F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 025/CSA pubblicata del 20 Ottobre 2022 – Sig. Maurizio D’Angelo

Decisione n. 025/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 026/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Lorenzo Attolico – Componente (relatore)

Maurizio Greco – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 026/CSA/2022-2023, proposto dal Sig. Maurizio D’Angelo, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 32 del 04.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13 ottobre 2022, l’Avv. Lorenzo Attolico e udito l’Avv. Mattia Grassani per il Sig. Maurizio D’Angelo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Maurizio D’Angelo ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate di gara inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale  Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 32 del 4.10.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie B Modena/Reggina del 1.10.2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 37° del secondo tempo, rivolto al Quarto Ufficiale un’espressione irriguardosa”.

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da due giornate ad una giornata di squalifica, anche eventualmente attraverso la commutazione in ammenda della seconda giornata di squalifica.

Il Sig. Maurizio D’Angelo ritiene invero la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto nella circostanza per cui è causa.

Infatti, secondo la tesi del reclamante, nel caso di specie, quella da questi pronunciata non sarebbe stata espressione irriguardosa, bensì tuttalpiù espressione irrispettosa, perché non avente intenti denigratori, sanzionabile, a suo dire, per principio giurisprudenziale consolidato, con la squalifica per una sola giornata di gara. Secondo il Sig. D’Angelo, inoltre, si sarebbe trattato, nella circostanza, di un comportamento frutto di frustrazione e tensione, rimasto peraltro isolato in quanto non più ripetuto nel corso della gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 ottobre 2022, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Mattia Grassani, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La Corte, ben consapevole dei precedenti giurisprudenziali citati dal reclamante, osserva, però, in primo luogo, che, in linea di principio, un allenatore deve mantenere sempre un contegno maggiormente sereno e riguardoso nei confronti degli ufficiali di gara, rispetto ad un calciatore; a cui può riconoscersi, in determinate circostanze, una particolare verve agonistica che, sia pur in via eccezionale, potrebbe ritenersi se non esimente quantomeno attenuante in relazione a determinati comportamenti.

Nel caso di specie, inoltre, non risultano in alcun modo chiarite le circostanze che avrebbero indotto il reclamante a proferire la frase contestatagli, né tantomeno eventi scatenanti la reazione del Sig.D’Angelo, con la conseguenza che non è possibile per questa Corte applicare alcuna attenuante derivante dai fatti posti a base del presente giudizio.

E’ di tutta evidenza, quindi, che deve essere confermata la sanzione irrogata ai sensi dell’art.36, comma 1, lett. a), del C.G.S.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dal Sig. Maurizio D’Angelo deve essere respinto con conferma della sanzione irrogata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                            Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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