LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 15.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lucas Luiz SCALON/F.C.RIETI SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Lucas Luiz SCALON/F.C.RIETI SRL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), datato 5 marzo 2022, ritualmente notificato il 4 luglio 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Lucas Luiz Scalon, nato in Brasile a Ipora Do Este il 20 settembre 1995, rappresentato e difeso dal proprio legale, ha esposto che : e. Ha sottoscritto con il FC Rieti Srl un accordo pari a 20.000,00 euro, con durata dal 16 agosto 2021 al 15 giugno 2022;

f. È stato svincolato dalla Società il 16 dicembre 2021;

g. Il FC Rieti Srl ha riconosciuto al calciatore, per il suddetto contratto, euro 700,00;

h. È creditore, per questo contratto, di euro 7.300,00;

i. Le parti hanno sottoscritto un secondo contratto per un compenso complessivo di euro 10.000,00 con durata dal 1° febbraio 2022 al 30 maggio 2022;

j. Per questo secondo contratto la Società ha riconosciuto al calciatore euro 3.000;

k. Per questo secondo contratto, il calciatore risulta creditore verso la Società di euro 7.000,00;

l. Il complessivo credito del calciatore nei confronti della Società ammonta a euro 14.300,00.

Per i suddetti motivi il calciatore, rappresentato e difeso come sopra, ha chiesto alla CAE di condannare il FC Rieti Srl al pagamento della somma di euro 14.300,00 lordi.

Il FC Rieti srl non si è costituito in giudizio.

In assenza di più puntuali elementi, all’udienza del 6 ottobre 2022 la CAE - con ordinanza, inviata tanto al Legale del calciatore quanto alla Società - ha chiesto alla parte ricorrente di specificare come (o, meglio, in base a quali calcoli) è arrivato a dichiararsi creditore nei confronti della FC Rieti Srl della somma di euro 7.300,00 per il primo contratto – quello con decorrenza dal 16 agosto 2021 al 15 giugno 2022 – interrotto, a causa dello svincolo del calciatore, il 16 dicembre 2021.

Per consentire alla parte ricorrente di rispondere a tale richiesta, la causa veniva rinviata alla successiva udienza della CAE del 19 ottobre seguente, quando la Commissione avrebbe verificato l’eventuale riscontro pervenuto e si sarebbe apprestata alla sentenza.

Con nota inviata alla CAE, ma non alla Società, il 18 ottobre 2022 il calciatore ha esposto quanto segue:

1. Il primo contratto aveva una durata dal 16 agosto 2021 al 15 giugno 2022 - per un totale di 303 giorni, pari a 9 mesi e 29 giorni - e la previsione di un compenso pari a euro 20.000,00 (ventimila/00). Trattasi di un compenso giornaliero pari a euro 66,00 (risultato dell’operazione euro 20.000:303 giorni).

2. Dal 16 agosto al 16 dicembre (giorno dello svincolo) sono trascorsi 4 mesi e 122 giorni. Quindi il compenso complessivo è pari a euro 8.052,00 (ottomilazerocinquantadue/00), risultato dell’operazione euro 66x122 giorni.

3. Il FC Rieti srl ha pagato euro 700,00 e, quindi, il calciatore - per questo primo contratto di cui all’ordinanza della CAE - risulta creditore di euro 7.352,00 (trattasi questa di somma diversa da quella richiesta con il ricorso introduttivo, laddove il calciatore ha chiesto euro 7.300,00).

Per detti motivi, il calciatore con la nota inviata il 18 ottobre ha chiesto la condanna della società a pagargli euro 14.300,00 (quattordicimilatrecento/00), maggiorati di interessi e rivalutazione, anche questi non richiesti nel ricorso introduttivo.

All’udienza del 19 ottobre non è comparsa parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

- in assenza di controdeduzioni, ritenuta fondata la richiesta, accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il FC Rieti srl a riconoscere al Sig. Scalon, come in epigrafe individuato, la somma di euro 14.300,00 lordi;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

- ordina al FC Rieti Srl di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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