LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 12.10.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mariano NAGORE/A.S.D. SAN LUCA

RICORSO DEL CALCIATORE Mariano NAGORE/A.S.D. SAN LUCA

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 4 marzo 2022, e proseguito alla CAE il 14 giugno successivo, il calciatore Mariano NAGORE, nato a Renaper, in Argentina, il 18 febbraio 1988, rappresentato e difeso dal proprio legale, ha esposto che :

e. per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato con la A.S.D. San Luca;

f. il 29 ottobre 2020 ha sottoscritto un accordo economico per un compenso globale annuo lordo pari a euro 8.000,00;

g. la Società ha corrisposto al calciatore euro 2.400,00;

h. il calciatore ha altresì percepito euro 3.600,00 dalla Sport e Salute S.p.A.;

i. la Società risulta debitrice nei confronti del sig. Nagore di euro 2.000,00.

Il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare la A.S.D. San Luca al pagamento della somma di euro 2.000,00.

La A.S.D. San Luca non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 13 settembre è comparsa la parte ricorrente, nella persona del proprio avvocato, che ha prodotto procura a tali fini, che si è riportata al ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la A.S.D. San Luca a riconoscere al Sig. Nagore, come in epigrafe individuato, la somma di 2.000,00 euro;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. ;

- ordina alla A.S.D. San Luca di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it