LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 12.10.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio FERRANTE/A.S.D.BIANCAVILLA 1990 SPORTING

RICORSO DELCALCIATORE Fabrizio FERRANTE/A.S.D.BIANCAVILLA 1990 SPORTING

La C.A.E. riunitasi in data 13.09.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Fabrizio Ferrante, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 16.06.2022 alla società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 e regolarmente inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente per tramite del proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 19.000,00, con decorrenza dal 18.08.2020 al 30.06.2021. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto dalla suindicata società il minor importo di Euro 10.450,00, nonché in data 26.10.2021 la ulteriore somma di Euro 1.250,00, ed ancora dichiara di aver percepito dal CONI per il tramite della società “Sport e Salute Spa” la somma di Euro 6.000,00, per un totale complessivo di Euro 17.700,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 del residuo importo di Euro 1.300,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso  la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 al pagamento in favore del sig. Ferrante Fabrizio della somma di Euro 1.300,00 (milletrecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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