F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 041/CSA pubblicata del 4 Novembre 2022 – U.S. Salernitana 1919 S.r.l.

Decisione n. 041/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 036/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Maurizio Greco – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore) 

Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 036/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. in data 18.10.2022,per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti  Serie A, di cui al Com. Uff. n. 60 del 11.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2022, il prof. avv. Andrea Lepore, udito il prof. avv. Francesco Fimmanò, in rappresentanza della reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 12 ottobre 2022, l’U.S. Salernitana ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo pubblicata nel C.u. n. 60 dell’11 ottobre 2022, mediante la quale le venivano irrogate:

- ammenda di Euro 10.000,00 (diecimila/00) «per non aver impedito che un suo sostenitore, al 50° del secondo tempo, facesse indebito ingresso sul terreno di giuoco, correndo sotto la curva della squadra avversaria, con atteggiamento provocatorio e irridente»;

- ammenda di Euro 3.000,00 (tremila/00), «per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; sanzione ridotta ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS».

La reclamante, con riferimento alla prima sanzione, pur stigmatizzando il comportamento del tifoso, ritiene gravosa l’ammenda comminata dal Giudice sportivo.

A sostegno della propria tesi, la società campana evidenzia che fino ad allora nell’attuale stagione mai nessun tifoso della Salernitana ha fatto invasione di campo. Chiede altresì che venga preso in considerazione il contesto a seguito del quale si è verificato l’evento, ossia immediatamente dopo la realizzazione del gol della vittoria della squadra di casa – siglato al 94mo – che avrebbe determinato una particolare esaltazione da parte della tifoseria da valutare, ad avviso della reclamante, quale circostanza attenuante della vicenda.

Per quanto attiene all’ammenda di euro 3.000,00 il sodalizio rileva che si è trattato del lancio di un unico bengala, che avrebbe dovuto condurre il giudice di primo grado, in virtù anche della illibatezza della reclamante, ad una sanzione minore.

Conclude chiedendo: in via principale, di annullare la sanzione di euro 10.000,00 e ridurre in misura congrua la sanzione dell’ammenda di euro 3.000,00; in via subordinata, di ridurre la sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 e ridurre, altresì, la sanzione di euro 3.000,00.

Il reclamo è stato dunque trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Procedendo all’analisi dell’iter logico-giuridico che ha determinato le due ammende, si rileva che, per la sanzione di euro 3.000,00, il giudice di prime cure ha preso in considerazione le attenuanti richieste, indicandolo in motivazione. Segnatamente, la pena pecuniaria è stata ridotta ex art. 29, comma 1, lett. b), C.G.S. È dunque stata riconosciuta alla società campana la specifica attenuante di aver concretamente cooperato con le forze dell’ordine per l’adozione di misure atte a prevenire fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere atti concordati e prescritti dalle norme di settore. Sul punto, pertanto, nulla quaestio.

Riguardo alla sanzione di euro 10.000, di là dalla deprecabile invasione di campo del tifoso della squadra di casa, nel rapporto della procura federale si rilevano, in vero, altre condotte assolutamente censurabili.

In particolare, nell’appunto riservato, sottoscritto da tutti e tre i collaboratori della procura federale (doc. p. 13 del fascicolo del dibattimento), si legge altresì che «a tale contesto [quello inerente all’invasione di campo del tifoso, n.d.r.] si intrometteva uno degli steward, individuato con la casacca 0061, che inveiva ulteriormente contro i calciatori e staff del Verona, tanto da essere allontanato anche lui dalle Forze dell’ordine e portato fuori dal campo».

Orbene, dalla descrizione degli eventi riportati, risulta evidente la responsabilità della società reclamante sia nella gestione della gara, con stretto riferimento al mancato accurato controllo che ha permesso la prefata invasione di campo del supporter, sia soprattutto, in maniera ancora più marcata, in virtù del fatto che anche uno dei suoi preposti alla vigilanza ha posto in essere condotte irriguardose nei confronti dei tesserati della squadra ospite, addirittura da determinare un intervento delle Forze dell’ordine e configurando, oltre una culpa in vigilando sull’incontro, anche una culpa in eligendo da parte dei responsabili alla sicurezza della Salernitana nella scelta dei propri steward (cfr., sul punto, Corte sportiva d’appello, in C.u. n. 167 del 27 giugno 2019). 

Tali elementi non possono condurre, anche su questo punto, all’accoglimento del reclamo.

Le sanzioni delle ammende irrogate dal giudice sportivo sono dunque congrue.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                               IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                    Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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