LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 03.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL SIG.Riccardo BOLZAN/SSD SRLA NOCERINA CALCIO 1910 (Collab.Gest.Sport.)

RICORSO DEL SIG.Riccardo BOLZAN/SSD SRLA NOCERINA CALCIO 1910 (Collab.Gest.Sport.)

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 6.10.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del collaboratore della gestione sportiva Bolzan Riccardo del 28.6.2022, notificato in pari data alla ASD Nocerina Calcio 1910 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l’inammissibilità del ricorso del collaboratore della gestione sportiva, stante l’allegazione di una copia dell’accordo economico privo dell’attestazione di avvenuto deposito (adempimento prescritto dall’art. 28, comma 3, secondo periodo, del Regolamento L.N.D.); l’inammissibilità della comunicazione di posta elettronica certificata trasmessa dal collaboratore della gestione sportiva il 4.7.2022 (in quanto inviata solo alla C.A.E. e non anche alla resistente); l’inammissibilità della memoria di costituzione dell’associazione (in quanto trasmessa il 30.9.2022 e, dunque, oltre il termine di 30 giorni prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.); l’inammissibilità della nota inviata dal collaboratore della gestione sportiva il 3.10.2022 (in quanto trasmessa oltre il “termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l’udienza”, prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dalle parti;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati dalle parti, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermi i profili di inammissibilità sopra rilevati) e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale del proprio difensore (giusta delega depositata in atti), all’udienza fissata (nessuno è comparso, invece, per l’associazione seppure ritualmente avvisata);

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente collaboratore della gestione sportiva ha adito questa Commissione deducendo:  di aver  stipulato con l’ASD Nocerina Calcio 1910, nella stagione sportiva 2020/2021, un accordo economico ex art. 94 quater NOIF per “prestare attività di collaborazione amministrativo gestionale ai sensi dell’art. 1 comma 3, del Regolamento dell’elenco Speciale dei Direttori Sportivi” con decorrenza dal 1.9.2020 e fino al 30.6.2021, per un importo annuo lordo di euro 8.000,00; che detto importo è stato corrisposto solo parzialmente mediante pagamenti mensili disposti durante la stagione sportiva 2020/2021;  che l’importo residuo gli era stato corrisposto dalla società mediante i fondi messi a disposizione dei Club dilettantistici dalla normativa statale emanata durante l’emergenza Covid; che, tuttavia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nell’ambito di indagini riguardanti soggetti estranei al ricorrente e volte ad accertare condotte penalmente rilevanti per l’illecita percezione di fondi emergenziali corrisposti dallo Stato, aveva sottoposto a sequestro – il 23.3.2022 – l’importo di 100.000,00 euro, nel quale erano ricompresi anche i 3.600,00 euro già corrisposti dall’associazione in favore del ricorrente; che, alla data del ricorso, le obbligazioni assunte dall’associazione erano state, dunque, solo parzialmente adempiute con la conseguenza che essa era ancora debitrice, nei confronti del ricorrente, di 3.600,00 euro lordi oltre interessi. Il Sig. Bolzan ha chiesto, pertanto, “di condannare l’ASD Nocerina Calcio 1910... al pagamento, nei confronti del Sig. Riccardo Bolzan, della somma di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) lordi a titolo di mensilità già esigibili ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione all’effettivo soddisfo”, con vittoria di spese e restituzione della tassa di reclamo.

Il ricorrente, in data 4.7.2022, ha trasmesso alla C.A.E. (e non anche alla resistente) “per ogni opportuna conoscenza e valutazione” la corrispondenza intercorsa con la L.N.D./Dipartimento Interregionale comprensiva: (i) dell’istanza di accesso agli atti e del relativo riscontro del 23.6.2022 (già allegati al ricorso) nonché (ii) le e-mail scambiate il 4.7.2022 “dalle quali emerge che l’unico Accordo economico tra il Sig. Bolzan (CGS) e l’ASD Nocerina “depositato” presso la LND è quello ricevuto dallo scrivente il 23/06 u.s. anch’esso ovviamente, già allegato al ricorso”.

L’associazione resistente si è costituita con memoria del 30.9.2022 (notificata in pari data) con la quale:  ha confermato che il sig. Bolzan aveva percepito la somma chiesta con il ricorso mediante i fondi messi a disposizione dei club dilettantisti dal decreto “Cura Italia”, somma sequestrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore il 23.3.2022;  ha chiesto l’acquisizione degli atti presso la predetta Procura della Repubblica per l’accertamento di eventuali responsabilità da parte del ricorrente;  ha dato atto di aver ottemperato ai propri obblighi verso il ricorrente, specificando che il sequestro in questione (a seguito di presunte condotte penalmente rilevanti dell’allora presidente avv. Maiorino per l’illecita percezione dei fondi corrisposti dallo Stato per l’emergenza pandemica) non poteva essere ascritto all’attuale società;  ha specificato di essere “ben disposta al pagamento della somma richiesta” ma di non trovare “giusto né corretto” dover pagare con un procedimento penale pendente sull’oggetto del contendere; ha chiesto di essere presente all’udienza in forma telematica. La resistente ha chiesto, pertanto, in via principale: “a) La sospensione della decisione riguardo al caso fino alla conclusione del procedimento penale in atto; b) Acquisizione degli atti da parte della Spett.le Commissione Accordi Economici degli atti della procura di Nocera Inferiore per valutare eventuali responsabilità del ricorrente”.

Il ricorrente con nota trasmessa il 3.10.2022: ha eccepito la tardività dello scritto difensivo di controparte, chiedendone l’espunzione dal fascicolo e la declaratoria di inammissibilità ex art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D. (declaratoria invero pronunciabile, ma ai sensi dell’art. 28, comma 5); ha comunicato che all’udienza del 6.10.2022 sarebbe comparso un sostituto processuale del legale nominato con il ricorso.

All’udienza del 6 ottobre 2022 il legale del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e per l’inammissibilità della costituzione avversaria, ribadendo come l’accordo economico allegato al ricorso – mancante del timbro del depositato – fosse quello che gli era stato trasmesso dalla L.N.D.

Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità del ricorso ex art. 28, terzo comma, del Regolamento L.N.D. per la mancata allegazione della “copia dell’accordo economico recante l’attestazione dell’avvenuto deposito”, risultando, nel caso di specie, sì depositato – nel procedimento – l’accordo economico, ma privo della necessaria attestazione (i.e. il timbro di deposito).

La norma in questione non può ammettere deroghe come, peraltro, ribadito – quale obiter dictum – nella recente decisione SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros (in C.U. n. 100 del 12.10.2022) nella quale è stata sì ricordata la possibilità per questa Commissione di decidere secondo equità ma “ferme restando quelle specifiche previsioni dell’art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare”.

Si ricorda inoltre – principio già espresso da questa Commissione nella prima decisione SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros in C.U. n. 64 del 13.5.2022 – come, nella stessa struttura dell’articolo 28 del Regolamento L.N.D., all’allegazione della “copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto deposito” sia stato dedicato un apposito e separato comma – diversamente da tutti gli altri requisiti del ricorso previsti, sempre a pena di inammissibilità, cumulativamente nel comma 4 – e ciò proprio a voler rimarcare – ai fini procedimentali – la primaria rilevanza (rectius: necessità) del deposito dell’accordo (completo del timbro), in quanto titolo nel quale è espressa la volontà contrattuale delle parti.

Deve, poi, precisarsi come, nel caso di specie, non possa ritenersi sufficiente – per considerare rispettato il requisito della “attestazione” – il deposito della corrispondenza con la L.N.D./Dipartimento Interregionale e ciò in quanto il ricorrente non ha fornito prova alcuna del fatto che l’accordo allegato al ricorso introduttivo – privo del timbro – fosse il medesimo che gli era stato trasmesso il 23 giugno dalla L.N.D. (i.e. il file denominato 20220623140735787.pdf).

D’altronde non si comprende neppure il motivo per il quale ricorrente – in conseguenza della rigida prescrizione dell’art. 28, comma 3, del Regolamento L.N.D. – non abbia lo stesso 23 giugno 2022 (giorno della richiesta/ricezione dell’accordo) o, comunque, nei giorni antecedenti il deposito del  ricorso (che, nel caso di specie, doveva essere effettuato entro il termine della stagione sportiva 2021/2022, stante l’ulteriore previsione dell’art. 28, comma 4, del Regolamento L.N.D.), evidenziato al Dipartimento Interregionale della L.N.D. la mancanza del timbro, aspettando invece solo il 4 luglio 2022 – a ricorso, quindi, ormai depositato – per inviare una seconda mail chiedendo “di ricevere, con urgenza, copia dell’Accordo economico che ci occupa con il relativo timbro di “depositato” e/o recante la data dell’avvenuto deposito”.

Fermo restando quanto supra osservato e volendo per un istante non considerare l’inammissibilità della comunicazione pec del 4.7.2022 e della documentazione ad essa allegata (per non essere stata notificata anche alla resistente), si ritiene che nella seconda mail inviata al Dipartimento Interregionale (quella del 4.7.2022) il ricorrente avrebbe potuto quantomeno evidenziare – se così effettivamente era – che l’accordo che gli era stato trasmesso non recava il timbro di avvenuto deposito e non già limitarsi, sostanzialmente, a replicare la (prima) richiesta del 23 giugno. Ciò trova conferma nel riscontro degli uffici del Dipartimento Interregionale – che non essendo stati sollecitati circa la presenza o meno dell’attestazione nel documento de quo – si sono, infatti, limitati a specificare “che la documentazione in possesso dallo scrivente Dipartimento, è già stata inviata in data 23/06 u.s.” (così nulla aggiungendo ai fini della decisione).

Questa Commissione, peraltro, seppur non vi fosse tenuta ma solo per avere un quadro più chiaro della vicenda ha, comunque, formulato un’apposita istanza al Dipartimento Interregionale per acquisire una copia dell’accordo oggetto del presente procedimento, all’esito della quale è risultato che il documento in questione recava il timbro di avvenuto deposito.

Per completezza e seppure ciò sia irrilevante ai fini della decisione (sulla scorta delle motivazioni che precedono) giova ribadire come anche la memoria depositata dalla resistente sia inammissibile in quanto trasmessa il 30.9.2022 e, dunque, quando il termine perentorio di cui all’art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. era ormai spirato (nel caso di specie l’ultimo giorno utile per la costituzione era, infatti, il 28 luglio 2022), così come è inammissibile – ex art. 28, comma 5 ultimo periodo, Regolamento L.N.D. – anche la nota del ricorrente inviata il 3.10.2022 nella quale è stata eccepita l’inammissibilità della comparsa avversaria (nel caso di specie l’ultimo giorno utile risultava essere il 29 settembre 2022).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara, ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti dall’art. 28, comma 3, del Regolamento L.N.D., l’inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Bolzan Riccardo e conseguentemente dispone l’incameramento della tassa versata dal ricorrente. Dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D. l’inammissibilità della memoria di costituzione della società resistente.

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