LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 03.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio ROTELLA/A.S.D.CATANZARO FUTSAL

RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio ROTELLA/A.S.D.CATANZARO FUTSAL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 6.10.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Rotella Fabrizio del 22.7.2022, notificato il 28.7.2022 alla ASD Catanzaro Futsal (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche della Memoria di costituzione dell’associazione del 27.8.2022, delle Controdeduzioni del calciatore del 29.8.2022, della Memoria autorizzata dell’associazione del 29.9.2022;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati dalle parti, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione deducendo: di aver sottoscritto (18.8.2021) un accordo economico per la stagione sportiva 2021/2022 con l’ASD Catanzaro Futsal a fronte di un compenso lordo di euro 10.000,00;  che l’associazione si era impegnata a corrispondere l’ammontare totale annuo in n. 8 rate di euro 1.250,00;  che l’associazione, alla data di deposito del ricorso, gli aveva corrisposto la minor somma di euro 5.000,00 con conseguente debito per il residuo importo di euro 5.000,00 (come risultante dagli estratti del suo conto corrente depositati in atti). Il Sig. Rotella ha chiesto, pertanto, “che la società ASD CATANZARO FUTSAL sia condannata al pagamento della somma di euro 5.000 (cinquemila/00) come previsto dall’accordo economico siglato dalle parti, ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F., e depositato presso la Divisione Calcio a 5 e alla restituzione della tassa di reclamo”.

L’associazione resistente si è costituita con memoria nella quale ha eccepito: l’inammissibilità del ricorso per mancata prova dell’avvenuto deposito dell’accordo economico, in quanto dal documento allegato al ricorso emergerebbe “solo il riferimento alla spedizione dello stesso e non anche l’avvenuto deposito, con distinto timbro, apposto dal competente Ufficio”; l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e l’infondatezza della pretesa creditoria, avendo il ricorrente accettato – alla presenza, peraltro, del segretario dell’associazione – un accordo a saldo e stralcio che “prevedeva il pagamento delle residue mensilità, mediante un piano rateale da concludersi entro l’anno e comunque entro la fine della stagione successiva, mentre i tesserati avrebbero dovuto rinunciare ad una di queste” nonché avendo consegnato al calciatore un assegno di euro 1.250,00 a copertura di una mensilità (allegato in copia alla memoria sub doc/2); l’infondatezza del quantum, in considerazione della rinuncia ad una mensilità da parte del ricorrente nonché per effetto dell’intervenuta consegna del predetto assegno, con conseguente debito per la minor somma di euro 2.500,00; l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in quanto, stante la volontà di onorare l’accordo nonché in difetto di una preventiva diffida (prima dell’instaurazione del procedimento), il ricorrente avrebbe abusato di uno strumento previsto dalla regolamentazione federale per venir meno agli accordi presi e, così, recuperare la mensilità rinunciata, con conseguente violazione dell’art. 4 CGS e dell’art. 2 del Codice di Comportamento sportivo del CONI. La resistente ha chiesto, pertanto, “in via preliminare, accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso; in via principale, rigettare il ricorso; in via subordinata, rideterminare il quantum richiesto dal signor Fabrizio Rotella a € 2.500,00” e, in via istruttoria, l’ammissione della prova testimoniale del dott. Raffaele Lupis sull’accettazione dell’accordo transattivo da parte del ricorrente nonché la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per accertare la liceità della condotta tenuta dal sig. Rotella.

Il calciatore, con Controdeduzioni trasmesse il 29.8.2022, ha replicato alle eccezioni svolte da parte resistente: rilevando come il timbro oggetto di contestazione fosse stato apposto dalla “Divisione calcio a 5, ed in particolare dall’ufficio accordi economici” ed allegando, al riguardo, anche corrispondenza di posta elettronica comprovante l’effettiva attestazione dell’avvenuto deposito da parte dell’organo competente; confermando che, nell’incontro con il sig. Conforto (del 16.6.2022), era presente anche il segretario sig. Lupis e che in quell’occasione gli era stato effettivamente proposto un accordo transattivo – da lui non accettato – che prevedeva un pagamento rateale “senza la previsione di alcuna data” con la rinuncia ad una mensilità; confermando la consegna dell’assegno, ma precisando come lo stesso fosse privo della data di emissione, dunque, nullo e valevole solo come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.; evidenziando di essere, perciò, creditore della somma di euro 5.000,00 e di aver più volte avvertito nel corso del predetto incontro l’associazione che non avrebbe accettato ulteriori ritardi nei pagamenti, né di veder disattendere la promessa di pagamento.

L’associazione resistente con memoria autorizzata inviata il 29.9.2022: ha chiesto di disporre lo stralcio delle controdeduzioni “in quanto documento non autorizzato e pertanto da dichiarare inammissibile”; ha insistito nell’eccezione di inammissibilità del ricorso, non avendo controparte fornito prova che il timbro apposto sull’accordo economico in atti fosse da qualificarsi come “deposito”; ha depositato dichiarazione testimoniale del proprio segretario con il quale quest’ultimo ha confermato la rinuncia del calciatore ad una mensilità; ha ribadito l’intenzione di onorare l’accordo e che il debito fosse pari al minor importo di euro 2.500,00.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l’accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Rotella, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell’importo medio tempore “incassato”, mentre di contro le argomentazioni offerte dalla resistente risultano essere infondate sia con riferimento all’inammissibilità degli scritti difensivi del calciatore sia nel merito.

La copia dell’accordo economico allegato al ricorso reca, infatti, il timbro della Divisione calcio a cinque, timbro nel quale è possibile leggere, peraltro, anche la dicitura “accordo economico”, ragione per la quale il documento in questione soddisfa, senza dubbio, il requisito previsto – a pena di inammissibilità del ricorso – dall’art. 28, comma 3, del Regolamento L.N.D.

Non può ricorrere, poi, nel caso in delibazione, una fattispecie di carenza di interesse ad agire considerato che il sig. Rotella ha, appunto, l’interesse a veder soddisfatto il suo intero credito non ottenibile, allo stato, senza l’intervento della C.A.E.

Tale interesse, peraltro, soddisfa gli ulteriori requisiti individuati dalla dottrina prevalente essendo “personale” (il risultato vantaggioso riguarda, infatti, direttamente il sig. Rotella), “attuale” (in quanto sussisteva nel momento di proposizione della domanda) e, infine, “concreto” (ricorre, infatti, un pregiudizio – la mancata corresponsione del compenso residuo – verificatosi ai danni del calciatore).

La circostanza che il ricorrente non abbia diffidato preventivamente la resistente è, invece, irrilevante ai fini del decidere in quanto la stessa non costituisce condizione di procedibilità dell’azione considerato che per il ricorso avanti la C.A.E. è sufficiente “l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese” (fermo restando, ovviamente, il rispetto delle specifiche previsioni dell’art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione, come più volte ricordato, non può in alcun modo derogare).

Si rileva – concludendo, così, l’esame dei profili di inammissibilità sollevati dalla resistente – come sia, altresì, infondata la “richiesta di stralcio” delle controdeduzioni del ricorrente, considerato che l’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D. non impone alle parti di depositare memorie solo se previamente autorizzate dalla C.A.E., bensì solo di rispettare il termine temporale di sette giorni antecedente la fissazione dell’udienza (termine che, peraltro, entrambe le parti hanno rispettato).

Si osserva, invece, quanto al merito, che è stata la stessa associazione resistente ad aver confermato di non aver provveduto al pagamento dell’importo di euro 5.000,00 chiesto dal calciatore, eccependo al riguardo l’esistenza di un accordo transattivo per effetto del quale una mensilità sarebbe stata rinunciata mentre un’altra saldata mediante consegna di un assegno di euro 1.250,00, con conseguente riduzione del debito ad euro 2.500,00.

Orbene, quanto all’accordo de quo, il principio generale in materia di prova è dato dall’art. 1967 c.c., il quale pone per la transazione un limite consistente nell’uso esclusivo della forma scritta. La forma scritta ad probationem è volta, infatti, ad evitare che sorgano incertezze probatorie sul contenuto del contratto, particolarmente importante nel caso, appunto, della transazione che tende proprio ad impedire il sorgere di liti ovvero a risolverle (art. 1965 c.c.). La transazione conclusa senza la forma scritta può farsi valere soltanto se non sia contestata nella sua esistenza e nel suo contenuto e la prova testimoniale non è ammessa neppure quando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando il contraente e stato nell'impossibilità di procurarsi la prova scritta, ma unicamente quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (artt. 2725 e 2724, n. 3, c.c.): la legge non ammette, dunque, surrogati del documento come mezzi di prova, se non quando il documento probatorio è stato veramente formato (ma così non è avvenuto nel caso di specie).

Ad abundantiam giova ricordare, peraltro, come sia lo stesso Regolamento della L.N.D. (art. 28, comma 6) a disporre espressamente che “Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale”.

Chiarite, dunque, le ragioni per le quali non si può ritenere che il ricorrente abbia rinunciato ad una delle quattro mensilità, allo stesso tempo il quantum spettante al calciatore non può essere ridotto neppure per effetto dell’intervenuta datio dell’assegno di 1.250,00 euro il quale è risultato essere privo di data (circostanza pacifica e incontestata in quanto il titolo è stato prodotto in copia da entrambe le parti). Sul punto, al di là della lunga diatriba giurisprudenziale sulla validità o meno dell’assegno privo di data, è altresì incontestato il fatto che il ricorrente non abbia incassato la somma in questione, avendo ritenuto l’assegno de quo come un titolo nullo e considerandolo solo alla stregua di una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. (in ossequio, peraltro, all’orientamento giurisprudenziale dominante).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna l’ASD Catanzaro Futsal, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Fabrizio Rotella dell’importo di euro 5.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Catanzaro Futsal di comunicare al Comitato Regionale Calabria  i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. 

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