F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 71/TFN – SD del 4 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 2638/819 pf 21-22/GC/CAMS/mg del 3 agosto 2022 nei confronti del sig. Aldo Roselli e della società Fidelis Andria 2018 Srl – Reg. Prot. 23/TFN-SD

Decisione/0071/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0023/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Fabio Micali – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Valentina Ramella – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 ottobre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2638/819 pf 21- 22/GC/CAMS/mg del 3 agosto 2022 nei confronti del sig. Aldo Roselli e della società Fidelis Andria 2018 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 3 agosto 2022, prot. 2638/819 pf 21-22/CG/CAMS/mg, ha deferito a questo Tribunale il sig. Aldo Roselli, all’epoca del fatto presidente e legale rappresentante della Società Fidelis Andria 2018 Srl, al quale ha contestato la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, con la seguente motivazione:

“1. (…) inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – capo A) n. 1 lettera C delle Licenze nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico Serie C 2021/2022, pubblicato sul C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021, per non aver tesserato entro il termine del 1° febbraio 2022 almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione a campionati e/o tornei ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo, previste dal medesimo punto 1) lettera e)”; “2. (…) inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – capo A) n. 1 lettera F delle Licenze nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico Serie C 2021/2022, pubblicato sul C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021, per non aver partecipato al campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver posto in essere le modalità alternative all’assolvimento dell’obbligo, previste dal medesimo punto 1) lettera f)”.

È stata altresì deferita la Società Fidelis Andria 2018 Srl ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS per la responsabilità diretta derivante dalla contestazione mossa al proprio legale rappresentante.

Le circostanze di cui sopra erano state portate a conoscenza della Procura Federale dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi presso la FIGC con nota del 18 maggio 2022 e relativi allegati.

La fase istruttoria

Il procedimento di che trattasi, intitolato “Mancato adempimento della Società Fidelis Andria 2018 Srl degli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2021/2022”, è stato iscritto nell’apposito registro della Procura Federale in data 13 giugno 2022, unitamente al censimento Stagione sportiva 2021/2022 della Società indagata, alla richiamata nota della Commissione ed ai suoi allegati, al C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 di pubblicazione della delibera di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali e del suo testo. In esito alla fase istruttoria, la Procura Federale il 21 giugno 2022 ha notificato ad entrambi gli indagati la Comunicazione di conclusione indagini (CCI), a seguito della quale non sono state depositate memorie difensive, né è stata presentata richiesta di audizione.

La fase predibattimentale

Fissata dal Presidente del Tribunale l’udienza del 1° settembre 2022, perveniva in pari data una pec da parte dell’avv. Marco Di Vincenzo con la quale veniva richiesto il differimento dell’udienza anche al fine di “approfondire la documentazione e verificare se vi sia anche la possibilità eventuale di avanzare richiesta di patteggiamento”. Con il consenso della Procura Federale, il Tribunale fissava nuova prima udienza per il giorno 6 ottobre 2022.

Il dibattimento

All’udienza del 6 ottobre 2022, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura Federale l’avv. Francesco Keller e per i deferiti l’avv. Marco Di Vincenzo.

L’avv. Di Vincenzo, ha evidenziato che all’epoca del fatto la Società, nel mese di agosto 2021, era stata “ripescata” in Lega Pro e che, pur avendo formalizzato in distinti periodi due partnership con società del territorio, non era riuscita ad adempiere agli obblighi previsti dal Sistema delle Licenze. Egli ha chiesto il rinvio del dibattimento ad altra udienza per poter produrre copia delle due suddette partnership (definite più semplicemente accordi), non presenti in atti.

Non essendoci opposizione da parte della Procura Federale, che si è rimessa alla valutazione di questo Tribunale, l’udienza è stata aggiornata al 25 ottobre 2022.

In tale udienza si sono collegati in modalità videoconferenza per la Procura Federale l’avv. Luca Zennaro e per i deferiti l’avv. Marco Di Vincenzo.

In merito alla produzione documentale effettuata dalla difesa dei deferiti, consistita nell’accordo 1° luglio 2021 tra la ASD Football Accademy Andria e la SSD Fidelis Andria avente ad oggetto la cogestione per la stagione sportiva 2021/2022 del settore giovanile di quest’ultima Società e nell’accordo di collaborazione sottoscritto il 30 novembre 2021 tra la Società Fidelis Andria e la Phoenix Trani per lo sviluppo del calcio femminile nell’ambito della stessa stagione sportiva, l’avv. Zennaro ha eccepito che siffatte scritture, pur dandole per reali ed efficaci, non risultavano essere state concretizzate ed attuate e che andavano comunque trasmesse alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi della FIGC. A conclusione del proprio intervento l’avv. Zennaro ha chiesto l’accoglimento dell’atto di deferimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Aldo Roselli giorni 60 (sessanta) di inibizione, per la Società Fidelis Andria Srl l’ammenda di 40.000,00 (quarantamila). L’avv. Di Vincenzo ha dichiarato che, oltre agli accordi di cui sopra, erano stati depositati agli atti del procedimento i tesseramenti (o meglio due tabulati con i dati anagrafici e le date di tesseramento delle calciatrici nominativamente inserite in tali elenchi, di cui si dirà in seguito) e due fotografie che riproducevano l’una la formazione della rappresentativa Esordienti della Fidelis Andria, schierata prima di una gara e l’altra la premiazione ad un torneo della squadra femminile della Società Phoenix Trani. Ha ribadito che la Società non aveva adempiuto, ma non per propria responsabilità, agli obblighi più volte richiamati tuttavia insistendo per il proscioglimento dei deferiti.

La decisione

Alla luce degli atti versati in giudizio e di quanto si è accertato in sede dibattimentale, questo Tribunale ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto del presente deferimento.

Ed infatti è risultato provato che la Società, pur avendo formalizzato due accordi con società del territorio, non è poi riuscita ad adempiere agli obblighi previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali.

Va inoltre evidenziato che tutta la documentazione prodotta dalla difesa dei deferiti non comprova minimamente l’assolvimento degli obblighi assunti dalla Società.

La Società ASD Football Academy Andria non ha tesserato entro il 1° febbraio 2022 almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali Esordienti e/o Pulcini.

Dal relativo tabulato depositato dalla difesa dei deferiti risultano tesserate solamente dieci giovani calciatrici, di cui solamente quattro (prima, sesta, settima e nona del tabulato) di età inferiore ai 12 anni, delle quali solo una (la nona) tesserata entro il 1° febbraio 2022 (le altre tre nel mese di marzo 2022).

La Società ASD Phoenix Trani non ha tesserato neppure una calciatrice Under 15 e non ha conseguentemente partecipato al Campionato Under 15, risultando dal relativo tabulato, anch’esso prodotto dalla difesa dei deferiti, trentasette tesseramenti con calciatrici di età ampiamente superiore ai 15 anni, trattandosi, in realtà, delle tesserate per la prima squadra di Eccellenza.

Né, in contrario, possono rilevare le due fotografie depositate dalla difesa dei deferiti, che ovviamente non possono dare prova della partecipazione delle due squadre ritratte ai campionati e/o tornei ufficiali Esordienti e/o Pulcini né al Campionato Under 15 attesa la comprovata e ammessa insussistenza di idonei tesseramenti al fine.

I due accordi sono, quindi, rimasti totalmente inattuati, senza che peraltro gli odierni deferiti abbiano fatto nulla per ottenerne l’adempimento, tanto da far dubitare che la loro stipulazione altro non sia stato che un mero strumento precostituito per tentare di eludere le conseguenze sanzionatorie connesse al mancato adempimento degli obblighi di cui trattasi.

In conclusione e per queste ragioni, appare evidente e sostanzialmente per tabulas la responsabilità di entrambi i deferiti, dei quali il Presidente Roselli per violazione del proprio impegno assunto all’atto della sottoscrizione della “Dichiarazione Criteri Sportivi” e la Società Fidelis Andria per responsabilità propria ex C.U. N. 253/A.

Essi devono essere sanzionati in misura conforme alle richieste della Procura Federale.

L’inibizione che viene irrogata al Sig. Roselli si inquadra nella disciplina dettata dall’art. 9, comma 1 lettera h, del CGS e viene determinata, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, nella misura di giorni trenta per ciascuna violazione accertata. Quanto all’ammenda di 40.000,00 a carico della Società si osserva che essa è di valore pari al minimo edittale di 20.000,00 per ogni inadempimento (Titolo III del Sistema delle Licenze, Criteri Sportivi ed Organizzativi A 2) risultando, nella specie, accertati due inadempimenti tra loro del tutto indipendenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Aldo Roselli, giorni 60 (sessanta) di inibizione;

- per la società Fidelis Andria 2018 Srl, euro 40.000,00 (quarantamila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 4 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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