F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 78/TFN – SD del 15 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 9401/880pf 21-22/GC/CAMS/mg del 14.10.2022 nei confronti del sig. Tassone Federico e della società ASD Catanzaro Futsal – Reg. Prot. 66/TFN-SD

Decisione/0078/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0066/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Valentina Ramella – Componente

Marco Sepe – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9401/880pf 21-22/GC/CAMS/mg del 14 ottobre 2022 nei confronti del sig. Tassone Federico e della società ASD Catanzaro Futsal,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Collegio Arbitrale LND, con il Lodo assunto nella riunione del 24 maggio 2022 e pubblicato sul C.U. n. 2/2022, accoglieva il ricorso dell’allenatore Rafael Torrejon Montero e, per l’effetto, dichiarava l’obbligo della Società ASD Catanzaro Futsal di pagare al ricorrente la somma di 6.005,00, di cui 6.000,00 a titolo di premio di tesseramento relativo ai ratei scaduti sino al deposito del ricorso e 5,00 per interessi equitativamente calcolati.

Il Collegio, nel contempo, avendo constatato che l’accordo economico stipulato dalle parti non era stato depositato presso la competente articolazione della LND, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.

La Procura Federale, aperto il fascicolo e svolte le necessarie indagini, accertava che in effetti l’accordo economico di cui sopra, afferente la stagione sportiva 2021/2022, non era stato depositato, sicché, con atto datato 14 ottobre 2022, prot. 9401/880pf 2122/GC/CAMS/mg, deferiva a questo Tribunale il sig. Federico Tassone, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della Società ASD Catanzaro Futsal, al quale contestava la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, sia in via autonoma, che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter comma 2 NOIF; deferiva altresì la Società ASD Catanzaro Futsal per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS, attesa l’incolpazione mossa al Tassone.

La fase istruttoria e predibattimentale

La Procura Federale in data 1° settembre 2022 aveva notificato agli indagati la Comunicazione di conclusioni delle indagini (CCI), alla quale non facevano seguito da parte dei destinatari dell’atto memorie difensive e/o richieste di audizione.

Nella Comunicazione la Procura Federale dava contezza che aveva acquisito il Lodo del Collegio Arbitrale, che le era stato trasmesso il 30 maggio 2022; la PEC a mezzo della quale il Collegio Arbitrale in data 30 maggio 2022 aveva notificato il Lodo alla Società ASD Catanzaro Futsal, con l’invito al pagamento delle somme dovute al ricorrente entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla ricezione della comunicazione; i fogli di censimento della Società indagata. Nessuno si costituiva per gli indiziati.

Il dibattimento

All’udienza dell’8 novembre 2022, tenutasi in modalità videoconferenza giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale 1° luglio 2022, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro Avagliano, il quale ha illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni: per il sig. Federico Tassone l’inibizione di mesi 6 (sei), per la Società ASD Catanzaro Futsal l’ammenda di 1.500,00 (millecinquecento/00).

I deferiti non sono comparsi, né hanno depositato scritti difensivi.

La decisione

Questo Tribunale ritiene che i deferiti vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto del presente deferimento.

Nel corso della trattazione del ricorso proposto dal sig. Rafael Torrejon Montero nei confronti della Società ASD Catanzaro Futsal, l’adito Collegio Arbitrale LND aveva accertato, su comunicazione della LND, richiesta dallo stesso Collegio, che l’accordo economico sottoscritto dalle parti il 28 luglio 2021 per la s.s. 2021/2022, sul quale si fondava il ricorso del Montero, finalizzato ad ottenere il pagamento del premio di tesseramento, non era stato depositato presso i competenti uffici della Lega.

Risulta così violato il precetto dell’art. 94 ter NOIF, che, al comma secondo, ultimo inciso, sancisce l’obbligo della Società di depositare l’accordo economico presso i Dipartimenti o la Divisione competenti entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente, entro e non oltre giorni 30 dalla sottoscrizione dell’accordo. Puntualizza la norma che il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

Poiché nel caso in esame l’accordo economico di che trattasi era stato sottoscritto dal Tassone, in quanto presidente e legale rappresentante della Società, è indubbia la sua personale responsabilità della violazione che gli è stata ascritta, alla quale non può che conseguire quella di natura diretta della Società.

Appare tuttavia equo a questo Tribunale ricondurre le sanzioni chieste dalla Procura Federale entro limiti di minore entità, che appaiono più aderenti alla effettiva consistenza dell’inadempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Tassone Federico, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società ASD Catanzaro Futsal, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio dell’8 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 15 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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