LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 03.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore RIMOLI/A.C.NARDO’ S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore RIMOLI/A.C.NARDO’ S.r.l.

La C.A.E. riunitasi in data 06.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Salvatore RIMOLI, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 08.06.2022 alla società AC NARDÒ e inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale, sottoscritto in data 25.01.2021, che lo legava alla società AC NARDÒ per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 4.000,00. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro 2.600,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società AC NARDÒ del residuo importo di Euro 1.400,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società AC NARDÒ, pur ritualmente intimata, si è costituita in giudizio tardivamente, pertanto non si deve considerare ammissibile la documentazione depositata e si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società AC NARDÒ al pagamento in favore del sig. Salvatore RIMOLI della somma di Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 11 delle N.O.I.F.

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