LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 15.11.2022 – Delibera –
RICORSO DEL CALCIATORE Ibrahima DIALLO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
La C.A.E. riunitasi in data 19.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Ibrahima DIALLO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c.
in data 22.08.2022 alla società ASD Vastese Calcio 1902 e inviato a questa Commissione
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della costituzione fuori termine della società con PEC del 11/10/2022, pertanto da ritenersi inammissibile,
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione
OSSERVA
quanto segue: il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale, sottoscritto in data 03.11.2021, che lo legava alla società ASD Vastese Calcio 1902 per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro 9.000,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società ASD Vastese Calcio 1902 del residuo importo di Euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.
La Commissione ritiene fondato il ricorso.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società ASD Vastese Calcio 1902, pur ritualmente intimata, si è costituita in giudizio tardivamente, pertanto non si deve considerare ammissibile la documentazione depositata e si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.
In data 20 Ottobre 2022, il legale del calciatore ha fatto pervenire tramite PEC una dichiarazione di accordo bonario e transattivo tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto accordo transattivo tra le parti.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata