F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 038/CSA pubblicata del 4 Novembre 2022 – A.S.D. Active Network Futsal/Modena Cavezzo Futsal

 

Decisione n. 038/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 030/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente  

Savio Picone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 030/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Active Network Futsal, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al  Com. Uff. n. 097 del 06.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2022, il Dott. Savio Picone, uditi l’Avv. Sabrina Castellani per la reclamante, l’Avv. Emanuel Tranchino ed il

Sig. Giuseppe Fazio per la società Modena Cavezzo Futsal;   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Active Network Futsal ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 97 del 6.10.2022), con la quale è stato respinto il ricorso della stessa presentato in relazione alla gara del Campionato di Serie A2 maschile di calcio a 5, Girone B, Active Network Futsal / Modena Cavezzo Futsal del 24 settembre 2022. La reclamante ha domandato l’inflizione alla Modena Cavezzo Futsal della sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-6, ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S., per avere irregolarmente schierato in campo un calciatore squalificato (Luca Vezzani). Respingendo il ricorso, il Giudice Sportivo ha omologato il risultato di gioco di 2 a 4 maturato fra le squadre all’esito della gara.

La reclamante si duole dell’errore in cui sarebbe incorso il Giudice Sportivo nell’equiparare, ai fini dell’esecuzione della sanzione di una giornata di squalifica residua a carico del Vezzani al termine dello scorso Campionato di calcio a 5, la gara di Coppa della Divisione disputata il 17 settembre 2022 con una gara di competizione ufficiale. Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, infatti, la Coppa della Divisione non sarebbe annoverata tra le competizioni ufficiali del calcio a 5 e, pertanto, non risulterebbe utile all’esecuzione della sanzione, a norma degli artt. 19 e 21 C.G.S.: secondo la reclamante, la nozione di “competizione ufficiale” dovrebbe trarsi dalle norme di diritto sostanziale, le quali nella specie non contemplerebbero la Coppa di Divisione.  In tale prospettiva, il Giudice Sportivo avrebbe fatto erronea applicazione del principio di “omogeneità” nell’esecuzione delle sanzioni, trascurando l’esistenza di competizioni (diverse dalla Coppa Italia e dalle altre competizioni che vantano una cittadinanza normativa) rientranti nella sfera di discrezionalità della Divisione, quale la Coppa di Divisione, di per sé non omogenee e non assimilabili alle altre due citate categorie. Non potrebbe attribuirsi al principio di omogeneità altro significato che quello di imporre, laddove possibile, l’esecuzione della sanzione nell’ambito della stessa competizione che ha dato luogo alla condotta sanzionata. Di qui la necessità, secondo la ricorrente, di escludere che la giornata di squalifica residuata dallo scorso campionato a carico del Vezzani potesse essere legittimamente scontata mediante la mancata partecipazione ad una gara di Coppa della Divisione.

Resiste al reclamo la Modena Cavezzo Futsal, chiedendone la reiezione.

Alla riunione del 21 ottobre 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

È controversa l’esecuzione della sanzione di una giornata di squalifica residuata, a carico del calciatore Luca Vezzani, dalla partita di primo turno dei play-off del campionato di serie A2 di calcio a 5, stagione 2021/2022. La società reclamante contesta che la suddetta sanzione possa essere utilmente scontata per mezzo della mancata partecipazione ad una gara di Coppa della Divisione, anziché di Campionato, nella stagione sportiva 2022/2023, come nella specie è accaduto.

Come è noto, l’art. 21, comma 6, C.G.S. stabilisce che “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”.

Al riguardo, l’art. 19, comma 4, C.G.S. prevede che: “Le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”.  Specularmente, il comma 6 dell’art. 19 stabilisce che: “Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”.

Si ricava da tali disposizioni il principio di “omogeneità”, ovvero di separazione delle competizioni, in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato”; solo ove ciò non sia possibile trova applicazione il (diverso e sussidiario) principio della “effettività” della sanzione, “il quale impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza” (C.S.A., SS.UU., 12 novembre 2019, n. 27; Id., sez. III, 22 novembre 2019, n. 60).

Per quanto qui interessa, con Comunicato Ufficiale n. 1 del 19 luglio 2022, la LND – Divisione Calcio a 5, nella perimetrazione della “Attività ufficiale della Divisione”, vi ha espressamente incluso la “Coppa della Divisione Maschile”.

Con successivi Comunicati Ufficiali n. 14 del 12 agosto 2022 e n. 18 del 24 agosto 2022, è stato adottato il Regolamento di Coppa della Divisione, il quale peraltro, proprio in relazione ai provvedimenti disciplinari (cfr. art. 16, rubricato “Cartellini gialli e rossi”), stabilisce che “La Coppa della Divisione è una competizione ufficiale”, regolando altresì il regime di cumulo delle ammonizioni ed esecuzione delle squalifiche.

Non può esser dubbio che la Coppa della Divisione costituisce una competizione ufficiale del calcio a 5, non rilevando in senso contrario il fatto che l’art. 30 del Regolamento della LND non la contempli espressamente: infatti, al di là della considerazione che siffatta disposizione non preclude l’istituzione di altre competizioni ufficiali e che, in ogni caso, l’attività federale di regolazione può ben esplicarsi al riguardo (anche) attraverso Comunicati Ufficiali, è dirimente in merito il richiamo dell’art. 48 N.O.I.F., in forza del quale “attività non ufficiale” è quella “relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l’attività ricreativa ed ogni altra attività” (comma 2), mentre “attività ufficiale è quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata, secondo lo Statuto alle Leghe, alle Divisioni, al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed ai Comitati” (comma 1).

Coerentemente, il richiamato Comunicato Ufficiale n. 1 del 19 luglio 2022, al paragrafo III.1, ha previsto che: “L’attività ufficiale è quella relativa ai Campionati ed ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata alla Divisione calcio a 5”.

Del resto, la tesi della reclamante, incentrata sulla non ufficialità della Coppa della Divisione, risulta inconciliabile anche con la disciplina positiva stabilita, per il futuro, dal Comunicato Ufficiale n. 18, che introduce un regime di cumulo ed “omogeneità” della Coppa della Divisione rispetto alla Coppa Italia, manifestazione avente senz’altro natura ufficiale (cfr. Regolamento Coppa della Divisione, sub artt. 16.01 e 16.04).

Chiarita la natura di competizione ufficiale ascrivibile alla Coppa della Divisione, va compreso ora quale sia la disciplina dell’esecuzione delle sanzioni che le è riferibile e, in particolare, come la stessa si collochi nel quadro regolatorio dell’art. 19, commi 4 e 6, C.G.S.: una precisa indicazione al riguardo proviene dal citato Comunicato n. 18, il quale dispone che “Le squalifiche per una o più giornate di gara si scontano sempre nella/e gare/e immediatamente successiva/e della Coppa Italia e/o della Coppa della Divisione in corso di svolgimento. Le squalifiche inflitte nell’ambito della Coppa Italia o della Coppa della Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione in corso, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel Campionato di competenza della stagione successiva” (art. 16.04); quanto al cumulo, l’art. 16.01 del Comunicato n. 18 dispone in termini chiari che “Le ammonizioni della Coppa della Divisione si cumulano con quelle della Coppa Italia, ma non si cumulano con quelle del Campionato”.

Tali regole, che istituiscono un regime di “omogeneità” in corso di competizione fra la Coppa della Divisione e la Coppa Italia, valgono nondimeno pro futuro: il Comunicato, infatti, è chiaro nello stabilire che “Le presenti disposizioni [i.e., quelle dell’art. 16, appunto] hanno validità a partire dalla prima gara della Coppa della Divisione - Stagione sportiva 2022/2023”, mentre “I residui di squalifica precedentemente irrogati devono essere scontati in relazione alla normativa vigente al momento della irrogazione delle stesse”.

Il regime transitorio così stabilito conduce ad escludere che, nella bipartizione tra le categorie di competizioni (correttamente) enucleata, nella decisione appellata, dal Giudice Sportivo ai fini dell’esecuzione delle sanzioni (da un lato le “gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, ex art. 19, comma 4, C.G.S.; dall’altro le “gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, di cui all’art. 19, comma 6, C.G.S.), la Coppa della Divisione possa essere assimilata per il passato alla Coppa Italia, valendo tale assimilazione solo pro futuro (cfr. in giurisprudenza, sul tema dell’esecuzione delle sanzioni quale “fenomeno di durata che si dipana diacronicamente nel tempo” e che è esposto agli adattamenti di disciplina, incluso il regime transitorio: C.S.A., sez. III, 8 giugno 2022, n. 322).

Perciò, in relazione alla fattispecie qui controversa, le gare di Coppa della Divisione, non consentendo di scontare sanzioni residuate da pregresse stagioni di Coppa Italia o Coppe Regioni, non potevano che valere per l’esecuzione di sanzioni inflitte “in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, ai sensi dell’art. 19, comma 6, C.G.S.: diversamente, si perverrebbe all’irragionevole conclusione per cui una competizione, benché ufficiale, non consenta (né imponga) l’esecuzione di pregresse sanzioni a norma dell’art. 19 C.G.S., in un contesto regolatorio che rimanda invece alla “normativa vigente” (non già alle competizioni in essere) al momento della irrogazione delle stesse (così il Comunicato n. 18, più volte citato).

Né può rilevare in senso contrario, come preteso dalla società reclamante, la circolare della LND n. 7 del 12 agosto 2022, non soltanto perché temporalmente anteriore al Comunicato Ufficiale n. 18, ma soprattutto perché, al di là del valore informativo e ricognitorio che la caratterizza, essa va letta (laddove afferma che “Le squalifiche che residuano dal Campionato scorso devono essere scontate nelle gare ufficiali della stagione 2022/2023 in Campionato”) a mente dell’art. 19 C.G.S., espressamente richiamato; di talché la regola applicabile rimane quella per cui le sanzioni inflitte in relazione “a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni” (in primis in Campionato) si scontano “nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni”.

Infine, e con specifico riguardo alla vicenda in esame, non è fondato il motivo con il quale la reclamante deduce la violazione dell’art. 19, comma 8, C.G.S., laddove prevede che le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nelle gare di play-off e play-out “devono essere scontate … nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21 comma 6”.

Tale previsione, infatti, deve essere interpretata ed applicata in coerenza con il descritto principio di “omogeneità” ricavabile di commi 4 e 6 dell’art. 19 C.G.S. ed alla luce della peculiare ratio legis riferibile alle fasi finali dei Campionati (play-off e play-out), per le quali, come è noto, il Codice pone limiti ulteriori al principio della “effettività” della squalifica.

Ad avviso di questa Corte, la locuzione “campionato successivo” contenuta nel comma 8 dell’art. 19 va intesa in senso atecnico, significando che vengono differiti alla stagione agonistica successiva gli effetti della sanzione: il differimento può essere riferito al Campionato, alla Coppa Italia ed alle Coppe Regioni, alla Coppa della Divisione, secondo il descritto sistema del doppio binario tracciato dai Comunicati Ufficiali della LND ed in ossequio alla regola generale della perpetuatio degli effetti delle sanzioni posta dall’art. 21, comma 6, C.G.S., rispetto al quale l’art. 19, comma 8, è privo di portata prescrittiva autonoma, per il profilo qui in esame.

Nel caso di specie, a carico del calciatore del Modena Cavezzo Futsal residuava una giornata di squalifica dalla partita di primo turno dei play-off del campionato di serie A2 di calcio a 5, stagione 2021/2022. Il Giudice Sportivo ha correttamente statuito che la squalifica doveva essere scontata nella prima competizione ufficiale utile, vale a dire nella prima partita della Coppa della Divisione 2022/2023.

Alla luce del suesposto quadro regolatorio, peraltro articolato e non sempre di agevole lettura, quanto meno in relazione al passaggio all’attuale sistema delle competizioni ufficiali del calcio a 5, non possono ritenersi integrati i presupposti per l’inflizione della sanzione della perdita della gara di cui all’art. 10, comma 6, C.G.S. a carico del Modena Cavezzo Futsal, che ha fatto scontare nella prima gara della Coppa della Divisione la squalifica residuata dai play-off del Campionato 2021/2022 a carico di un proprio calciatore.

Ne discende l’infondatezza del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                               Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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