F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 033/CSA pubblicata del 1 Novembre 2022 – A.C. Monza S.p.A.

Decisione n. 033/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 0043/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Michele Messina - Componente

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0043/CSA/2022-2023 proposto dall’AC Monza S.p.A.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 65 del 18.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.10.2022, l’Avv. Daniele Cantini ed udito l’Avv. Lorenzo Cantamessa Arpinati;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La AC Monza S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig.  Nicolò Rovella, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 65 del 18.10.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Empoli/Monza del 15.10.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore, Sig. Nicolò Rovella, la squalifica per due giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, in reazione ad una spinta subita, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”.

L’odierna società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in via principale, in parziale riforma della decisione impugnata, di infliggere al calciatore Rovella la sanzione della squalifica per una giornata di gara ovvero, in via subordinata, di applicare al suddetto calciatore la squalifica per una giornata di gara con l’aggiunta di un’ammenda nella misura stabilita dalla Corte.

La difesa della AC Monza S.p.A. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente severa, anche in considerazione del fatto che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto di alcune circostanze attenuanti, quali la provocazione subita, avendo agito in reazione a una spinta ricevuta dall’avversario, e l’inoffensività del gesto.  La parte reclamante ritiene, altresì, che la condotta tenuta nella circostanza dal proprio calciatore debba essere qualificata come meramente antisportiva (e non dunque gravemente antisportiva), sottolineando come la giusta sanzione da applicare sia quella della squalifica per una giornata di gara, oppure, in via subordinata, della squalifica per una giornata di gara con applicazione di un’ammenda. Tutto ciò anche tenendo conto di un precedente del tutto simile a quello oggetto di gravame (anzi più grave) relativo al caso Immobile/Vidal, di cui al CU del Giudice Sportivo n. 54 del 06.10.2020.

In via istruttoria l’AC Monza S.p.A. chiede l’ammissione agli atti del giudizio di due filmati e, più precisamente, uno riguardante l’episodio per cui è causa e l’altro relativo all’episodio Immobile-Vidal.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 ottobre 2022, è comparso l’Avv. Lorenzo Cantamessa Arpinati, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. 

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere parzialmente accolto limitatamente all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, preliminarmente, evidenzia come i rapporti degli ufficiali di gara, ex art. 61, comma 1, C.G.S., facciano “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.

Per quanto riguarda invece l’acquisizione agli atti del giudizio dei video depositati dalla difesa della società reclamante, preme rilevare che l’art. 58, comma 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, ma il successivo art. 61, comma 2, C.G.S., precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.

Alla luce delle norme sopra citate, al di fuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l’utilizzo in giudizio dei filmati audiovisivi.  Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto arbitrale, che, come detto, gode di fede privilegiata, la condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società AC Monza S.p.A. deve essere qualificata come condotta gravemente antisportiva e, come tale, sanzionata ex art. 39, comma 1, C.G.S., con la squalifica per due giornate effettive di gara, anche perché agli atti del giudizio non vi è prova riguardo all’intenzionalità e capacità lesiva del gesto del calciatore della società AC Monza S.p.A., evenienze queste che avrebbero consentito di sussumere l’addebito qui in rilievo nella distinta fattispecie della condotta violenta.

La suddetta sanzione disciplinare può tuttavia essere attenuata ex art. 13, comma 1, lettera a), C.G.S., in quanto il calciatore della società reclamante, Sig. Nicolò Rovella, ha agito in reazione immediata ad un comportamento ingiusto altrui, come attestato dallo stesso direttore di gara nel suo rapporto.

Questa Corte, in considerazione di quanto sopra esposto, ritiene, dunque, equo ridurre la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo a una giornata effettiva di gara, commutando la seconda giornata di squalifica in un ammenda di importo pari a € 10.000,00 (diecimila/00).

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                      Umberto Maiello

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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