F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 037/CSA pubblicata del 4 Novembre 2022 – ASD Ecocity Futsal Genzano/Società Sportiva Lazio C5

Decisione n. 037/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 032/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore) 

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 032/CSA/2022-2023, proposto dalla società ASD Ecocity Futsal Genzano, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 099 del 06.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2022, il Dott. Alberto Urso, uditi l’Avv. Flavia Tortorella per la reclamante e l’Avv. Michele Cozzone per la società S.S. Lazio C5;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD Ecocity Futsal Genzano ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 99 del 6.10.2022) con cui è stato respinto il ricorso della stessa presentato in relazione alla gara del Campionato di Serie A2 di calcio a 5, Girone B, S.S. Lazio/Ecocity Futsal Genzano del 24 settembre 2022 volto all’inflizione alla S.S. Lazio C5 della sanzione della perdita della gara col punteggio di 06 ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S. per avere la stessa S.S. Lazio C5 irregolarmente schierato in campo un calciatore squalificato (i.e., Chilelli Tiziano); respingendo detto ricorso il Giudice Sportivo omologava il risultato di gioco di 4 a 4 maturato fra le squadre all’esito della gara.

La reclamante si duole, al riguardo, dell’errore in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo nell’equiparare - ai fini dell’esecuzione della sanzione di una giornata di squalifica residuata a carico del Chilelli al termine dello scorso Campionato di calcio a 5 – la gara di Coppa della Divisione disputata il 17 settembre 2022 con una gara di competizioni ufficiali effettivamente utile a scontare la detta sanzione.

Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento della LND, infatti, la Coppa della Divisione non è prevista fra le competizioni ufficiali del calcio a 5 e non risulta dunque utile all’esecuzione della sanzione a norma degli artt. 19 e 21 C.G.S.: il concetto di “competizione ufficiale” va tratto infatti dalle norme di diritto sostanziale, le quali nella specie non contemplano la Coppa di Divisione nel novero di siffatte competizioni.

In tale prospettiva il Giudice Sportivo avrebbe fatto anche cattiva applicazione del principio di c.d. “omogeneità” nell’esecuzione delle sanzioni, trascurando l’esistenza di competizioni – diverse dalla Coppa Italia e dalle altre competizioni che vantano una cittadinanza normativa – rientranti nella sfera di discrezionalità della Divisione (quale la Coppa di Divisione, appunto), di per sé non omogenee con le altre due citate categorie. D’altra parte, in termini generali non può attribuirsi al principio di omogeneità altro significato che quello di imporre, laddove possibile, l’esecuzione della sanzione nell’ambito della stessa competizione che ha dato luogo alla condotta sanzionata. Di qui la necessità di escludere che la giornata di squalifica residuata dallo scorso campionato a carico del Chilelli potesse essere legittimamente scontata mediante mancata partecipazione a una gara di Coppa della Divisione.

Resiste al reclamo la S.S. Lazio Calcio a 5 chiedendone la reiezione.

Alla riunione del 21 ottobre 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

È dibattuta la questione relativa alle modalità di esecuzione della sanzione di una giornata di squalifica residuata a carico del calciatore Chilelli al termine campionato di serie A2 di calcio a 5, stagione 2021/2022: si controverte, in particolare, della possibilità che la suddetta sanzione vada utilmente scontata a mezzo della mancata partecipazione a una gara di Coppa della Divisione (anziché di Campionato), Stagione sportiva 2022/2023, come nella specie avvenuto.

Va osservato, al riguardo, che l’art. 19, comma 4, C.G.S. dispone: “Le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”.

Specularmente, il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che “Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”.

Si ricava da tali disposizioni il principio di separazione delle competizioni o di c.d. “omogeneità”, in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato”; solo ove ciò non sia possibile trova applicazione il (diverso e sussidiario) principio della c.d. effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, “il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza” (CSA, SS.UU., 12 novembre 2019, n. 27; III, 22 novembre 2019, n. 60; cfr. già CSA, SS.UU., 30 ottobre 2018, in Com. uff. n. 044/CSA, in relazione agli artt. 19 e 22 del previgente C.G.S.; cfr., in proposito, anche CSA, SS.UU., in C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018).

A completamento dell’impianto normativo, l’art. 21, comma 6, C.G.S. stabilisce che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”.

Tanto premesso, va considerato nella specie che con Comunicato Ufficiale n. 1 LND – Divisione calcio a 5 del 19 luglio 2022, nella perimetrazione della “Attività ufficiale della Divisione”, è stata espressamente inclusa la “Coppa della Divisione Maschile”.

Con successivi Comunicati Ufficiali n. 14 del 12 agosto 2022 e n. 18 del 24 agosto 2022 è stato adottato anche il Regolamento di tale Coppa, il quale peraltro, proprio in relazione ai provvedimenti disciplinari (cfr. art. 16, rubricato “Cartellini gialli e rossi”) stabilisce che “La Coppa della Divisione è una competizione ufficiale”, regolando subito dopo il regime di cumulo delle ammonizioni ed esecuzione delle squalifiche.

Dal che emerge chiaramente come la Coppa della Divisione costituisca una competizione ufficiale del calcio a 5, non rilevando in senso contrario il sol fatto che l’art. 30 del Regolamento della LND non la contempli espressamente: al di là della considerazione che siffatta disposizione non preclude l’istituzione di altre competizioni ufficiali, e che l’attività federale può ben esplicarsi al riguardo (anche) attraverso Comunicati Ufficiali, è dirimente in merito il richiamo all’art. 48 N.o.i.f., in forza del quale “attività non ufficiale” è quella “relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività” (comma 2), mentre “Attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, alle Divisioni, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati” (comma 1; in coerenza, cfr. anche il suddetto Comunicato n. 1, sub punto III.1: “L’attività ufficiale è quella relativa ai Campionati ed ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata alla Divisione calcio a 5”).

Del resto la dedotta non ufficialità della Coppa della Divisione risulterebbe a sua volta inconciliabile con la disciplina positiva stabilita (pro futuro: cfr. infra) dal menzionato Comunicato Ufficiale n. 18, che pone un regime di cumulo e omogeneità nel corso delle competizioni rispetto alla Coppa Italia, manifestazione avente senz’altro natura ufficiale (cfr. Regolamento Coppa Divisione, sub art. 16.01 e 16.04).

Chiarita la natura di competizione ufficiale ascrivibile alla Coppa della Divisione va compreso ora quale sia il regime di esecuzione delle sanzioni che le è riferibile e, in particolare, come la stessa si collochi nel quadro regolatorio stabilito dall’art. 19, comma 4 e 6, C.G.S.

Una precisa indicazione al riguardo proviene dal citato Comunicato n. 18, il quale chiarisce che “Le squalifiche per una o più giornate di gara si scontano sempre nella/e gare/e immediatamente successiva/e della Coppa Italia e/o della Coppa della Divisione in corso di svolgimento. Le squalifiche inflitte nell’ambito della Coppa Italia o della Coppa della Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione in corso, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel Campionato di competenza della stagione successiva” (art. 16.04; cfr. anche, quanto al cumulo, l’art. 16.01, in base al quale “Le ammonizioni della Coppa della Divisione si cumulano con quelle della Coppa Italia, ma non si cumulano con quelle del Campionato”).

Tali regole, che istituiscono un regime di omogeneità in corso di competizione fra la Coppa della Divisione e la Coppa Italia (salva la disciplina del futuro residuo di squalifica, di cui all’ultima parte della disposizione) valgono nondimeno pro futuro: il Comunicato è chiaro nell’affermare che “Le presenti disposizioni [i.e., quelle dell’art. 16, appunto] hanno validità a partire dalla prima gara della Coppa della Divisione Stagione sportiva 2022/2023”; al contrario “I residui di squalifica precedentemente irrogati devono essere scontati in relazione alla normativa vigente al momento della irrogazione delle stesse”. Il regime transitorio così stabilito conduce quindi a escludere che, nella bipartizione tra le categorie di competizioni (correttamente) enucleata dal Giudice Sportivo ai fini dell’esecuzione delle sanzioni (i.e., da un lato le “gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, ex art. 19, comma 4, C.G.S., dall’altro le “gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, di cui all’art. 19, comma 6, C.G.S.), la Coppa della Divisione possa essere assimilata per il passato alla Coppa Italia, valendo tale assimilazione solo pro futuro (cfr. al riguardo, sul tema dell’esecuzione delle sanzioni quale “fenomeno di durata che si dipana diacronicamente nel tempo” e che è esposto agli adattamenti di disciplina, incluso il regime transitorio, CSA, III, 8 giugno 2022, n. 322).

Per tali ragioni le gare di Coppa della Divisione, non consentendo di scontare sanzioni residuate da pregresse stagioni di Coppa Italia o Coppe Regioni, non potranno che essere utili all’esecuzione di sanzioni inflitte “in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, ai sensi dell’art. 19, comma 6, C.G.S.: diversamente si perverrebbe peraltro all’irragionevole conclusione per cui una competizione, benché ufficiale, non consenta (né imponga) l’esecuzione di pregresse sanzioni a norma dell’art. 19 C.G.S., in un contesto regolatorio che rimanda invece alla “normativa” vigente (non già alle competizioni in essere) al momento della irrogazione delle stesse (cfr. Com. Uff., n. 18, cit).

Né vale a condurre a diversa conclusione il richiamo alla circolare n. 7 del 12 agosto 2022 – peraltro anteriore al suddetto Comunicato Ufficiale n. 18 – la quale, al di là del valore informativo che la caratterizza, va letta (laddove afferma che “Le Squalifiche che residuano dal Campionato scorso devono essere scontate nelle gare ufficiali della stagione 2022/2023 in Campionato”) a mente dell’art. 19 C.G.S., espressamente menzionato, di talché la regola applicabile rimane quella per cui le sanzioni inflitte in relazione “a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni” (in primis in campionato, dunque) si scontano “nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”.

Alla luce di ciò, dunque, nel suesposto quadro regolatorio – peraltro piuttosto articolato e non sempre di agevole lettura, quanto meno in relazione al passaggio all’attuale sistema delle competizioni ufficiali del calcio a 5 - non possono ritenersi integrati i presupposti per l’inflizione della sanzione della perdita della gara di cui all’art. 10, comma 6, C.G.S. a carico di una società che, come la reclamata, abbia ritenuto di far scontare nella prima gara della Coppa della Divisione la squalifica residuata dal precedente Campionato a carico di un proprio calciatore.

In conclusione, per le suesposte ragioni il reclamo va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                               Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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