LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 15.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Dante Carlos ROSSI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL
RICORSO DEL CALCIATORE Dante Carlos ROSSI/FOLIGNO CALCIO SSD ARL
La C.A.E. riunitasi in data 19.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Rossi Dante Carlos, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 22.08.2022 alla società Foligno Calcio SSD ARL ed inviato a questa Commissione in pari data
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione
OSSERVA
quanto segue:
Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Foligno Calcio SSD ARL per la stazione sportiva 2021/2022, con decorrenza dal 30.10.2021 al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 12.250,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 5.250,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo pari ad Euro 7.000,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.
La Commissione ritiene fondato il ricorso.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Foligno Calcio SSD ARL, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 30.10.2021 e ritualmente depositato presso la LND in data 05.11.2021.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società Foligno Calcio SSD ARL, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Rossi Dante Carlos della somma di Euro 7.000,00 (settemila/00), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società Foligno Calcio SSD ARL di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.