F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 027/CSA pubblicata del 25 Ottobre 2022 – Monterosi Tuscia FCSrl

Decisione n. 027/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 038/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

 composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente 

Francesca Mite - Componente (relatore) 

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo con procedimento d’urgenza n. 038/CSA/2022-2023 proposto dalla società MONTEROSI TUSCIA FC S.r.l. in data 13.10.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al C.U. n. 46/DIV del 11 ottobre 2022; 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza. il giorno 20.10.2022, l’Avv. Francesca Mite;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società MONTEROSI TUSCIA FC S.r.l.  ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive, inflitta al proprio tesserato Alessandro Rossi, in esito alla gara Monterosi Tuscia – Turris, disputata in data 08.10.2022, dal Giudice sportivo della Lega Pro.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento contro il calciatore:

ROSSI ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone uscito dal terreno di gioco, a seguito di un normale contrasto di gioco, lo colpiva con uno schiaffo di media intensità al volto con la mano aperta e il braccio teso. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e il fatto che la condotta è stata perpetrata con il pallone fuoriuscito dal terreno di gioco e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.”.

Parte reclamante, in sede di preannuncio di reclamo, ha ritualmente chiesto gli atti relativi al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto tempestivamente pervenire i motivi di reclamo.

A sostegno del reclamo diretto ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, la reclamante contesta la dinamica dei fatti come descritta dal Direttore di Gara e reputa erronea la qualificazione della condotta del calciatore come “violenta” ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 C.G.S.; nella prospettazione assunta dalla reclamante, infatti, deporrebbero per l’assenza di violenza il fatto che “il gesto sia stato posto in essere a mano aperta e non chiusa a pugno e il fatto che il calciatore non abbia avuto conseguenze sulla propria integrità fisica”, con la conseguenza che la condotta andrebbe configurata come “gravemente antisportiva” ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1 C.G.S., difettando, in particolare, l’evidenza di un comportamento connotato da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario

Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 20.10.2022, nessuno è comparso per la parte reclamante.

La Corte, prima di procedere alla decisione del caso di specie, ha provveduto ad ascoltare, in merito alla condotta del signor Alessandro Rossi, l’ufficiale di gara che ha segnalato la violazione sanzionata, il quale ha confermato la dinamica dei fatti accaduti così come da quest’ultimo riportati nel referto: in particolare, l’ufficiale di gara medesimo ha precisato che il calciatore in questione, a giuoco fermo, ha colpito con un schiaffo al volto l’avversario con la mano aperta e il braccio teso, rimarcando la natura volontaria del gesto.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In sintonia con l'orientamento di codesta Corte in casi simili, si ritiene che la doglianza formulata non sia meritevole di condivisione nei limiti già più volte delineati in precedenti pronunce. Non sussiste alcun dubbio sulla grave condotta del giocatore che, con il pallone fuoriuscito dal terreno di gioco, ha colpito al volto l’avversario con uno schiaffo.

Queste condotte devono essere analizzate attraverso un’indagine mirata alla comprensione della finalità del gesto, ricavabile dalla dinamica della azione stessa.

Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (ex multis, cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11). Conseguentemente, diventa punto centrale dell'indagine la ricerca, nella condotta esaminata, della volontà di colpire il calciatore avversario al solo o precipuo scopo di procurargli un danno fisico o, quantomeno, di accettare consapevolmente il rischio che un tale danno possa concretizzarsi, dovendosi ritenere qualificante ai fini della valutazione della fattispecie in esame, la consapevole o preordinata volontarietà del gesto, quale segno distintivo tra una condotta violenta ed una condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 CGS, che si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso in esame, non v’è dubbio che la condotta posta in essere dal giocatore Rossi che ha colpito il giocatore della società Turris con uno schiaffo al volto debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo.

Né appare carente, ad avviso di questa Corte e a maggior ragione a seguito delle dichiarazioni rese dall’assistente di gara, in sede di audizione in camera di consiglio, la chiara e inequivoca percezione della volontà del Rossi di arrecare, esclusivamente ed incontrovertibilmente, un danno fisico all’avversario.

Vi è, pertanto, secondo il convincimento raggiunto dal Collegio, quell’apprezzamento possibile di tale segno distintivo in ordine alla deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato (C.S.A., n. 53 del 2021).

In conclusione, lo “schiaffo al volto”, come atto del percuotere in parte sensibile il corpo dell’avversario, non può che essere considerato, in linea di principio, quale gesto violento, da sanzionarsi ai sensi dell’art. 38 C.G.S. Esso, infatti, è suscettibile di essere “derubricato” a condotta gravemente antisportiva, solo in presenza di determinati elementi obiettivi che possono attenere alla dinamica ed alla intensità del gesto stesso, in modo tale da snaturarne, oggettivamente, la natura.

Nel caso di specie, nessuno dei già menzionati elementi risulta emergere dal referto dell’Ufficiale di gara, che costituisce prova privilegiata, non bastando all’uopo l’assenza di conseguenze in punto di danno riportato, né vengono ad evidenziarsi, in ogni caso, elementi che possono valere ad attenuante circa la condotta del signor Rossi, la quale dunque non può che essere sanzionata nella misura definita dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                        Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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