LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 15.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio NATALE/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL

 

RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio NATALE/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL

Il sig. Vittorio NATALE, nato a Caserta il 21.04.2001  (C.F. NTLVTR01D21B963L), in data 23.08.2022 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla CASTELNUOVO VOMANO  SSD a r.l., con sede  Castellalto - Fraz. Castelnuovo Vomano, Via Livorno n. 11 (P. IVA 477040679) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la CASTELNUOVO VOMANO SSD a r.l., militante nel   campionato di serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 01.08.2021 e sino al 30.06.2022.

Detto accordo, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull’originale, prevedeva un compenso globale lordo per l’intera sua durata di euro 8.000,00. 

La società, tuttavia, contravvenendo agli accordi assunti, ha provveduto al versamento del minore importo  di euro 5.600,00, restando perciò debitrice della residua somma di euro 2.400,00. In considerazione di quanto esposto, il Calciatore Sig. Vittorio NATALE, ha chiesto alla Commissione adita di accertare che la CASTELNUOVO VOMANO SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta al pagamento della residua somma dovuta e maturata pari ad euro 2.400,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo,  e/o quella diversa maggiore o minore somma  che dovesse essere ritenuta di giustizia.

Non si è costituita la resistente CASTELNUOVO VOMANO  SSD a r.l., né alcuno è comparso per la medesima all’udienza del 19 ottobre 2022, quantunque  avesse ricevuto regolare comunicazione del reclamo e della fissazione dell’udienza: nell’occasione è comparso, invece, il procuratore del Calciatore Natale, confermando le conclusioni di cui al reclamo. Il procedimento è stato tenuto  a decisione.

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La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, rilevato che sono state quindi adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D.; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.

Si rileva, in primo luogo, che la società resistente, quantunque ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all’art. 28  del Regolamento LND,  per cui, stante la mancanza di qualsiasi contestazione o di atti utilizzabili, deve ritenersi  provata la pretesa del reclamante Sig. Vittorio Natale in virtù dell’accordo economico ritualmente depositato presso la LND e tenuta la società al versamento dell’importo residuo di euro 2.400,00, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla data della domanda sino all’integrale effettivo saldo.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla CASTELNUOVO VOMANO SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede  Castellalto - Fraz. Castelnuovo Vomano, Via Livorno n. 11 (P. IVA 477040679), al Signor Vittorio NATALE, nato a Caserta il 21.04.2001  (C.F. NTLVTR01D21B963L), la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all’effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Vittorio NATALE del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla CASTELNUOVO VOMANO SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Castellalto- Fraz. Castelnuovo Vomano, Via Livorno n. 11 (P. IVA 477040679), di comunicare al competente Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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