F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 77/TFN – SD del 15 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 9301/861pf 21-22/GC/SA/mg depositato il 14.10.2022 nei confronti del sig. Oliva Angelo Raffaele e della società ASD Montescaglioso Calcio – Reg. Prot. 65/TFN-SD

Decisione/0077/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0065/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Valentina Ramella – Componente (Relatore)

Marco Sepe – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9301/861pf 2122/GC/SA/mg del 14 ottobre 2022 nei confronti del sig. Oliva Angelo Raffaele e della società ASD Montescaglioso Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 9301/861pf 21-22/GC/SA/mg del 14 ottobre 2022, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Oliva Angelo Raffaele, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza dell’ASD Montescaglioso Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43 commi 1, 2 e 3 delle NOIF, per aver consentito e/o comunque non impedito al calciatore Garofalo Giorgio Gaetano nel corso della stagione sportiva 2021/2022, precisamente dal 3.09.2021 e fino al 26.12.2021, data di fine prestito, di svolgere l’attività agonistica per la predetta società nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva, ed in particolare per non averla accertata e ripetuta nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2021 (iI giorno successivo alla scadenza della vecchia certificazione medica valida) ed il 22 novembre 2021 (avendo effettuato la visita medica di idoneità alla pratica sportiva solo il 23 novembre 2021), addirittura venendo regolarmente convocato nelle gare del campionato di Eccellenza 2021/2022 Latronico Terme – ASD Montescaglioso Calcio del 10.10.2021, ASD Montescaglioso Calcio – ASD Elettra Marconia del 17.10.2021, ASD Real Tolve – ASD Montescaglioso Calcio del 24.10.2021, ASD Montescaglioso Calcio – SC Paternicum del 31.10.2021, ASD Ferrandina 17890 – ASD Montescaglioso Calcio del 7.11.2021, ASD Montescaglioso Calcio – FC Pomarico del 14.11.2021, AS Melfi – ASD Montescaglioso Calcio del 21.11.2021;

- la società ASD Montescaglioso Calcio per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, anche in relazione all’art. 43, commi 5, 6 e 7 NOIF, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Oliva Angelo Raffaele e Garofalo Giorgio Gaetano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Stralcio degli atti del procedimento n. 611pf21-22 per accertamenti in ordine alle presunta violazione delle norme in materia di tutela medico – sportiva in relazione al tesseramento in prestito del calciatore Garofalo Giorgio Gaetano da parte dell’ASD Montescaglioso”, trae origine dallo stralcio di altro procedimento (“Presunta irregolarità circa la sottoscrizione del contratto stipulato tra il calciatore Giorgio Gaetano Garofalo, all’epoca dei fatti minorenne, e la società ASD Team Altamura”) dal quale sono confluite in copia, in particolare, le conversazioni intervenute tra il padre del calciatore Garofalo e il segretario dell’ASD Team Altamura, società cedente il calciatore per un prestito temporaneo.

Nel corso delle indagini esperite dalla Procura Federale sono stati acquisiti, oltre alle citate conversazioni (in particolare quelle dal 27 dicembre 2021 al 1 febbraio 2022), aventi ad oggetto la certificazione dell’idoneità sportiva del Garofalo, i certificati di idoneità all’attività sportiva agonistica emessi (in data 5.10.2020, 23.11.2021, 1.2.2022) a seguito delle visite mediche sostenute dal giovane presso la società cedente e la cessionaria, odierna deferita, nonché le distinte delle gare disputate dal Montescaglioso dal 19.9.2021 al 19.12.2021.

Ritualmente notificata la comunicazione di chiusura delle indagini, il Presidente e la Società non facevano pervenire alcuna memoria difensiva o diversa istanza. Definiva invece la propria posizione ai sensi dell’art. 126 CGS il calciatore Garofalo, anch’egli originariamente indagato.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento gli odierni deferiti non si costituivano nei termini di rito.

Il dibattimento

All’udienza del 8.11.2022, tenutasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l’avv. Alessandro Colonna per la Procura Federale che, riportandosi all’atto di deferimento, ha concluso chiedendo l’affermazione di responsabilità dei deferiti con l’irrogazione delle sezioni di cui al verbale di udienza. I deferiti, non costituiti, non sono comparsi.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti, osserva.

Può ritenersi senza dubbio provato che a far tempo dal 5.10.2021 e fino al 23.11.2021 il calciatore Giorgio Gaetano Garofalo, all’epoca peraltro ancora minorenne (risultando nato il 20.11.2003) e in prestito presso la società deferita, fosse privo della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica, avendo sostenuto la relativa visita medica solo in data 23.11.2021, ad oltre un mese dalla scadenza del certificato precedente (valevole sino al 4.10.2021).

Sul punto, l’art. 43 NOIF, nel prevedere l’obbligo dei tesserati di ogni società a sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva (agonistica e non a seconda dell’età), impone che gli accertamenti sanitari siano “ripetuti alla scadenza del certificato”, ponendo peraltro in capo alle società una specifica responsabilità per l’eventuale impiego del calciatore inidoneo ovvero privo di valida certificazione.

Alla luce della documentazione acquisita, risulta dunque provata la responsabilità del Presidente del Montescaglioso, cessionaria del calciatore Garofalo, per aver consentito e non impedito che quest’ultimo svolgesse attività agonistica presso la medesima società anche nel periodo compreso tra la scadenza del primo certificato e la visita successivamente svolta.

Detta condotta, rilevante ex se quale violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, ha esposto a potenziale pericolo la salute del giovane, essendo stato il medesimo (quantomeno) convocato ed inserito nelle distinte di gara in più occasioni, come documentano gli atti acquisiti dalla Procura Federale, e dunque valutato “impiegabile” nelle competizioni.

Da quanto sopra deriva anche la responsabilità diretta della società deferita per la condotta accertata a carico del suo Presidente, nonché quella oggettiva in relazione alla condotta del calciatore, venuto meno anch’egli all’obbligo di cui al richiamato art. 43 NOIF.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Oliva Angelo Raffaele, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Montescaglioso Calcio, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 15 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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