F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 032/CSA pubblicata del 28 Ottobre 2022 – A.S.D. Team Altamura

Decisione n. 032/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 024/CSA/2022-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 024/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Team Altamura in data 05.10.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.29 del 29/09/2022, avverso la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e diffida in relazione alla gara del Campionato di Serie D (Girone H) tra Team Altamura/Gravina S.C.S.D. del 23.09.2022.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.10.2022, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo della LND Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 29 del 29/09/2022), in relazione alla gara di Campionato di Serie D (Girone H) tra Team Altamura/Gravina S.C.S.D. del 23.09.2022 terminata con il risultato di 1-1 ha irrogato la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 e diffida alla Società con la seguente motivazione:  “Al termine della gara, l'Arbitro ancora presente sul terreno di gioco, veniva circondato dai calciatori e dirigenti dalla società che protestavano animatamente.

Inoltre, mentre la Terna arbitrale rientrava negli spogliatoi due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, rivolgevano espressioni offensive e triviali agli Ufficiali di gara e nella circostanza colpivano con calci i tabelloni pubblicitari presenti a bordo campo. Allo stesso tempo:

- circa 7 sostenitori si arrampicavano sulla rete di recinzione rivolgendo espressioni offensive e triviali all'indirizzo degli Ufficiali di gara;

- due addetti della società entravano sul terreno di gioco determinando una situazione di tensione con i calciatori della società avversaria, che rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine;

- un proprio dirigente, nonostante lo stesso fosse inibito fino al 29/09/2022, entrava sul terreno di gioco per esultare e assumeva comportamento ostile nei confronti dei Commissari di campo.

Per avere, infine, propri sostenitori prima dell'inizio della gara e nel corso della stessa, introdotto ed utilizzato nel settore loro riservato n.28 fumogeni.”.

La reclamante lamenta l’eccessività della sanzione dovendosi a suo avviso tenere conto: - del particolare clima di passionalità che caratterizza i c.d. “Derby della Murgia” che vede contrapposte le due squadre in questione;

- che nella giornata antecedente alla gara, propri dirigenti avevano ispezionato l’impianto alla ricerca di materiali pirotecnici senza rinvenirne alcuno, facendo dunque tutto quanto in loro potere per prevenirne l’utilizzo durante la partita;

- che in ogni caso, nell’occorso, non si è verificato alcun serio problema di ordine pubblico.

In definitiva la reclamante sostiene che i comportamenti tenuti dai dirigenti e dai tifosi dell’Altamura sarebbero da considerarsi “veniali” in quanto mai sfociati in manifestazioni di aggressività e violenza e che sarebbero stati causati da “sano furore agonistico dovuto al nervosismo di subire un gol al 54° minuto dopo ben nove minuti di recupero (senza che ci fossero stati gravi infortuni o perdite di tempo o altro), aggiungendovi la frustrazione del fatto che erano ampiamente decorsi i sette minuti di recupero, unici segnalati ed a loro conoscenza”.

In definitiva la società reclamante ritiene la sanzione sproporzionata ed eccessiva, tenuto anche conto delle sanzioni ricevute in occasione di precedenti derby per fatti analoghi a quelli qui in esame e chiede genericamente una riduzione della sanzione nella misura che verrà ritenuta congrua da questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento. 

Va infatti rilevato che il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società con l’ammenda di € 3.000,00, oltre alla diffida, adducendo la plurima motivazione sopra riportata, che trova corrispondente riscontro in tutto quanto refertato negli atti di gara.

La società reclamante, peraltro, non muove alcuna contestazione in punto di fatto rispetto a quanto refertato e nemmeno muove censure in punto di diritto per eventualmente contestare la falsa e/o erronea applicazione di norme del C.G.S. e la conseguente quantificazione della sanzione irrogata dal giudice sportivo; essa si è limitata, invece, a chiedere a questa Corte una generica attenuazione della sanzione minimizzando le intemperanze dei propri dirigenti e tifosi con argomentazioni giuridicamente inconferenti ed esclusivamente incentrate sul particolare clima di passionalità che caratterizza tutti i derby calcistici.

Pertanto, la Corte, sulla scorta del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene congrua la commisurazione della sanzione e corrette le motivazioni adottate dal Giudice Sportivo che – come detto – trovano coerente corrispondenza nei fatti accertati e considerati nel loro complesso.

L’art.6 C.G.S. stabilisce:

- al comma 2 che “La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2”.

- al comma 3 che “Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime”.

L’art.25 stabilisce inoltre:

- al comma 3, che “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza.”;

- al comma 6 che “Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. [...] Per tali violazioni si applica la sanzione dell’ammenda con diffida nelle misure indicate al comma 1.”.

Dunque correttamente il Giudice sportivo ha sanzionato la società irrogando l’ammenda entro i parametri edittali di cui al successivo comma 7, oltre alla diffida, tenuto conto: i) della procrastinazione delle frasi offensive e triviali rivolte nei confronti del direttore di gara e della terna arbitrale da parte non solo di tifosi ma anche da parte di persone riconducibili alla società; ii) della situazione di tensione creata in campo da propri addetti che sono stati tenuti separati dai calciatori della squadra avversaria dalle Forze dell’Ordine; iii) dell’introduzione nell’impianto sportivo e dell’utilizzo di materiale pirotecnico in cospicua quantità (n.28 fumogeni);  iv) del comportamento ostile tenuto da un proprio dirigente (che entrava in campo nonostante fosse già inibito) nei confronti dei Commissari di campo.

Il Collegio, peraltro, non ritiene possa operare la circostanza attenuante di cui all’art.7 C.G.S. – che la reclamante sembra implicitamente invocare limitatamente all’introduzione ed utilizzo del materiale pirotecnico – tenuto conto dell’auto-evidente inefficacia del modello di organizzazione da essa adottato.

In definitiva, ritiene la Corte che la sanzione dell’ammenda di euro 3.000,00 con diffida, complessivamente comminata dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante sia congrua e proporzionata rispetto alle condotte tenute rispettivamente dai propri sostenitori e dai propri tesserati e addetti. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC

 

 L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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