F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 034/CSA pubblicata del 3 Novembre 2022 – Pro Sesto 1913 s.r.l.
Decisione n. 034/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 035/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo – Vice Presidente
Paolo Tartaglia - Componente (relatore)
Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero di registro 035/CSA/2022-2023, proposto dalla società Pro Sesto 1913 s.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 46/DIV dell’11/10/2022;
Visto il reclamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 20.10.2022 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia, sentito l’Arbitro e l’assistente n. 1 della gara; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Pro Sesto 1913 s.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Pro Sesto/Triestina Calcio del 09.10.2022, è stata inflitta al calciatore Bianco Gabriel la squalifica per tre gare effettive con la seguente motivazione: “per avere, al 7’ minuto del secondo tempo tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento lo colpiva con una gomitata sulla nuca, provocandogli forte dolore; successivamente il giocatore riprendeva regolarmente il gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta considerando che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell’avversario, e, dall’altra, che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata”.
A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate la ricorrente ha svolto alcune considerazioni.
In particolare la ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità della sanzione irrogata al calciatore in quanto la condotta tenuta non si configurerebbe come condotta violenta ma come condotta antisportiva. A dire della ricorrente mancherebbe la volontarietà del comportamento e il fallo sarebbe consistito in un movimento con il braccio tendente a divincolarsi dal calciatore avversario che lo marcava senza alcuna connotazione violenta, anche in considerazione del fatto che lo stesso non ha riportato alcun danno riprendendo subito il gioco senza necessità di alcuna cura.
La Corte, sentito il Direttore di gara che ha confermato di aver proceduto alla sanzione della espulsione su segnalazione dell’assistente n. 1 e l’assistente n. 1 dello stesso che ha confermato che si è trattato di condotta violenta (gomitata alla nuca intenzionale), ritiene di respingere il ricorso.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce