F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 74/TFN – SD del 11 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 8222/888pf21-22 GC/SA/mg del 4.10.22 (depositato il 7.10.22) nei confronti del sig. Fabrizio Tirelli – Reg. Prot. 62/TFN-SD

Decisione/0074/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0062/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 3 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8222/888pf21-22 GC/SA/mg del 7 ottobre 2022 nei confronti del sig. Fabrizio Tirelli,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 7 ottobre 2022, la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - “il sig. Tirelli Fabrizio all’epoca dei fatti calciatore tesserato presso la società AS Ostia Mare Lidocalcio Srl: violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver richiesto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, innanzi alla CAE e verso la società FC Rieti Srl cui precedentemente era tesserato, emolumenti ai quali lo stesso calciatore aveva consapevolmente rinunciato con liberatoria sottoscritta, valida ed efficace (doc. 2), come confermato dal medesimo in sede di audizione da parte della Procura Federale, tacendone altresì l’esistenza in sede di giudizio”;

La fase istruttoria

In data 30 giugno 2022 la Procura Federale iscriveva, nel relativo registro al n. 888 pf 21-22, il procedimento disciplinare avente ad oggetto “Segnalazione della Commissione Accordi Economici in ordine ad una presunta irregolarità circa la sottoscrizione della liberatoria presentata in giudizio dalla società FC Rieti nei confronti del calciatore Fabrizio Tirelli”, a seguito della trasmissione della decisione del 1.06.2022 della CAE – Commissione Accordi Economici - Prot. CAE 49bis/2021-22.

Con la decisione in argomento, la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, nel condannare la società FC Rieti Srl al pagamento di Euro 8.753,08 in favore del calciatore sig. Fabrizio Tirelli a titolo di compensi sportivi non corrisposti, relativi ad un accordo economico ex art. 94bis NOIF sottoscritto dalle parti con decorrenza dal 01.08.2021 ed interrotto in data 29.12.2021 per lo svincolo del calciatore, trasmetteva “per quanto di sua competenza” gli atti alla Procura Federale al fine di effettuare accertamenti sulla autenticità della sottoscrizione da parte del calciatore Tirelli di una rinuncia al credito – liberatoria prodotta in giudizio dalla società, seppur tardivamente.

A norma della predetta “liberatoria”, datata 29.12.21, il calciatore dichiarava: “di rinunciare a quanto dovuto dalla società FC Rieti Srl per le mensilità maturate dal mese di Novembre 2021 al mese di Dicembre 2021. Il presente documento assume valore di quietanza liberatoria nei confronti della società FC Rieti Srl in relazione a quanto pattuito nell’accordo economico in essere per la stagione 2021/2021. Dichiara inoltre di non aver nulla a pretendere a qualsiasi titolo per le mensilità sopra elencate. Inoltre con la firma della presente liberatoria rinuncia alle mensilità di Maggio e Giugno della scorsa stagione sportiva”.

Nel corso dell’attività istruttoria, veniva acquisita la documentazione ritenuta rilevante, nonché disposta l’audizione del calciatore Tirelli, del Direttore Generale della società FC Rieti Srl, all’epoca dei fatti, sig. Zavaglia Francesco e del Segretario della società FC Rieti Srl, all’epoca dei fatti, sig. Palma Giancarlo.

Veniva altresì disposta l’audizione del Presidente della società FC Rieti Srl, all’epoca dei fatti, sig. Franco Cicchetti, il quale però, pur ritualmente convocato per due volte, non si presentava senza fornire giustificazione alcuna.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 01.09.22, accertata, per stessa ammissione del calciatore Tirelli, l’autenticità della sottoscrizione della “liberatoria”, disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti della FC Rieti Srl e, contestualmente, ritenute configurabili violazioni disciplinari in capo al sig. Fabrizio Tirelli, gli notificava l’avviso di conclusione indagini.

Non essendo pervenute memorie, la Procura Federale, in data 7.10.22, notificava alla parte l’atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l’udienza del 03.11.22, il deferito, a mezzo del proprio difensore, faceva pervenire, nei termini di rito, memoria difensiva.

Con il suddetto atto, nel contestare preliminarmente l’oggetto dell’indagine della Procura Federale in quanto finalizzata, erroneamente, ad accertare la veridicità della sottoscrizione dell’atto di rinuncia da parte del proprio assistito, evidenziava come il deferito non avesse mai disconosciuto la paternità dell’atto, che, però, era stato di fatto imposto e, pertanto, non aveva fatto venir meno le ragioni creditorie del calciatore.

La dichiarazione inoltre, secondo il difensore, non può essere qualificata una “liberatoria”, come sostenuto dalla Procura Federale, consistendo in una mera rinuncia ottenuta con un’imposizione, viziando, di fatto il consenso.

Chiedeva quindi, in via principale, di rigettare il deferimento perché infondato, in fatto ed in diritto e, in via subordinata, l’applicazione delle attenuanti alla luce della buona fede del deferito.

Il dibattimento

All’udienza del 03.11.22, svoltasi in videoconferenza, partecipavano l’avv. Maurizio Gentile per la Procura Federale e l’avv. Priscilla Palombi per la parte deferita.

II Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento e contestando la fondatezza delle devoluzioni difensive, concludeva per il suo accoglimento con irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabrizio Tirelli mesi 3 di squalifica ed 600,00 di ammenda;

L’avv. Palombi, per la parte deferita, precisava che la contestazione mossa dalla Procura Federale era afferente ad un comportamento processuale non sussumibile nella fattispecie violativa contestata, in relazione alla quale chiedeva pertanto il proscioglimento del proprio assistito. Rilevava altresì come la sanzione dell’ammenda richiesta non sia comunque applicabile nei confronti di un calciatore dilettante relativamente alla fattispecie contestata. Si riportava pertanto alla memoria versata in atti, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Il Tribunale ritiene provata la responsabilità dei deferito in ordine alla violazione ascrittagli per le motivazioni appresso specificate. Il procedimento in oggetto trae origine dalla trasmissione della decisione dell’1.6.22 - Prot. CAE 49bis/2021-22 – con la quale la Commissione Accordi Economici condannava la società FC Rieti Srl al pagamento di Euro 8.753,08 in favore del calciatore sig. Fabrizio Tirelli a titolo di compensi sportivi non corrisposti.

In particolare, con ricorso del 10.2.22, Fabrizio Tirelli adiva la CAE al fine di vedersi riconoscere il pagamento della somma di 8.753,08 “ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia...”, da parte della società FC Rieti Srl, che si era resa inadempiente all’accordo economico sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 NOIF, per un compenso lordo di 30.421,61, con decorrenza 01.08.22.

Assumeva il calciatore di aver ottemperato ai propri doveri contrattuali fino al 29.12.21, data dell’avvenuto svincolo, ma di aver percepito solo il minor importo di 5.000,00. La società Rieti, ritualmente avvisata, costituendosi in giudizio, seppur tardivamente, produceva una dichiarazione di rinuncia agli emolumenti sottoscritta dal calciatore.

Attesa l’intempestività della costituzione e la mancata presentazione della società all’udienza di trattazione, la Commissione accoglieva la domanda del ricorrente, condannando la società al pagamento della somma di 8.753,08.

La Commissione riteneva altresì necessario trasmettere gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine al documento versato in atti e dichiarato inammissibile per tardività.

L’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, ed in particolare le stesse dichiarazioni confessorie rese dal calciatore, consentivano di accertare l’autenticità, quantomeno materiale, della “liberatoria” prodotta in giudizio.

Rileva preliminarmente il Collegio che il termine “liberatoria” non sia stato liberamente ed erroneamente utilizzato dalla Procura Federale, come sostenuto nella memoria difensiva, essendo il “titolo” che le parti hanno ritenuto di assegnare alla dichiarazione in oggetto.

Nel merito, il calciatore chiariva in audizione di essersi visto costretto a sottoscrivere tale atto (“se avessi avuto scelta non avrei firmato la rinuncia...”), in mancanza del quale la società non solo non avrebbe corrisposto le somme a lui spettanti, ma non lo avrebbe più fatto giocare, né tantomeno concesso il trasferimento ad altra società.

Precisava quindi di aver adito la CAE essendo effettivamente creditore della somma richiesta, mai corrisposta dalla società, neanche a seguito della suddetta decisone.

Indicava infine quali autori della indebita pretesa di sottoscrizione della liberatoria i sigg.ri Ferretti, precedentemente qualificato “presidente” e De Martino Enrico, dirigente della società.

Tale ricostruzione in fatto trovava pressoché integrale conferma, eccezion fatta per l’autore della richiesta indebita, nelle dichiarazioni rese in audizione dal Segretario della FC Rieti all’epoca dei fatti, il quale precisava che “il Sig. Giulio Halasz neo Direttore Generale subentrato nel mese di ottobre 2021 al Sig. Zavaglia Francesco dimissionario, ha imposto al Tirelli Fabrizio di firmare tale documento, pena il non trasferimento”.

Alcun contributo all’indagine veniva invece fornito dal Presidente, quantomeno formale, della società, sig. Cicchetti, il quale, seppur convocato ritualmente per due volte, non si presentava senza fornire giustificazione alcuna.

Alla luce di tali evidenze istruttorie, il Tribunale, nello stigmatizzare le gravi condotte poste in essere dalla società, la quale, con espressa minaccia di non corrispondere le somme dovute e di non consentire il trasferimento del proprio tesserato, ha “imposto” la sottoscrizione di siffatta dichiarazione, ritiene comunque ascrivibile al calciatore la violazione di cui all’atto di deferimento. Come chiarito nella stessa memoria difensiva, sotto il profilo civilistico, ogni contratto può essere annullato su richiesta della parte il cui consenso sia stato reso per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. In mancanza di tale richiesta, però, l’atto esplica tutti gli effetti giuridici sottesi alla sua sottoscrizione.

Nel caso di specie, il tesserato, in quanto tale, nel rivolgersi legittimamente e doverosamente ad organismi endofederali per la tutela dei propri diritti, avrebbe dovuto, con lealtà e correttezza, principi informatori dell’ordinamento sportivo, ricostruire fedelmente i fatti al fine di consentire all’organismo adito di assumere le più opportune determinazioni.

La mancata produzione dell’atto di rinuncia al credito ha di fatto sottratto al patrimonio conoscitivo della Commissione adita un documento di assoluta pertinenza e rilevanza con l’oggetto del giudizio, non consentendo, per l’effetto, un puntuale esercizio dei poteri di verifica ed accertamento di quanto lamentato dal tesserato, nonché inducendo la CAE a rimettere gli atti alla Procura per le valutazioni di competenza in ordine al documento versato in atti dalla società FC Rieti.

La condotta omissiva del Tirelli integra pertanto la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità poiché contraria al dovere generale di collaborazione con gli organismi federali che deve informare l’agire di tutti i soggetti ad esso appartenenti.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene di doversi discostare dalle richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale sia per l’evidente buona fede del deferito nell’adire la Commissione Accordi economici per vedersi riconosciuti emolumenti concordati e mai ricevuti, sia per il comportamento serbato dal Tirelli il quale ha reso, sin da subito, al collaboratore della Procura Federale, dichiarazioni ampiamente ammissive.

Alla luce di quanto sopra emarginato appaiono applicabili all’ odierno deferito le attenuanti di cui all’art. 13 co. 1 lett. b) ed e) e co. 2, CGS, con irrogazione della sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Fabrizio Tirelli la sanzione di giornate 2 (due) di squalifica da scontarsi in gare ufficiali della prima squadra.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 11 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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