comma 2, tra cui figurano, per quanto di interesse ai fini della presente disamina, il: “mancato svolgimento, per causa imputabile all’arbitro, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1” e: “l’ adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 4” (ossia in particolare “provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno, adottati negli ultimi 10 anni dagli organi di giustizia dell’A.I.A., della F.I.G.C., del C.O.N.I. e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti”) (comma 2);

2. la dismissione in via subordinata, ossia qualora non venga raggiunto in forza dei criteri di cui al comma 2 il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale (come nel caso che ci occupa), per motivata valutazione tecnica sulla scorta di una graduatoria di merito da cui, tuttavia, non possono essere pregiudicati, ossia non possono essere attinti per la dismissione gli arbitri “b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell’attività minima prevista dall’art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti” (comma 3).

Il Collegio ritiene che le due fasi e relativi presupposti/criteri applicativi siano distinti e insuscettibili di essere interpretati in modo connesso attraverso una compenetrazione interpretativa che uniformerebbe sostanzialmente ed indebitamente i criteri di una procedura che si dipana invece in due subprocedimenti operanti secondo condizioni diversi e in funzione di ratio diverse.

Tanto precisato, venendo alla disamina specifica degli istituti di interesse per la definizione della controversia, si evidenzia che l’avvicendamento di cui all’art. 22, comma 2 lett. c), per mancato svolgimento, per causa imputabile all’arbitro, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1, costituisce una fattispecie tipica a sé stante che prescinde dalla valutazione di merito dell’operato dell’associato.

Tale fattispecie è ben diversa dalla dismissione per motivate ragioni tecniche - di cui all’art. 22, comma 3 – la quale è adottata sulla scorta di una graduatoria di merito. Infatti, la collocazione nella graduatoria costituisce l’esplicitazione della capacità tecnica dell’associato il quale ben può e deve dimostrare la bontà del proprio operato arbitrale nell’ambito delle gare che conduce durante il periodo in cui è (o dovrebbe essere) disponibile a svolgere l’attività, periodo che può essere più o meno lungo – e conseguentemente consentire la conduzione rispettivamente di un maggiore o minore numero di gare (anche eventualmente inferiore all’attività minima di norma da svolgere) - per cause imputabili o meno al comportamento dell’associato. In tal senso, mentre il congedo per malattia o infortunio costituiscono cause non imputabili all’operato dell’associato essendo fattori esterni non controllabili, l’essere destinatario di una sanzione disciplinare di sospensione rappresenta una causa imputabile e certamente riconducibile all’operato dell’arbitro.

Ne consegue che l’associato può essere giudicato nel merito e collocato nella relativa graduatoria per le gare che ha potuto dirigere nel periodo in cui è stato (o tornato) a disposizione del designatore anche se inferiore all’attività minima, non essendo rilevante in senso ostativo ai sensi del comma 3 lett. b) il periodo di sospensione disciplinare in quanto costituente certamente una causa discendente dal comportamento dell’associato. Viceversa, l’associato non può essere giudicato laddove non possa essere a disposizione del designatore per ragioni di malattia o infortunio o altre cause non dipendenti dal proprio operato.

In definitiva, un arbitro può essere dismesso ai sensi dell’art. 22, comma 3, per motivate ragioni tecniche laddove nelle gare condotte (anche se inferiori a 15, ratione temporis) abbia ottenuto un punteggio tale da essere collocato in posizione non utile alla permanenza nel ruolo.

Non osta a tale interpretazione il parere n. 0001/CFA/2021-2022 emesso dalla Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello il quale risponde al quesito: “se possa ritenersi “causa imputabile all’arbitro”, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. c, la condotta che l’arbitro medesimo ha assunto, laddove, essendo stato sospeso dalle funzioni per motivi disciplinari per la durata di 9 mesi e conclusosi con l’adozione di una sanzione disciplinare a seguito del relativo procedimento, non ha potuto svolgere le funzioni arbitrali”.

Il parere, pertanto, e in disparte ogni valutazione sulla sua condivisibilità, ha ad oggetto la fattispecie di cui al comma 2 lett. c) che, come detto, è ben distinta rispetto a quella di cui al comma 3. D’altra parte, nell’ipotesi di cui al comma 3 la dismissione non è un effetto ulteriore della sanzione disciplinare (e quindi neppure teoricamente ed astrattamente è rinvenibile un’afflittività sanzionatoria ulteriore), ma è una conseguenza del rendimento dell’arbitro dimostrato nelle gare condotte, anche se in numero inferiore all’attività minima conseguente ai comportamenti imputabili all’associato.

Traslando al caso di specie le suddette coordinate ermeneutiche, emerge che la dismissione del sig. Robilotta per motivate ragioni tecniche ai sensi dell’art. 22, comma 3, è pienamente legittima anche se lo stesso ha condotto poche gare, in numero cioè inferiore all’attività minima, essendo il tempo in cui è stato a disposizione del designatore dipeso da una causa imputabile all’associato, ravvisabile nella violazione disciplinare sanzionata dal competente organo di giustizia arbitrale.

Diversamente opinando gli Arbitri Effettivi e gli Assistenti Arbitrali, non impiegabili regolarmente nel corso della stagione sportiva in conseguenza dell'espiazione di una sanzione disciplinare, godrebbero, in caso di mancato raggiungimento del quorum di 15 gare, di un trattamento paradossalmente più favorevole rispetto ai loro colleghi, che, non sanzionati disciplinarmente, hanno raggiunto tale quorum restando soggetti pienamente alla valutazione tecnica con rischio delle dimissioni dal ruolo in caso di cattivo posizionamento in graduatoria.

Ne consegue che non risultano integrate le violazioni censurate nel ricorso, non essendo tra l’altro neppure rilevante nei sensi prospettati dal ricorrente la precedente decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 14/2022.

Infatti, in quel contenzioso, il Collegio di Garanzia si è limitato ad affermare, con riguardo alla peculiarità del caso, che il provvedimento di sospensione cautelativa adottato dal designatore (provvedimento e ritenuto giustizialmente illegittimo) nei confronti del sig. Robilotta non potesse giustificare la violazione dell’attività minima garantita di cui all’art. 6. Pertanto, il Collegio di Garanzia non ha affermato il principio che l’attività minima debba essere sempre garantita ai fini della validità della graduatoria, avallando anzi quella decisione, per le ragioni ivi addotte, l’interpretazione di questo Collegio sopra esposta della normativa di riferimento, poiché una sospensione cautelativa illegittima come quella assunta nel precedente contenzioso effettivamente costituisce una causa non imputabile all’associato ex art. 22, comma 3 seconda parte lett. b), tale da non consentirgli di essere dismesso per motivate ragioni tecniche.

Nel caso odierno, come già rilevato, la causa ostativa all’utilizzo del ricorrente va ravvisata nella violazione disciplinare coscientemente commessa e sanzionata nella sede naturale. Il ricorso, pertanto, è infondato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 21 ottobre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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