F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 024/CSA pubblicata del 20 Ottobre 2022 – S.S.D. Union Clodiense Chioggia Srl
Decisione n. 024/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 027/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 027/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. Union Clodiense Chioggia Srl, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 32 del 04.10.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.10.2022, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La S.S.D. Union Clodiense Chioggia Srl ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Aliu Grasjan, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (CFR. Com. Uff. n. 32 del 04.10.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone C, Luparense F.C. / Union Clodiense Chioggia del 02.10.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.
La società reclamante, mediante gravame proposto sulla base di un “fotogramma” (rectius registrazione video), ha sostenuto l’insussistenza del colpo alla nuca da parte del proprio tesserato.
La società Union Clodiense Chioggia ha, quindi, chiesto disporsi la riduzione della sanzione. Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 13 ottobre 2022 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere dichiarato inammissibile.
A tal fine, giova preliminarmente effettuare una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS.
L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente “nei casi previsti dall'ordinamento federale”.
L’art.61 del CGS, a sua volta, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivo, al comma 2, “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati …qualora…i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre al comma 3, “…limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR…”.
Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del CGS, “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”.
Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (anche nel 2019) e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
La ratio di tale impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quello di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente.
La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Così sintetizzate le coordinate normative e giurisprudenziali di riferimento, la Corte rileva che il gravame della società reclamante, in violazione del disposto dell’art. 67, comma 3, C.G.S., non articola, né in fatto né in diritto alcun motivo di doglianza e si limita a richiedere la rivisitazione della sanzione impugnata operando un mero rinvio alle risultanze del video della gara, che, come sopra detto, è mezzo di prova del tutto inammissibile nel caso di specie (circa la dichiarazione di inammissibilità del reclamo, si veda anche Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022 e Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 104 del 9 marzo 2021).
Il reclamo va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce