F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 82/TFN – SD del 18 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 9997/837pf 21-22/GC/SA/mg depositato in data 21 ottobre 2022 nei confronti del sig. Alessio Bizzaglia – Reg. Prot. 74/TFN-SD

Decisione/0082/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0074/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)

Valeria Ciervo – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 10 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9997/837pf 21-22/GC/SA/mg depositato in data 21 ottobre 2022 nei confronti del sig. Alessio Bizzaglia,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 21 ottobre 2022 la Procura Federale ha deferito il sig. Alessio Bizzaglia.

La Procura Federale, dopo aver testualmente evidenziato che all’epoca dei fatti il predetto non fosse tesserato, lo ha ritenuto convenibile innanzi a questo Tribunale in quanto “patron” ed in ogni caso soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in favore della società Fortitudo Futsal Pomezia 1957. Riportando, poi, testualmente l’incolpazione di cui all’atto di deferimento, al Bizzaglia è stata contestata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere in data 21 maggio 2022 - in occasione dell’incontro Fortitudo Pomezia – Ecocity Futsal Genzano valevole per il Campionato Nazionale Serie A2 Fase Play Off 2° turno – partecipato attivamente alla rissa scoppiata sugli spalti numerosi sostenitori delle due società risultando uno dei più facinorosi, così come altresì riferito dal commissario di campo nel proprio referto nonché dai vari soggetti ascoltati in fase di indagine”.

La fase istruttoria

Il procedimento in questione è stato aperto a seguito della trasmissione alla Procura Federale, da parte della Divisione Lega Calcio a 5, del referto redatto dal Commissario di Campo, presente alla gara Fortitudo Futsal Pomezia - Ecocity Futsal Genzano del 21 maggio 2022, valevole per il Campionato Nazionale Serie A2 Fase Play Off, nel quale si dava contezza di una rissa scoppiata sugli spalti fra i sostenitori delle due squadre, per la quale è stato anche richiesto l’intervento dei Carabinieri e per effetto della quale è stata disposta la sospensione temporanea della gara per 15 minuti.

Il commissario di gara riferiva, poi, di aver individuato, fra i partecipanti alla rissa più facinorosi, anche il sig. Bizzaglia.

Le indagini condotte dalla Procura Federale, nel corso delle quali sono stati ascoltati alcuni giocatori dei sodalizi sportivi sopra indicati, nonché i dirigenti delle squadre coinvolte, nonché l’odierno deferito (che, in tale sede, ha eletto domicilio presso la sede societaria), hanno confermato il convincimento della Procura in ordine alle condotte contestate, poi, con l’atto di deferimento. Va precisato che la comunicazione conclusione indagini è stata notificata anche a due dirigenti della Ecocity Futsal Genzano, anch’essi coinvolti nella rissa ed alla predetta società che, tuttavia, hanno proceduto alla definizione del procedimento ex art. 126 CGS.

La Fortitudo Futsal Pomezia 1957, anch’essa destinataria della comunicazione di conclusione indagini è stata, invece, estromessa dal procedimento in quanto già sanzionata, per i medesimi fatti, dal Giudice Sportivo competente.

Il dibattimento

Il deferito non ha presentato memorie difensive, ma ha chiesto di poter assistere all’udienza tenutasi in data 10 novembre 2022, nel corso della quale il rappresentante della Procura Federale ha chiesto irrogarsi la sanzione di mesi sei di inibizione nei confronti del deferito.

Il Bizzaglia, con brevissimo intervento, ha precisato di non essere tesserato e di non aver preso parte alla rissa.

La decisione

Alla luce degli atti depositati in giudizio, questo Tribunale ritiene che il deferito debba essere ritenuto responsabile per la condotta contestata.

Va, preliminarmente, chiarito che l’assenza di tesseramento, pure eccepita dal deferito, non può essere considerata condizione di non procedibilità all’interno dell’attuale conformazione dell’ordinamento sportivo.

Non a caso la Procura Federale ha sostenuto, che il Bizzaglia fosse il “ patron” ovvero svolgesse attività rilevante dell’ordinamento federale ex art. 2 comma 2 del CGS.

Ritiene il Tribunale che la figura di “patron”, di chiara definizione pretoria, possa rientrare nel più ampio genus dei soggetti che, pur in assenza di vincolo di tesseramento, svolgono attività rilevante per l’ordinamento federale e che, ormai pacificamente, sono soggetti alla giurisdizione sportiva.

Va ricordato, infatti, quanto sancito dalla Commissione Disciplinare allorquando, analizzando per la prima volta una vicenda similare, specificò che “Dall’esame dell’atto di incolpazione risulta che il sig. XXXX sia stato deferito per i fatti allo stesso ascritti in ragione dell’appellativo attribuitogli di “patron” del sodalizio XXXX e della prospettazione che lo stesso svolga attività rilevante per l’ordinamento federale tale da inquadrarlo nel novero di cui all’art. 1, co. 1 e 5, CGS. La novella del 2007 ha esteso l’obbligo di osservanza delle norme federali a tutti i soggetti ai quali è riconducibile in qualche modo il controllo della società sportiva e comunque a tutti coloro che svolgono attività all’interno o nell’interesse della stessa. Tale previsione determina la possibilità che un soggetto, ancorché non tesserato, possa essere tratto a giudizio innanzi agli organi di giustizia sportiva sul comprovato presupposto della sua preminenza in ambito societario, tale da determinare l’orientamento delle decisioni gestionali, o comunque del suo rapporto con la Società che crea l’apparenza che egli agisca nell’interesse della stessa. L’esigenza di assoggettare alla giurisdizione sportiva persone formalmente estranee all’ordinamento è sorta per porre un freno al costume, dilagante fino alle recenti inchieste, di soggetti che occupavano posizioni apicali negli assetti societari salvo poi non esserne tesserati. Tali soggetti, invocando la loro carenza di status, potevano porre in essere comportamenti in totale spregio delle Istituzioni e della normativa federale, ben sapendo che nessun procedimento disciplinare sarebbe mai stato iniziato o comunque avrebbe avuto esiti pregiudizievoli” (cfr. Comm. Disc., Com. Uff. 89/CDN/ del 15 maggio 2009).

Appare pleonastico, quindi, l’appellativo indicato in deferimento dalla Procura Federale dovendo questo Tribunale, verificare se, alla luce degli atti, il deferito rivestisse un ruolo gestorio all’interno della società Fortitudo Futsal Pomezia 1957 e, conseguentemente, svolgesse un ruolo rilevante per l’ordinamento federale.

I riscontri in atti depongono nel senso prospettato in deferimento.

Infatti in primo luogo il referto del Commissario di gara, individua il Bizzaglia quale appartenente al sodalizio societario sopra indicato, ritenendo, pertanto, che sia fatto notorio l’immedesimazione fra il deferito e la compagine societaria e la riconducibilità della sua attività al sodalizio in questione.

Tale elemento, di per sé ovviamente non sufficiente a sostenere la rilevanza del ruolo rivestito, è stato altresì corroborato dalle dichiarazioni rese dai giocatori della Fortitudo Futsal Pomezia 1957 che, interrogati sul punto, hanno espressamente riconosciuto il sig. Bizzaglia quale Presidente della società, individuandolo quale “mio Presidente”; nella stessa sede hanno addirittura affermato di non essere a conoscenza di che ruolo svolgesse all’interno della società, il sig, Antonino Loscri, che dai fogli di censimento risulta essere il Presidente effettivo della Fortitudo Futsal Pomezia 1957.

Anche il sig. Bizzaglia, pur precisando di non essere tesserato, ha ammesso di essere conosciuto come “ Il Presidente”, in quanto sovvenziona da anni sia la società di calcio a 5 che di calcio a 11.

L’assenza in atti di alcun contratto formale che regoli tale rapporto di sovvenzionamento/sponsorizzazione, questo Tribunale deve presumere che tale finanziamento avvenga nell’ambito di un attivo ruolo gestorio/direzionale svolto dal deferito all’interno del sodalizio, sia sotto un profillo sostanziale che materiale.

Da ultimo, a completamento di quanto sopra esposto, va sottolineato che, anche l’elezione di domicilio – ai fini del presente procedimento, presso la sede societaria, appare elemento sintomatico del legame esistente fra il Bizzaglia e la società, tale da non poterlo ritenere estraneo alla compagine stessa.

Appurata, quindi, la perseguiblità del deferito all’interno dell’ordinamento sportivo, nel merito questo Tribunale rileva la presenza di indizi chiari, precisi e concordanti idonei a supportare la contestazione formulata atteso che la chiara relazione del Commissario di Gara e le risultanze delle audizioni rese dai calciatori hanno individuato il Bizzaglia quale partecipante alla rissa e non quale mero paciere, non trovando riscontro quindi, quanto contrariamente sostenuto dal Bizzaglia.

Risultano violate, quindi, le norme indicate in deferimento in ragione della contrarietà dei comportamenti evidenziati alle più elementari regole cui deve orientarsi l’attività sportiva, in assenza, fra l’altro, di alcuna dimostrata circostanza esimente. Pertanto questo tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale, come compendiata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del sig. Alessio Bizzaglia.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 18 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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