LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 15.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gabriel TARANTINO/POL.D.VIRTUS MATINO

RICORSO DEL CALCIATORE Gabriel TARANTINO/POL.D.VIRTUS MATINO

La C.A.E. riunitasi in data 19.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9 ;

Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Gabriel TARANTINO a mezzo p.e.c. in data 26 luglio 2022 alla società POL. D. VIRTUS MATINO  e la produzione dell’accordo economico con certificazione di deposito e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;

Letto il ricorso con il quale il sig. Gabriel Tarantino espone che: a)  per la stagione sportiva 2021/2022, si è tesserato con la società di calcio " Pol.D. Virtus Matino", militante nel campionato nazionale di serie D , con la quale  ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 6.000,00 a decorrere dal 18.08.2021; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 4.200,00; c)  il calciatore risulta, quindi, creditore della somma di euro 1.800,00); Tutto ciò premesso, il calciatore Gabriel Tarantino conclude affinché la Commissione Accordi Economici  condanni la società " Pol.D. Virtus Matino” al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 1.800,00.

Preso atto che la società “ Pol. D. Virtus Matino” regolarmente citata, non si è costituita e non è comparsa e che nella seduta odierna è intervenuto il difensore del calciatore che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;

Osserva

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il calciatore ha prodotto copia dell’accordo economico che prevedeva, per la stagione sportiva 2021/2021 la corresponsione di un compenso globale lordo di € 6.000,00 ed ha rappresentato che, pur avendo prestato la sua attività in conformità all’accordo sottoscritto, ha percepito la minor somma di € 4.200,00 di tal che è creditore della somma di € 1.800,00. La società “ POL. D. VIRTUS MATINO” , pur essendo evocata regolarmente in giudizio, non si è costituita e non ha fatto pervenire alcuno scritto di contestazione di quanto rappresentato dal calciatore. Conseguentemente, in assenza di contestazioni, la Commissione non po' che ritenere fondato il ricorso e disporre il pagamento di quanto dovuto, in favore del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società POL.D. VIRTUS MATINO al Sig. Gabriel TARANTINO la somma di € 1..800,00, da corrispondersi nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it .

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia , i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F. 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it