F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 69/TFN – SD del 3 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 7058/675pf21-22/GC/CAMS/mg del 26 settembre 2022 nei confronti del sig. Gianluca Gallo – Reg. Prot. 53/TFN-SD
Decisione/0069/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0053/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)
Valentina Ramella – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7058/675pf21- 22/GC/CAMS/mg del 26 settembre 2022 nei confronti del sig. Luca Gallo,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 26 settembre 2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:
- sig. Luca Gallo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Reggina 1914 Srl: per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94ter delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato - nella stagione sportiva 21-22 – al signor Giuseppe Mangiarano, direttore generale e responsabile del settore giovanile - la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la LNP Serie B con lodo n. 207/22/B, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 04/03/2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.
La fase istruttoria
Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto la Procura federale acquisiva vari documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
- Lodo del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 207/22/B del 01.03.2022, comunicato alla Società Reggina 1914 Srl con notifica effettuata a mezzo PEC all’indirizzo “reggina1914@pec.it” perfezionatasi in data 04.03.2022;
- Esposto del Direttore Sportivo, sig. Giuseppe Mangiarano, nato a Cosenza il 12.07.1976 e residente a Rende (CS) in via Leonida Repaci n. 39, pervenuto alla Procura Federale in data 07.04.2022 Prot. 7722, e relativi allegati; - Organigrammi Società Reggina 1914 Srl in cui si è compiuta la violazione.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale convocava le parti per l’udienza del 25.10.2022. Il deferito non produceva alcuna memoria.
Il dibattimento
All’udienza del 25.10.2022, svoltasi in videoconferenza, risultava presente l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale; nessuno era presente per il sig. Luca Gallo. L’avv. Zennaro si riportava integralmente all’atto di deferimento e chiedeva irrogarsi la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. Luca Gallo.
La decisione
Ritiene il Collegio che debba ravvisarsi la responsabilità del deferito.
La violazione contestata risulta pacifica e dimostrata in atti; invero il mancato pagamento delle spettanze del sig. Mangiarano, come riconosciute ed accertate dal Collegio Arbitrale presso la LNP Serie B con lodo n. 207/22/B, comunicato alla Società con notifica perfezionatasi in data 04/03/2022, è documentato e non contestato.
Sussiste pertanto la responsabilità del deferito, che all’epoca dei fatti era il responsabile della gestione della Società, con conseguente applicazione della sanzione richiesta e prevista dalla normativa federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Luca Gallo la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Carlo Sica
Depositato in data 3 novembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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