F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0048/CFA pubblicata il 26 Novembre 2022 (motivazioni) – Procura federale interregionale/Domenico Strianese
Decisione/0048/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0043/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Ida Raiola - Componente (Relatore)
Marco La Greca - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0043/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale contro il sig. Domenico Strianese,
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania n.4/TFT/2022-2023 del 15/09/2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 16 novembre 2022, il Cons. Ida Raiola e uditi, per la Procura Federale Interregionale, l’avv. Enrico Liberati.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con Prot. 20293/449pfi21-22/PM/rn del 22 giugno 2022 il Procuratore Federale Interregionale deferiva, unitamente ad altri soggetti, il Sig. Domenico Strianese nella qualità di tesserato della ASD Real Aversa1925 per violazione dell’art.4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva (d’ora in poi, anche C.G.S.) in via autonoma e in relazione a quanto disposto dall’art.32, comma 1, del medesimo Codice per essersi avvalso, ai fini del proprio tesseramento per la società A.S.D. Real Aversa 1925 nella stagione sportiva 2021-2022, dell’opera del Sig. Valentino Viviani, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la S.C. New Maryrosy A.S.D. che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management”.
1.1. Con decisione n.4/TFT/2022-2023 del 15/09/2022, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania proscioglieva l’anzidetto Strianese dagli addebiti ascrittigli.
1.2. Con atto Prot. 9862/449pfi21-22/PM/am, notificato via pec in data 19 ottobre 2022, il Procuratore Federale Interregionale proponeva reclamo avverso l’anzidetta decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania, deducendo l’erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite agli atti del procedimento in ordine alla sussistenza della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, C.G.S.
1.3. All’udienza del giorno 16 novembre 2022, tenutasi con la modalità della videoconferenza, la Procura Federale Interregionale, rappresentata dall’avv. Enrico Liberati, concludeva per l’accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata; nessuno compariva per il sig. Domenico Strianese.
1.4. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il reclamo è fondato e va accolto.
2.1. La Procura Federale Interregionale impugna la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania che ha prosciolto il sig. Domenico Strianese dagli addebiti di cui al deferimento Prot. 20293/449pfi21-22/PM/rn del 22 giugno 2022, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva in via autonoma e in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del medesimo Codice per essersi avvalso, ai fini del proprio tesseramento per la società A.S.D. Real Aversa 1925 nella stagione sportiva 2021-2022, dell’opera del Sig. Valentino Viviani, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la S.C. New Maryrosy A.S.D. che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “SV Football Management”.
2.2. La Corte Federale d’Appello osserva in punto di fatto – e diversamente da quanto opinato dal giudice di prima istanza - che, all’esito dell’istruttoria svolta dalla Procura Federale, risulta provato che lo Strianese, in occasione del suo tesseramento presso la ASD Real Aversa 1925 per la stagione calcistica 2021/2022, si sia avvalso dell’attività di assistenza e consulenza dal Sig. Valentino Viviani, dal momento che il calciatore ha dichiarato testualmente: “[…]Mi ha accompagnato per la sottoscrizione del contratto l’avvocato Valentino Viviani di Battipaglia, con il quale mi sono recato presso la sede della società. Preciso che il contenuto dell’accordo è stato da me discusso e accettato dalla società, la presenza dell’avvocato Viviano [così è riportato nella verbalizzazione] è servita per controllare le formalità del contratto […] ho chiesto un consiglio solo per la sottoscrizione del contratto. Preciso di non aver firmato alcun atto di rappresentanza o assistenza con la SV Sport Management. Altresì non ho corrisposto alcun compenso all’avvocato Viviani” (cfr. dichiarazione rilasciata da Domenico Strianese nell’audizione del 4 marzo 2022 presso la FIGC – LND – Sezione di Salerno).
2.2.1. Nel narrare i fatti accaduti, lo Strianese riferisce, invero, di attività svolte dal Viviani (quali il dare consigli, accompagnare, assistere alla firma del contratto) che sono tutte, all’evidenza, tipiche dell’attività dei procuratori sportivi e che, però, nel caso di specie sono state svolte da un soggetto privo della prescritta autorizzazione e che versava in situazione di conclamata incompatibilità, rivestendo la qualità di dirigente tesserato della S.C. New Maryrosy A.S.D.
2.2.2. Lo Strianese incorre in responsabilità disciplinare, perché è venuto meno ad un basilare onere di diligenza nell’omettere di accertare sia la titolarità in capo al Viviani della prescritta autorizzazione a svolgere l’attività di procuratore o agente sportivo (qualità che, peraltro, viene espressamente indicata e pubblicizzata sul sito della SV Football Management e i cui recapiti – pec, indirizzo e-mail, sito internet – coincidono con quelli della S.C. New Maryrosy ASD) sia l’assenza di situazioni di incompatibilità in capo all’anzidetto Viviani.
2.2.3. La delineata fattispecie, pertanto, integra la condotta sanzionata dall’art.32, comma 1, C.G.S., alla cui stregua “ ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.”.
2.3. La Corte Federale d’Appello osserva, inoltre, che la descritta condotta è censurabile anche sotto il profilo della contrarietà ai doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4, comma 1, C.G.S., i quali – per la costante giurisprudenza di questa Corte si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento. Infatti, tale disposizione non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta (cfr., ex multis, Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA2021-2022).
2.4. In accoglimento del reclamo, la decisione gravata va, dunque, riformata con conseguente irrogazione, a carico del sig. Domenico Strianese, della sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate effettive di gara, da scontarsi nel campionato di competenza.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Domenico Strianese la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate effettive di gara, da scontarsi nel Campionato di competenza.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ida Raiola Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce