F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 67/TFN – SD del 2 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7596/751pf21-22 GC/SA/mg del 30 settembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Salvatore Donadei e Alessio Antico, nonché nei confronti della società AC Nardò Srl – Reg. Prot. 57/TFN-SD
Decisione/0067/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0057/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Valentina Ramella – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7596/751pf21-22 GC/SA/mg del 30 settembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Salvatore Donadei e Alessio Antico, nonché nei confronti delle società AC Nardò Srl,
la seguente
DECISIONE
Con nota Prot.7596/751pf21-22 GC/SA/mg del 27.9.2022 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il signor Salvatore Donadei, all’epoca dei fatti, Presidente onorario pro tempore dell’AC Nardò, per rispondere della violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 5, 9, lett. C), g) ed h) 14, comma 1, lett. F); 23, comma 1 e 2,4, lett. a), b) e c), 25, comma 7, 8; 36, comma 2, lett. a) CGS e 66 NOIF, perché, nella qualità specificata: a) durante il secondo tempo dell’incontro di calcio AC Nardò - FBC Gravina, a seguito dell’espulsione di un secondo giocatore della squadra del Nardò, dalla propria posizione in gradinata si accaniva, dimenandosi e urlando frasi dal contenuto ingiurioso nei confronti dell’arbitro della gara e dei suoi collaboratori, così pubblicamente ponendone in dubbio l’imparzialità e ledendone altresì la reputazione. Ed avendo, con tale palese condotta, istigato e comunque indotto altresì i tifosi locali, vicini a lui sugli spalti, ad inveire contro i giocatori avversari ed i suddetti componenti della terna arbitrale. E ciò, essendosi poi verificati tafferugli in campo alla fine della gara, ai quali partecipava lui stesso insieme ad Antico Alessio e ad altri tifosi - come specificato infra sub b) - ed essendo stato poi successivamente – ad opera di locali tifosi allo stato ignoti – danneggiato – all’altezza del cancello di uscita dallo stadio - a seguito di una fitta sassaiola l’autobus sul quale viaggiava la squadra ospite del Gravina e che stava dirigendosi verso Gravina; b) dopo la fine della gara, raggiungeva ed entrava repentinamente sul terreno di giuoco, benché non fosse ricompreso tra gli esponenti della locale squadra di calcio, legittimati all’accesso nel recinto di gioco ai sensi dell’art. 66 NOIF; sicché, nonostante la presenza di personale della Polizia di Stato, che tentava di tenerlo a freno, si scagliava fisicamente e verbalmente contro l’arbitro della gara, utilizzando nei confronti del medesimo epiteti volgari ed ingiuriosi, spintonando altresì ripetutamente il personale di Polizia, al fine di poter raggiungere l’arbitro per colpirlo e tentando anche di impedire agli agenti di Polizia di scortare la terna arbitrale fino allo spogliatoio. Sicché, in tal modo poneva in essere una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Con le aggravanti specifiche di aver contribuito a determinare i fatti di violenza di cui sopra, costituenti altresì una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
- il signor Alessio Antico, all’epoca dei fatti, Amministratore unico pro tempore dell’AC Nardò la violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 5, 9, lett. C), g) ed h) 14, comma 1, lett. F); 23, comma 1 e 2, 4, lett. a), b) e c), 25, comma 7, 8; 39, comma 3 CGS e 66 NOIF, perché, nella qualità specificata: a) durante il secondo tempo dell’incontro di calcio AC Nardò - FBC Gravina, a seguito dell’espulsione di un secondo giocatore della squadra del Nardò, dalla propria posizione in gradinata si accaniva, insieme al Donadei, dimenandosi e urlando frasi dal contenuto ingiurioso nei confronti dell’arbitro della gara e dei suoi collaboratori, così pubblicamente ponendo in dubbio l’imparzialità degli stessi e ledendone altresì la reputazione. Ed avendo, con tale palese condotta, istigato e comunque indotto altresì i tifosi locali, vicini a lui sugli spalti, ad inveire contro i giocatori avversari ed i suddetti componenti della terna arbitrale. E ciò, essendosi poi verificati tafferugli in campo, alla fine della gara, ai quali partecipava lui stesso insieme a Donadei Salvatore e ad altri tifosi ed essendo stato poi – ad opera di locali tifosi allo stato ignoti – danneggiato, a seguito di una fitta sassaiola effettuata appena fuori dal recinto di gioco, l’autobus sul quale viaggiava la squadra ospite del Gravina; b) terminato l’incontro, egli, benché non fosse ricompreso tra gli esponenti della locale squadra di calcio, legittimati all’accesso nel recinto di gioco ai sensi dell’art. 66 NOIF, raggiungeva repentinamente il terreno di giuoco, cercando ivi di aggredire l’allenatore in seconda del Gravina, Ragone Felice, mentre questi, unitamente alla squadra ospite si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, scortati dagli agenti in servizio di ordine pubblico, i quali cercavano, altresì, di contenere la sua furia. Egli, peraltro, giunto nei pressi dell’area antistante gli spogliatoi, sferrava deliberatamente un calcio all’altezza dello stomaco del predetto allenatore in seconda della squadra ospite, facendolo rovinare a terra, con momentanea mancanza di respiro, sì da essere sottoposto alle cure dei sanitari della sua squadra e del personale del 118, appositamente chiamato dalla Polizia. Indi, allontanato a fatica dagli agenti di Polizia, egli continuava ad inveire contro la terna arbitrale, cercando di divincolarsi per raggiungerla all’interno degli spogliatoi, sin quando non veniva definitivamente portato via dai poliziotti. Sicché, in tal modo si rendeva protagonista di condotta reiterata irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro della gara e dei suoi collaboratori, nonché di una condotta gravemente antisportiva, a seguito della citata deliberata aggressione nei confronti del Ragone, considerata nel continuativo violento e minaccioso contesto, appena evidenziato da lui provocato, nonostante le sollecitazioni reiterate a desistere, rivoltegli dal personale della Polizia di Stato, presente allo stadio. Con le aggravanti specifiche di aver contribuito a determinare i fatti di violenza di cui sopra, costituenti altresì una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
- la Società AC Nardò Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione degli artt. 6, comma 1 e 2; 23, comma 5; 25, comma 6 del CGS e 62, comma 2 e 66 NOIF per i comportamenti posti in essere il 13/2/2022, in occasione della gara di calcio sopra specificata dai suoi due citati dirigenti.
La fase istruttoria
L’indagine, avente ad oggetto “Stralcio degli atti del procedimento 547 pf21-22 per accertamenti in ordine alle condotte dei sigg. Alessio Antico e Salvatore Donadei, rispettivamente Amministratore unico e Presidente della società US Nardò, destinatari del provvedimento di DASPO a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Nardò - FBC Gravina del 13/02/2022”, trae origine dalla segnalazione trasmessa in data 22.4.2022 dalla Procura Generale dello Sport, in relazione alla diffusione della notizia dell’adozione, da parte del Questore di Lecce, di un provvedimento di divieto di accedere alle manifestazioni sportive (c.d. DASPO) nei confronti dell’Amministratore unico, Alessio Antico, e del Presidente onorario, avv. Salvatore Donadei, della società AC Nardò per i comportamenti dagli stessi posti in essere in occasione della gara citata.
Nel corso delle indagini esperite dalla Procura Federale sono stati acquisiti, tra gli altri, i provvedimenti adottati dal Questore di Lecce nei confronti degli odierni deferiti, il referto di gara, nonché gli atti del procedimento penale originato a seguito dei fatti per cui si procede (comunicazione di notizia di reato, annotazioni e atti a questa allegati, nonché avviso di conclusione delle indagini preliminari).
Ritualmente notificata la comunicazione di chiusura delle indagini, il solo Donadei chiedeva di essere sentito producendo in detta sede memoria difensiva e depositando, nell’immediatezza, documenti (in particolare due video e dichiarazioni testimoniali).
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento, il deferito Donadei ha fatto pervenire memoria difensiva eccependo la carenza probatoria dell’atto di deferimento, la violazione dell’art. 119 CGS, la contraddittorietà degli elementi probatori a sostegno del deferimento, nonché l’omessa valutazione dei video depositati alla Procura della Repubblica e dell’audizione del deferito. Il deferito Antico non si costituiva nei termini di rito.
Il dibattimento
All’udienza del 25.10.2022, tenutasi in modalità di videoconferenza, hanno partecipato l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni come da verbale, nonché gli avv.ti Carlo Mormando e Lucia Bianco, in rappresentanza del sig. Donadei Salvatore. La difesa del deferito ha ulteriormente illustrato le ragioni a fondamento della richiesta di proscioglimento del proprio assistito.
La decisione
Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, ritiene provata la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate. Ed invero dagli atti, ed in particolare dalla comunicazione di notizia di reato acquisita dalla Procura Federale previa autorizzazione del Pubblico Ministero e dalle annotazioni alla stessa allegate, risulta come in occasione dell’incontro di cui all’incolpazione, a seguito della decisione arbitrale di espellere un secondo calciatore della società Nardò, entrambi i deferiti - identificati dagli operanti in servizio a garanzia dell’ordine pubblico - dagli spalti adottavano un comportamento esagitato, definito “furioso” dagli agenti presenti, inveendo contro la terna arbitrale.
Risulta altresì dalla comunicazione di notizia di reato e dalle annotazioni allegate che la condotta dei deferiti è proseguita a margine del terreno di giuoco nei termini puntualmente ricostruiti nelle odierne incolpazioni in un contesto di violenta protesta che ha coinvolto anche i tifosi presenti.
In particolare, per quanto riguarda la posizione del Presidente Donadei, i pubblici ufficiali presenti sul luogo hanno refertato non solo come lo stesso, come detto, avesse adottato un comportamento “furioso, dimenandosi e sbraitando” (cfr. c.n.r. in atti) all’indirizzo del direttore di gara, ma anche che detto comportamento ha determinato analoghe condotte tra i presenti, sfociate poi, al termine della gara all’esterno dell’impianto sportivo, nel danneggiamento del pullman adibito al trasporto della squadra ospite (fatto denunciato dal relativo proprietario come da verbale in atti).
Secondo quanto ricostruito in atti, Donadei faceva poi ingresso a margine del terreno di giuoco, continuando nella condotta aggressiva descritta, che risulta peraltro documentata non solo dai fotogrammi allegati alle informative trasmesse alla Procura della Repubblica, ma anche da uno dei due filmati depositati dalla difesa in fase di indagine che ritrae il predetto nel tentativo di sfuggire agli agenti per dirigersi verso l’interno dell’impianto.
Quanto agli epiteti ingiuriosi rivolti a quest’ultima, va richiamata la minuziosa ricostruzione effettuata dal personale della Polizia di Stato, la cui genuinità non è revocabile in dubbio.
Emerge dunque inequivocabilmente la responsabilità del deferito per i fatti contestati.
Non valgono a superare le emergenze appena evidenziate le considerazioni esposte dal deferito in sede di audizione né le ulteriori argomentazioni di cui alla memoria depositata nei termini di rito.
Da un lato, infatti, quanto attestato dai pubblici ufficiali operanti, oltre otto tra agenti e dirigenti, costituisce prova dei fatti accaduti per come ricostruiti, non potendo certo il Tribunale dubitare di quanto dettagliatamente ricostruito dagli agenti presenti, appunto pubblici ufficiali, che hanno direttamente percepito i fatti nel loro concreto svolgersi e ne hanno dato atto nelle proprie relazioni. Dall’altro, le dichiarazioni allegate in sede di audizione, peraltro riferibili solo ad una parte delle azioni poste in essere dal Donadei, non consentono di superare il dato documentale rappresentato dalle informative in atti e dalle immagini alle stesse allegate. Anche i video prodotti dalla difesa in fase di indagini riscontrano, peraltro, quanto riportato negli atti di indagine ritraendo il Presidente in tribuna in atteggiamento tutt’altro che conciliante e all’uscita dell’impianto cercare di svincolarsi dagli agenti.
Non appare superfluo rilevare come i video in questione, di durata limitata, documentano solo una porzione temporale degli eventi ai quali, come sopra rilevato, gli agenti hanno personalmente assistito interamente.
Quanto sopra consente di ritenere senza pregio anche l’eccezione formulata nella memoria dal difensore del deferito in relazione alla pretesa violazione dell’art. 119 CGS, attesa l’evidente superfluità del supporto contenente i filmati sopra illustrati, puntualmente ricostruiti negli atti redatti dai pubblici ufficiali presenti, nella fase antecedente alla formulazione e notificazione CCI per la valutazione dei fatti per cui si procede e l’avvenuto deposito dei filmati ad opera della stessa difesa al fascicolo processuale prima dell’adozione del deferimento.
Con riguardo alla posizione dell’AD Antico, quanto alla condotta violenta tenuta sugli spalti e sul terreno di giuoco al termine della gara non possono che richiamarsi le dettagliate ricostruzioni contenute nella comunicazione di notizia di reato e nelle annotazioni ivi allegate, unitamente al riconoscimento fotografico effettuato dall’allenatore in seconda Ragone che ha indicato nel deferito l’autore del calcio sferratogli, documentato peraltro dalle riprese in atti.
Anche con riguardo ad Antico, dunque, vi è piena prova della responsabilità disciplinare.
Quanto alla Società Nardò, rileva il Tribunale come per i fatti oggetto dell’odierna incolpazione, la Società sia già stata sanzionata dal Giudice Sportivo con CU 50/CS del 14.2.2022 in atti, con l’eccezione della condotta violenta ascritta all’AD Antico, concretizzatasi nel calcio sferrato all’allenatore in seconda della squadra avversaria.
Va di conseguenza affermata la responsabilità diretta della Società limitatamente a tale ultimo fatto.
Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene il Tribunale le condotte ascritte ai deferiti di straordinaria gravità. Va sul punto rilevato come l’accertata violenza verbale e la mancanza di rispetto estrinsecata nei confronti della terna arbitrale, la resistenza manifestata verso gli operanti e, per Antico, la violenza fisica perpetrata ai danni dell’allenatore in seconda della squadra ospite, costituiscano condotte di per sé contrarie a tutti i principi che devono ispirare l’azione dei tesserati in ambito sportivo. Tali condotte si appalesano ancor più riprovevoli poiché poste in essere da soggetti apicali, il Presidente onorario e l’Amministratore Delegato della Società, figure che - al contrario – dovrebbero assicurare il rispetto e la serenità, anche dei tifosi, nei confronti degli ufficiali di gara. Come rilevato dagli operanti, inoltre, il comportamento dei deferiti ha costituito ispirazione ove non istigazione per i tifosi del Nardò che si sono all’evidenza sentiti autorizzati ad assumere analogo contegno, culminato nel lancio di pietre verso il pullman della squadra avversaria.
Alla luce della gravità dei fatti per cui si procede come sopra illustrata, il Tribunale ritiene proporzionata al caso concreto, oltre all’inibizione quantificata in dispositivo, l’irrogazione dell’ulteriore sanzione del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), CGS e ciò al fine di evitare che condotte massimamente contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza, possano essere reiterate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Salvatore Donadei, anni 3 (tre) di inibizione con divieto per anni 3 (tre) di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), CGS; - per il sig. Alessio Antico, anni 5 (cinque) di inibizione con divieto per anni 5 (cinque) di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), CGS;
- per la società AC Nardò Srl, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Ramella Carlo Sica
Depositato in data 2 novembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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