F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 048/CSA pubblicata del 11 Novembre 2022 – A.C. Città di Castello SSD ARL

Decisione n. 048/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 047/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 47/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.C. Città di Castello SSD ARL in data 21.10.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 40 del 18.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.10.2022, il dr. Antonino Tumbiolo e udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 21.10.2022, la società Città di Castello SSD ARL ha impugnato la decisione del 18.10.2022 (Com. Uff. n. 40) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, ha comminato al calciatore Sylla Fode la sanzione della squalifica per n. 2 giornate di gara effettive, “per avere, in gioco in svolgimento, ma senza contesa del pallone, colpito con una gomitata al viso un calciatore avversario facendolo cadere a terra”.

Episodio occorso al 37°minuto del secondo tempo regolamentare della gara Città di Castello SSD ARL/Livorno 1915 S.S.D.R.L. del 16.10.2022, valevole per il campionato nazionale di serie D girone E e refertato dall’Arbitro nei seguenti termini: “perché dopo un contrasto aereo colpiva con il gomito un avversario in viso senza la contesa del pallone con intensità moderata che faceva cadere l’avversario a terra. L’avversario si rialzava dopo pochi minuti e poteva proseguire la gara.”

La società reclamante fonda il suo reclamo su una ricostruzione dell’accaduto diversa da quella riportata dal direttore di gare, basata sulla particolare dinamica dell’azione precedente al fatto, dinamica che, a dire della società reclamante, avrebbe evidenziato una mancanza di volontarietà nel gesto del calciatore espulso, pur qualificandolo come grave fallo di gioco.

Per tale motivo la società stessa chiede la riduzione della squalifica ad una giornata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, in considerazione della contradditorietà della ricostruzione dei fatti prospettata dalla società reclamante, senza peraltro addurre a supporto alcun elemento di riscontro obiettivo.

Conseguentemente, si ritiene adeguata e proporzionata la sanzione della squalifica per due gare effettive.

P.Q.M

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                             Patrizio Leozappa

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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