F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 039/CSA pubblicata del 4 Novembre 2022 – Sig. Sciannamè Claudio

Decisione n. 039/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 034/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 034/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Sciannamè Claudio in data 12.10.2022,per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 33 del 06.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.10.2022, il dr. Antonino Tumbiolo e udito l’Avv. Fabio Giotti per il reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Sciannamè Claudio ha impugnato la decisione del 6.10.2022 (Com. Uff. n. 33), con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti gli ha comminato la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara effettive, “per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario seduto in panchina”.

Episodio occorso al 5° dei 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro nel 2° tempo regolamentare della gara Prato SSDARL - Pistoiese 1921 del 5.10.2022, valevole per il campionato di Serie D girone D e riportato dall’Arbitro nel referto di gara nei seguenti termini: “A gioco fermo, il calciatore suddetto colpisce al volto con la mano aperta un calciatore avversario che sedeva in panchina. Il gesto non ha arrecato problemi fisici al calciatore colpito."

Il reclamante fonda il suo reclamo sulla dinamica che ha portato il calciatore a colpire l'avversario al viso, nonché sulla lieve entità del contatto e sulla assenza di conseguenze fisiche o dolorifiche per l'avversario.

A supporto della sua richiesta il reclamante richiama numerosi precedenti giurisprudenziali, nei quali vi è stata una riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate, in considerazione della qualificazione delle condotte esaminate come gravemente antisportive e non come violente.

Il reclamante conclude quindi chiedendo che, in riforma del provvedimento impugnato, la Corte riqualifichi il la condotta contestata come gravemente antisportiva e non come violenta e per l'effetto riduca la squalifica dello stesso a 2 giornate effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Le argomentazioni addotte dal calciatore a sostegno del reclamo attengono esclusivamente alla qualificazione della condotta tenuta dallo stesso, non intendendo egli contestare in sé l’episodio per come rilevato dal direttore di gara.

Egli ritiene che dall'esame circostanziato del fatto possa derivare una diversa valutazione della sua condotta e, conseguentemente, della sanzione inflittagli.

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, apparendo opportuno preliminarmente rammentare – come precisato in altre decisioni di questa Corte - che, in astratto, un colpo inferto all’avversario a mano aperta ed a gioco fermo può integrare gli estremi tanto della condotta violenta che della condotta gravemente antisportiva e che la qualificazione della stessa non può prescindere dall’esame del fatto concreto di volta in volta all’attenzione della Corte.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova, ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta che il calciatore Sciannamè Claudio, a gioco fermo, colpiva al volto con la mano aperta un calciatore avversario che sedeva in panchina. Il gesto non arrecava problemi fisici al calciatore colpito.

Sulla scorta di una più puntuale contestualizzazione della condotta sanzionata, il Collegio reputa meritevole di accoglimento la richiesta del reclamante di riduzione della sanzione inflitta, ritenendo nella specie non sussistenti gli elementi integrativi della condotta violenta di cui all’art. 38 C.G.S.

La condotta del reclamante va, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, come, peraltro richiesto dal reclamante, tenuto conto che depongono per l’assenza di violenza l’unicità dell’azione perpetrata dal calciatore, il fatto che il gesto sia stato posto in essere a mano aperta e non chiusa a pugno e l’assenza di conseguenze derivanti dal gesto, peraltro posto in essere nella concitazione di recuperare in fretta il pallone per riprendere subito il gioco.

Ai fini della decisione della presente controversia, dunque, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportiva commessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

Sulla base di quanto precede, il reclamo va dunque accolto e la sanzione ridotta.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                                           IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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