F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0043/CFA pubblicata il 18 Novembre 2022 (motivazioni) – calciatore Federico Aspri – Procura Federale Interregionale

Decisione/0043/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0042/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Marco Baliva - Componente (Relatore)

Vincenzo Barbieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero  0042/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Federico Aspri in data 14.10.2022

contro

la Procura Federale Interregionale della FIGC avverso la sanzione della squalifica per 9 mesi per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS; seguito deferimento della Procura Federale n. 2974/631pfi 21-22 PM/mf dell’11.04.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 10.11.2022, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Marco Baliva e udito l’Avv. Federico Schiavoni per il reclamante e l’Avv. Francesco Keller per la Procura Federale Interregionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 14.07.2020, per la stagione 2020/2021, il Sig. ASPRI EMANUELE ed il Sig. ASPRI FEDERICO (all’epoca minorenne) sottoscrivevano modulo di tesseramento N.D.L. 9603126 con la società ASD LODIGIANI CALCIO 1972 (Matricola 951460).

Il 18 settembre 2021 il Sig. ASPRI FEDERICO asseriva di essersi reso conto dalla compagine sportiva della sussistenza di un vincolo di tesseramento pluriennale, sul quale era stata apposta anche la firma della propria madre Sciamplicotti Stefania, previa verifica della firma sottoposta dalla madre al modello di tesseramento pluriennale, che assumeva apocrifa, l’atleta Aspri, divenuto nel frattempo maggiorenne, in data 20 settembre 2021 provvedeva ad eseguire a mezzo pec immediato esposto alla Procura Federale.

Alla luce di quanto sopra, lo stesso atleta proponeva ricorso ex art. 89 comma I lett. A) del C.G.S. innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sez. Tesseramenti conclusosi con lo svincolo del calciatore a far data del 30.06.2021 (TFN ST Decisione n. 222021/2022).

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Tesseramenti, in data 18.11.2021, disponeva la trasmissione degli alla Procura Federale per quanto di competenza ex art. 89 comma 7 C.G.S..

La Procura Federale, esaminati gli atti e sentite le parti tutte interessate, concludeva con il deferimento della società sportiva ASD LODIGIANI CALCIO 1972, del Sig. Massimiliano Tissi nelle sue qualità di segretario e del Sig. Andrea Simonetti, all’epoca dei fatti Presidente della compagine sportiva contestando la mancata diligenza nella raccolta delle firme della madre dell’atleta tesserando; il suddetto procedimento si concludeva con la condanna del Simonetti e del Tissi a due mesi di squalifica e 200,00 a carico della società ASD LODIGIANI CALCIO 1927.

Nell’emanato provvedimento, il Tribunale Territoriale adito, con decisione pubblicata sui CC.UU. n.278 dell’11.3.2022 quanto al dispositivo e n. 360 del 29.4.2022 quanto alle motivazioni, esaminati i fatti e circostanze oggetto del giudizio disponeva di trasmettere gli atti alla Procura Federale, affinché valutasse la sussistenza di violazioni disciplinari da contestare all’atleta Aspri.

La Procura Federale eseguiva l’iscrizione del registro dei procedimenti in data 11.04.2022 al n. 631pfi21-22 e, sentite nuovamente le parti, notificava “atto di conclusione indagini” in data 27.06.2022 In data 08.08.2022 veniva notificato “atto di deferimento” con seguente fissazione di udienza al 1.09.2022 notificata in data 9.08.2022.

Accertata la presenza nel Collegio giudicante del medesimo Presidente (Avv. Livio Proietti) del giudizio conclusosi con la decisione di cui al C.U. n.360 del 29.04.2022 TFT CR LAZIO, il calciatore avanzava istanza di ricusazione i cui presupposti venivano ritenuti idonei dall’indicato Presidente che, pertanto, si asteneva dal giudizio con rinvio per la nuova comparizione la discussione all’udienza del 15.09.2022.

All’udienza del 22.09.2022, le parti si riportavano agli atti, eccezioni, contestazioni e rappresentazioni mosse ed il Tribunale Federale Territoriale tratteneva la causa in decisione cui faceva seguito con C.U. n.62 del 23.09.2022 l’applicazione della squalifica di n. 9 mesi a carico dell’Aspri; le motivazioni venivano pubblicate con il C.U. n.84 dell’11.10.2022; l’intera decisione veniva notificata in data 12.10.2022.

Con ricorso ritualmente comunicato proponeva gravame l’atleta Aspri, assumendo n. 2 motivi di impugnazione: improcedibilità e/o nullità e/o irricevibilità e/o inammissibilità del procedimento per violazione degli artt. 118, 119 123 e 125 CGS e per estensione dell’art 122; nel merito infondatezza del deferimento e della conseguente condanna.

In subordine richiedeva la riduzione secondo giustizia della sanzione comminata.

La Procura non depositava memoria, ma partecipava alla udienza del 10.11.2022. In quella occasione le parti discutevano la controversia, l’atleta richiamando il proprio gravame e ad esso riportandosi, e la Procura Federale chiedendone il rigetto.

La controversia veniva trattenuta in decisione.

L’appello è fondato nei limiti che seguono.

Va immediatamente affrontata la questione preliminare posta dall’atleta appellante, ovvero la supposta improcedibilità dell’azione della Procura Federale per lo spirare del termine previsto dal CGS per la conclusione delle indagini e il conseguente deferimento.

L’art. 44 sesto comma prescrive che “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”.

L’art 119 stabilisce che l’azione della Procura debba essere esercitata, con l’eventuale deferimento, entro 60 gg dalla iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante (Art. 119 Svolgimento delle indagini La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante).

Al fine di poter stabilire se l’azione della Procura sia stata o meno tempestiva nel rispetto dei termini di efficacia della sua fase procedimentale, occorre stabilire, anzitutto, da quale momento inizia a decorrere il termine per la conclusione delle indagini.

In particolare, occorre stabilire se, come opinato in sede di discussione orale dalla Procura, il termine iniziale possa decorrere dalla comunicazione della decisione con cui un organo giudicante della giustizia sportiva segnala alla Procura la possibile rilevanza disciplinare dei comportamenti di tesserati.

Sul punto soccorre, in termini generali, una recentissima pronuncia di questa stessa Corte Federale a Sezioni Unite: la DECISIONE/0040/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0041/CFA/2022-2023.

Secondo la pronuncia, “se l’art. 118 CGS legittima la Procura federale ad attivarsi a fronte di notizie “comunque pervenute” – allorché, come sopra detto, sia spirato il termine di cui all’art. 61, comma 3, CGS (richiamato dal successivo comma 6) senza che la Procura federale possa avere la possibilità di adire il Giudice sportivo per esercitare l’azione prevista dal citato articolo – tale disposizione non le consente, invece, di attivarsi in qualunque tempo e comunque, per quanto qui interessa, a notevole distanza temporale dai fatti in contestazione (ai fini che rilevano nella presente sede, dalla gara disputatasi in data 23.2.2022).

Tratto caratteristico e fortemente distintivo del sistema della giustizia sportiva è, infatti, la rapida definizione delle questioni controverse, in modo da consentire lo svolgimento in condizioni di certezza giuridica di manifestazioni sportive che, tendenzialmente, avvengono nell’ambito di un arco temporale più o meno ampio (ma comunque non in unico episodio), nel corso del quale si tengono più gare a svolgimento fra loro ravvicinato.

In questo senso può ben dirsi che la tempestività è la caratteristica fondamentale dell’ordinamento sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela tempestive. In tal senso è stato rilevato come nel mondo dello sport occorrono “risposte rapide e tecnicamente più vicine al contesto da cui le liti insorgono, a causa del progredire incessante delle competizioni agonistiche, le quali appunto impongono risoluzioni veloci e prive d’eccessive solennità delle liti stesse” (TAR Lazio, Roma, n. 4362/2005).

Questo superiore canone informatore dell’intero sistema trova una manifestazione – tra le tante - nell’art. 65, comma 1, CGS – in cui si dispone che i Giudici sportivi devono giudicare, in ogni caso, <<con immediatezza >>.

Tale regola è densa di significato e, di riflesso, gravida di implicazioni anche nella particolare fattispecie in esame, là dove il criterio della <<immediatezza>> si impone all’eventuale azione della Procura federale allorché si svolga nell’ambito della competenza residuale di cui s’è detto.”

È pertanto necessario verificare, ai fini della valutazione della citata immediatezza quali siano, nella presente vicenda, le richieste “notizie “comunque pervenute” alla Procura e quando esse vadano ritenute conosciute.

A tale riguardo non è condivisibile la prospettazione della Procura, secondo la quale la “notizia” sarebbe costituita dalla motivazione della decisione n. 360/2022, del 29 aprile 2022.

È senz’altro vero che detta pronuncia ha indicato, in modo assai dettagliato i possibili profili di responsabilità disciplinare del calciatore Aspri. Ma è altrettanto evidente che la pronuncia ha compiuto una valutazione degli elementi istruttori già versati nel procedimento e, quindi, non solo perfettamente conosciuti dalla Procura, ma, per la quasi totalità, prodotti proprio dallo stesso organo inquirente.

La conoscenza legale di tali elementi documentali è quindi indiscutibile e va senz’altro ritenuta sussistente al momento di conclusione del procedimento, sfociato nel dispositivo di cui al Comunicato Ufficiale n. 278 dell’11.3.2022.

Il successivo deposito della motivazione (Comunicato Ufficiale n. 360 del 29.4.2022) non evidenzia nuove “notizie”, bensì qualifica dettagliatamente la condotta del calciatore Aspri così come emergente, a suo giudizio, dal materiale probatorio emerso nel corso del procedimento.

Infatti, la decisione così motiva.

“Va evidenziato come a parere del Tribunale sussista altresì una grave violazione regolamentare a carico del calciatore.

Infatti questi, se pure non ha concorso a sottoscrivere per la madre il tesseramento, non poteva ignorare certo che per giocare in quel campionato era necessario il tesseramento pluriennale e quindi sottoscritto da entrambi i genitori e che la madre non avesse invece firmato.

Il calciatore ha quindi sicuramente partecipato ad un intero campionato pur nella consapevolezza che il suo tesseramento non era regolare.

Già questo farebbe sorgere a suo carico una violazione regolamentare grave, anche perché suscettibile di invalidare un gran numero di partite e di alterare il regolare svolgimento di una intera competizione e non solo di una gara.

Inoltre è evidente che il calciatore non solo conosceva l’irregolarità ma l’ha utilizzata scientemente a suo favore nel momento in cui ha ritenuto di voler cambiare società senza richiedere il trasferimento o lo svincolo a quella con cui aveva disputato il campionato precedente in apparente costanza di un vincolo pluriennale.

Infatti appare evidentemente strumentale a tale risultato l’esposto della madre del calciatore che, dopo aver taciuto per una intera stagione, si determina ad evidenziare l’illecito solo quando si presenta l’esigenza per il figlio di cambiare società.

Il Tribunale non può procedere d’ufficio a sollevare l’incolpazione a carico del calciatore e quindi trasmette a tal fine gli atti alla Procura Federale affinché provveda al deferimento del calciatore per le violazioni regolamentari appena evidenziate.”

Dalla lettura della motivazione del Tribunale Territoriale, si evince con chiarezza che già nel corso dello stesso procedimento, riguardante i dirigenti della ASD Lodigiani e avente ad oggetto la censura del loro comportamento negligente nella raccolta delle firme, era emerso sono solo una ipotesi di comportamento in violazione delle norme poi contestate, ma la sussistenza di una grave violazione regolamentare a carico del calciatore.

In altre parole, il giorno 11.3.2022 la Procura era già in grado di conoscere tutti gli elementi idonei all’avvio di indagini nei confronti dell’atleta Aspri.

Ma è ragionevole ritenere che tali notizie fossero disponibili sin dall’apertura del procedimento a carico dei dirigenti poi sanzionati.

La rimessione degli atti alla Procura Federale non rappresentava alcun fatto nuovo e tale da evidenziare solo allora la notizia comunque pervenuta della violazione, tant’è che nella successiva fase istruttoria, la Procura Federale si limitava a ribadire quanto già evidenziato dal Tribunale Territoriale.

Non può perciò ritenersi come prima notizia, da cui far decorrere i termini di procedibilità della azione della Procura Federale dalla decisione del Tribunale territoriale dell’11.3.2022 perché, come già sottolineato, la pronuncia si è limitata a qualificare i fatti emersi dalle stesse precedenti indagini della Procura.

E pertanto, assumendo la antecedente conoscenza delle notizie comunque pervenute alla Procura Federale con le indagini che hanno dato sfogo al procedimento così definito, è di tutta evidenza che i termini consentiti alla Procura, perentori, alla data del deferimento fossero ampiamente spirati con conseguente improcedibilità dell’azione disciplinare promossa dalla Procura Federale in danno all’atleta Federico Aspri.

La decisione impugnata innanzi alla Corte Federale qui riunita è pertanto erronea e come tale va riformata come da dispositivo, accertando l’improcedibilità della azione disciplinare di cui è controversia.

L’accoglimento del primo motivo di reclamo, comportando l’annullamento senza rinvio della decisione del tribunale che aveva accolto il deferimento proposto dalla Procura fa venire meno l’interesse del reclamante all’esame delle ulteriori censure di merito, che restano così assorbite evidentemente la valutazione degli altri motivi di merito. 

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe, dichiarando l'estinzione del deferimento per improcedibilità e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti, con PEC.

 

L'ESTENSORE

Marco Baliva                                                  IL PRESIDENTE

                                                                                  Marco Lipari

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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