LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 15.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Younes BOUFOUS/A.S.D.TROINA

RICORSO DEL CALCIATORE Younes BOUFOUS/A.S.D.TROINA

La C.A.E. riunitasi in data 19.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Boufous Younes, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 14.07.2022 alla società A.s.d. Troina ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico pluriennale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.s.d. Troina con decorrenza dal mese di settembre 2021, per un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 2.500,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 12.500,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.s.d. Troina, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso  la LND in data 14.10.2021.

Va opportunamente precisato, tuttavia, che l'accordo economico depositato agli atti ha una durata annuale (stagione sportiva 2021/2022, con decorrenza fino al 30.06.2022) e non pluriennale, come erroneamente dedotto nel ricorso introduttivo. Tale rilievo, in ogni caso, non incide sulla fondatezza della domanda.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.s.d. Troina, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Boufous Younes della somma di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società A.s.d. Troina di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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