F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 042/CSA pubblicata del 4 Novembre 2022 – Cosenza Calcio Srl

Decisione n. 042/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti  n. 039/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Maurizio Greco – Componente (relatore)

Andrea Lepore – Componente

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 039/CSA/2022-2023, proposto dalla società Cosenza Calcio Srl,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 37 del 11.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2022, l’Avv. Maurizio Greco e udito il Direttore di gara il Sig. Paolo Valeri;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Al 43° del secondo tempo, della gara REGINA/COSENZA disputata il 08.10.2022 nello stadio di Reggio Calabria, il giocatore PIETRO MARTINO numero 27 della società COSENZA “…dopo revisione VAR e conseguente on fuel review…” (cfr. referto arbitrale, punto “ESPULSIONI CALCIATORI”) veniva espulso in quanto “…senza possibilità di giocare il pallone colpiva con uno schiaffo sulla nuca un avversario che rimaneva a terra senza necessitare però dell’intervento dei sanitari dopo lo schiaffo ricevuto…”.

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti serie B, con delibera pubblicata sul C.U. n. 37 del 11.10.2022, lo sanzionava con la squalifica per (2) due giornate effettive di gara.

Avverso tale decisione ha presentato reclamo la società COSENZA, chiedendo il riesame delle circostanze che avevano portato all’espulsione prima ed alla squalifica dopo.

Secondo la reclamante la questione andava inquadrata in una diversa prospettiva, alla luce del fatto che il calciatore MARINO era direttamente coinvolto in una azione di gioco che si era svolta sotto il diretto controllo dell’arbitro che lo aveva solamente ammonito, ritenendo il contatto involontario e di scarso valore offensivo.

Nell’ambito dell’azione, sostiene la reclamante, doveva darsi particolare importanza al fatto che solo dopo il richiamo della VAR, l’arbitro riteneva di espellere il giocatore, essendo così evidente la particolarità del gesto e dell’azione nella quale esso è avvenuto.  La poco chiara dinamica dei fatti era comprovata dalla circostanza che, ove vi fossero stati dubbi sul comportamento del MARINO, l’arbitro avrebbe diversamente sanzionato il calciatore prima dell’intervento della VAR.

La reclamante poneva in rilievo come nella fattispecie non poteva parlarsi di “condotta violenta” secondo la qualificazione data nel referto arbitrale, in quanto in realtà si sarebbe trattato di una condotta gravemente antisportiva tant’è che il colpo all’avversario non comportava alcuna menomazione fisica.

Infatti, senza alcun intervento di staff medico e/o infermieristico l’avversario stesso riprendeva a giocare immediatamente.

Sorreggeva ancora la ricostruzione prospettata nel reclamo il fatto che l’avversario – così come da immagini televisive - si teneva le mani nelle parti frontali del capo e non sulla nuca.

Secondo la reclamante, quindi, il fatto andava inquadrato in un contesto diverso da quello rappresentato dall’arbitro; non potendosi trattare di condotta violenta (art. 38 C.G.S.) ma solo di una condotta gravemente antisportiva (art. 39 C.G.S.) e, quindi, chiedeva, in accoglimento del reclamo, che la sanzione fosse ridotta ad una giornata di squalifica ed, in via gradata, che la seconda giornata di squalifica fosse commutata in ammenda nella misura ritenuta di giustizia.

In buona sostanza, secondo la reclamante, la reale dinamica dei fatti apparirebbe affatto diversa.

Ciò posto, le prospettate censure non meritano accoglimento per quanto appresso. Questa Corte ha interpellato il Direttore di Gara, il quale ha avuto modo di chiarire che - se pur in un primo momento aveva valutato il contatto non particolarmente grave ritenendo così sufficiente la mera ammonizione - dopo la visione della VAR, che mostrava la reale dinamica dell’accadimento, ha avuto modo di meglio contestualizzare le circostanze dell’azione patentemente violenta.

Così come si evince da una lettura combinata ed integrata del referto dell’arbitro e delle delucidazioni direttamente fornite a questa Corte, è innegabile che dopo la prospettata rivalutazione degli accadimenti fatta con l’ausilio della VAR, così come riportato dal Direttore di Gara, il comportamento del giocatore non può che inquadrarsi come condotta violenta avendo il MARINO colpito con uno schiaffo un avversario.

In questo contesto la sanzione rispetta - anzi è inferiore - il minimo edittale, essendo del tutto irrilevante che il calciatore avversario non abbia riportato alcuna conseguenza fisica e che non vi fosse l’intenzionalità di creare alcun danno, non potendo venire meno il criterio sanzionatorio tipico della condotta violenta.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Greco                                                       Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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