LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 15.11.2022 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Fabiana PASTORINI/A.S.D.TIKITAKA PLANET

 

RICORSO DELLA CALCIATRICE Fabiana PASTORINI/A.S.D.TIKITAKA PLANET

La C.A.E. riunitasi in data 19.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, ;

Constatato la regolarità della notifica del ricorso della calciatrice Fabiana PASTORINI   a mezzo p.e.c. in data 03 agosto 2022 alla società A.S.D. TIKITAKA Planet  e la produzione dell’accordo economico con certificazione di deposito e l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;

Letto il ricorso con il quale la sig.ra Fabiana PASTORINI espone che: a)  per la stagione sportiva 2021/2022, si è tesserata con la società di calcio "Tikitaka Planet", militante nel campionato di calcio a 5, con la quale  ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 10.000,00; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 9.000,00; c)  la calciatrice risulta, quindi, creditrice della somma di euro 1.000,00); Tutto ciò premesso, la calciatrice Fabiana Pastorini conclude affinché la Commissione Accordi Economici  condanni la società "A.S.D. TIKITAKA Planet al pagamento in favore della stessa della somma di euro 1.000,00, oltre interessi e valutazione monetaria.

Preso atto che la società regolarmente citata non si è costituita  e che ha fatto pervenire in data 18 ottobre u.s. copia di un bonifico all’ordine della calciatrice della somma di € 1.000,00, pari alla somma richiesta dall’istante e che nel corso della seduta il difensore della calciatrice pur riportandosi in via principale al contenuto del ricorso , si è riservato di far pervenire alla Commissione l’eventuale dichiarazione di rinuncia al ricorso all’esito dell’avvenuta perfezione dell’accordo.

Tanto premesso, la Commissione rileva che in data 24.10.2022 il difensore di fiducia del calciatore, ha fatto pervenire una nota sottoscritta dalla calciatrice con la quale la stessa dà atto dell’avvenuto perfezionamento di un accordo conciliativo tra le parti, secondo i termini ivi esposti, chiedendo, pertanto, che venga dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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