F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8/TFNT del 14 Novembre 2022 (motivazioni) – Oscar Domenico Ciarini / ASD Castiglione Del Lago – Reg. Prot. 12/TFN-ST
Decisione/0008/TFNST-2022-2023
Registro procedimenti n. 0012/TFNST/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composta dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo – Vice Presidente
Roberto Bucchi – Vice Presidente
Domenico Apicella – Componente (Relatore)
Giovanni Chiappiniello – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 11 novembre 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Oscar Domenico Ciarini (n. 28.7.2003 – matr. 2100234) nei confronti della società ASD Castiglione Del Lago (matr. 952735) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,
la seguente
DECISIONE
Svolgimento del giudizio
Con ricorso del 05/10/2022, pervenuto presso la Segreteria del Tribunale in data 18 ottobre 2022, il calciatore Oscar Domenico Ciarini - oggi residente ad Abbiategrasso (MI) - ha adito il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF dalla società ASD Castiglione del Lago, società appartenente al Comitato Regionale Umbria - LND. Tuttavia, il presente ricorso risulta privo della prova dell’avvenuto versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Va, altresì, rilevato che il ricorso non risulta essere stato inviato contestualmente alla controparte.
Motivi della decisione
Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Invero, ai sensi dell’art. 48, comma 2, C.G.S., “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal predetto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.
Inoltre, il ricorso non risulta essere stato inviato contestualmente alla società ASD Castiglione del Lago e ciò in violazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 4, C.G.S., secondo cui “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”.
Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito. Trattandosi di un requisito previsto dalla norma quale condizione di ricevibilità del ricorso, la sua mancanza va rilevata in via pregiudiziale e priva di ogni rilevanza anche una eventuale successiva sanatoria del vizio riguardante la regolare instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato dal sig. Oscar Domenico Ciarini.
Così deciso nella Camera di consiglio del 11 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE
Domenico Apicella
IL PRESIDENTE
Gioacchino Tornatore
Depositato in data 14 novembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia