F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0049/CFA pubblicata il 28 Novembre 2022 (motivazioni) – Procura federale interregionale/Sig. Andrea Manchia-A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio

Decisione/0049/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0045/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Francesca Morelli - Componente (Relatore)

Angelo De Zotti - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0045/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore federale interregionale

contro

Sig.  Andrea Manchia

e nei confronti

A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna n. 28 del 17.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 21.11.2022, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesca Morelli e uditi, per la Procura federale Interregionale, l’avvocato Mario Taddeucci Sassolini e, per la difesa, l'avvocato Salvatore Diana;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna ha respinto il deferimento, dichiarando la chiusura del procedimento nei confronti di:

- A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio; deferita per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i seguenti atti e comportamenti posti in essere da propri sostenitori al termine della gara A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio;

- A.S.D. Polisportiva Ossese disputatasi il 7.5.2022, valevole per i play off del campionato Juniores Regionali U19 del Comitato Regionale Sardegna, all’esterno dell’impianto sportivo “Demuro” di Tempio Pausania:

a) un proprio sostenitore non identificato cercato di aggredire due sostenitori e un tesserato della società A.S.D. Polisportiva Ossese, iniziando prima a sputare verso la vettura nella quale gli aggrediti si trovavano e, successivamente, provando a colpirli con la cintola e mediante il lancio di sassi;

b) un gruppo di circa 15/20 propri sostenitori non identificati, al quale si era unito il proprio tesserato sig. Andrea Manchia, partecipato al tentativo di aggressione di cui alla precedente lettera a), raggiungendo il luogo ove lo scontro era in atto e cercando di inseguire la vettura con la quale i due sostenitori e il tesserato della società A.S.D. Polisportiva Ossese cercavano di allontanarsi; nonché per rispondere ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Manchia, cosi come descritti nel successivo capo di incolpazione;

- sig. Andrea Manchia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio: per rispondere della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio – A.S.D. Polisportiva Ossese disputatasi il 7.5.2022 e valevole per i play off del campionato Juniores Regionali U19 del Comitato Regionale Sardegna, unitamente ad un gruppo di circa quindici-venti sostenitori della società  A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio, cercato di dare seguito ad un tentativo di aggressione in corso nei confronti di due sostenitori e di un tesserato della società A.S.D. Polisportiva Ossese, con inseguimento della vettura con la quale gli aggrediti cercavano di allontanarsi.

Nella decisione impugnata, il Tribunale federale dà conto del fatto che il procedimento è stato instaurato a seguito di un esposto presentato dal padre del giocatore della Polisportiva Ossese, Luca Sabino, in cui si riferiva che i sostenitori della squadra avversaria avevano tenuto un atteggiamento aggressivo durante la gara e, al termine di essa, quando Luca con il fratello ed un amico stavano cercando di raggiungere la propria auto, erano stati oggetto di comportamenti riprovevoli da parte di un tifoso della Polisportiva Civitas Tempio, a cui avevano reagito, sicché costui era tornato spalleggiato da una ventina di persone, fra le quali Luca Sabino aveva riconosciuto un giocatore della squadra avversaria, che successivamente era stato identificato nel sig. Andrea Manchia.

Il Tribunale ha ritenuto non sussistenti elementi sufficienti per ritenere provata la responsabilità di Andrea Manchia in ordine alla condotta contestata, rilevando, da un lato, come la stessa parte offesa abbia utilizzato una espressione dubitativa nell’individuare il Manchia, la cui presenza sul luogo ove si erano svolti i fatti (un parcheggio ove verosimilmente si dovevano recare giocatori e pubblico per prelevare le proprie auto) poteva, peraltro, essere altrimenti giustificabile; dall’altro, come non fossero stati identificati altri testimoni in grado di riferire sull’episodio, posto che al momento dell’intervento dei Carabinieri sul posto non vi era più nessuno e la situazione era tornata alla normalità.

Quanto alla posizione della società sportiva, il Tribunale non ha ritenuto integrati i presupposti di fatto normativamente previsti per configurare la responsabilità oggettiva, osservando come, ai dell’art. 26, comma 1, C.G.S., i fatti violenti commessi in occasione della gara siano addebitabili oggettivamente alla società soltanto se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone, mentre, nel caso di specie, stando a quanto riferito nell’esposto, i fatti non hanno assunto connotati di gravità tale da ledere la pubblica incolumità risolvendosi in – seppur deprecabili – insulti verbali e in uno sputo su una autovettura.

La Procura federale denunzia, quanto alla posizione del giocatore Andrea Manchia, l’errata valutazione delle risultanze processuali, rilevando come tanto la persona offesa Luca Sabino che il redattore dell’esposto, il di lui padre presente ai fatti, abbiano identificato con sicura certezza Andrea Manchia come uno dei giocatori della squadra avversaria che era intervenuto a dare man forte agli aggressori.

In particolare Luca Sabino avrebbe fornito dei dettagli, per l’individuazione del Manchia, confermati dalla lettura del referto arbitrale e dalla distinta di gara.

Sotto altro profilo, la deposizione di Luca Sabino non consentirebbe di attribuire valenza neutra alla presenza del Manchia sul luogo dell’aggressione, avendo egli precisato che costui: ”faceva parte del gruppo di persone che mostrava di avere intenzione di aggredirci e che comunque ci insultava e si avvicinava con fare minaccioso” .

La Procura analizza altresì le dichiarazioni dell’incolpato ritenendole contraddittorie e, in definitiva, idonee a confermare l’assunto accusatorio.

Quanto alla posizione della società, la Procura censura la decisione del Tribunale, che ha ritenuto le condotte ascrivibili ai tifosi ed al tesserato della A.S.D. Polisportiva Civitas Tempio non pericolose per la pubblica incolumità, evidenziando che, a quanto risulta dagli atti di indagine, in una prima fase, le parti offese erano state raggiunte da un sostenitore della Polisportiva Civitas Tempio presente sugli spalti durante la gara, il quale si incappucciava, iniziava a sputare verso la loro auto e, a fronte della loro reazione, cercava di colpirli con la cintola e di lanciare loro dei sassi e, in una seconda fase, al fine di dare manforte all’aggressore, sopraggiungeva sul posto un gruppo di circa venti persone composto da sostenitori della squadra locale, ai quali si era aggregato il giocatore Andrea Manchia, che tentava di aggredire fisicamente gli avversari.

Tali condotte vengono ritenute dalla Procura gravi, anche perché tenute nel parcheggio di uno stadio, la cui sicurezza dovrebbe essere garantita dalle società sportive, ed idonee ad integrare i presupposti della responsabilità oggettiva.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Salvatore Diana e Alessandra Amic, ha presentato memorie, in favore sia del sig. Andrea Manchia che della ASD Polisportiva Civitas Tempio in cui viene rilevata, fra l'altro, l'inutilizzabilità, a fini di prova, delle dichiarazioni rese dal sig. Alessandro Sabino, padre di Luca ed autore dell'esposto, trattandosi di dichiarazioni de relato, poiché, a quanto risulta dagli atti di indagine, il sig. Alessandro Sabino si era allontanato dallo stadio alla fine del primo tempo e non aveva avuto modo di assistere ai fatti.

Quanto alle dichiarazioni di Luca Sabino, se ne evidenzia l'inattendibilità, essendo non rispondenti ai requisiti di verosimiglianza, coerenza e precisione, soprattutto con riferimento alle modalità con cui sarebbe stato individuato nel Manchia uno degli aggressori.

Per quanto riguarda la posizione della società sportiva, la difesa ribadisce la correttezza della decisione assunta in primo grado circa l'insussistenza del pericolo per l'incolumità pubblica o di un danno grave all'incolumità pubblica di una o più persone, così difettando i requisiti per la responsabilità ex art. 26, comma 1, CGS.

In via subordinata si insta perché siano irrogate sanzioni più lievi di quelle richieste dalla Procura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Al di là del concetto di inutilizzabilità evocato dalle difese, non può essere attribuito valore probatorio a quanto riferito nell'esposto presentato dal sig. Alessandro Sabino, poiché lo stesso non era presente ai fatti; risulta dagli atti di indagine che egli si era allontanato dallo stadio alla fine del primo tempo. Il contenuto dell’esposto evidentemente è il sunto da quanto appreso dal figlio e può essere valutato al fine di confermarne l’attendibilità, poiché la narrazione dei fatti è assolutamente in linea con quanto riferito nel corso del procedimento disciplinare.

La deposizione resa da Luca Sabino dice, in sintesi, che:

- durante la partita i giocatori ed i tifosi della Ossese erano stati insultati e minacciati da una ventina di tifosi della squadra avversaria;

- al termine dell'incontro, quando la squadra dell'Ossese, vittoriosa, era andata sotto gli spalti a salutare i propri sostenitori, i tifosi avversari li avevano ancora insultati e minacciati, sicché il fratello di Luca aveva fatto loro segno di calmarsi;

- uno dei tifosi aveva reagito come a dire che lo avrebbe aspettato fuori;

- in effetti quando Luca, il fratello ed un amico erano entrati nella loro auto e stavano per partire erano stati raggiunti da quel tifoso, incappucciato, che aveva sputato contro l'auto;

- loro tre erano scesi per fronteggiarlo e lui si era tolto la cintura cercando di colpirli, poi aveva lanciato loro dei sassi;

- attratto dal rumore si era avvicinato un gruppo di circa venti ragazzi, gli stessi degli spalti, con fare offensivo e minaccioso in difesa del loro compagno;

- fra questi egli aveva riconosciuto un giocatore della squadra avversaria, contro il quale aveva appena giocato e che si era distinto per nervosismo in campo, tanto che il loro allenatore l'aveva sostituito perché rischiava di essere espulso.

Così, testualmente circa l’identificazione del giocatore: “successivamente, prendendo informazioni e verificando la distinta della Civitas Tempio, mi sembra si trattasse del numero 10, abbiamo scoperto che si tratta del sig. Andrea Manchia”.

Il primo punto da affrontare è di puro fatto e la decisione va fondata sul principio ampiamente consolidato nei procedimenti della giustizia sportiva, secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – così come invece è previsto nel processo penale - nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (sul punto Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

Va aggiunto che, rinviando all’elaborazione della giurisprudenza processualpenalistica sul tema, anche le sole dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, se ritenute fondate ed attendibili, possono essere poste alla base della decisione del giudicante, in applicazione del principio del libero convincimento, ferma restando la necessità di una previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (CFA, SS.UU., n. 114 /2020-2021; CFA, Sez. I, n. 118/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 66/2019/2020; Cass. pen., SS.UU., 19 luglio 2021, n. 41461; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2020, n. 12920; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135; Cass. pen., Sez. III, 3 maggio 2011, n. 28913).

Date tali premesse, il Collegio ritiene che le dichiarazioni di Luca Sabino siano attendibili, quanto alla ricostruzione dei fatti di cui è stato vittima, attesa l’assenza di motivi di astio nei confronti di coloro nei confronti dei quali è stato presentato l’esposto, la mancata enfatizzazione delle condotte in suo danno (ha infatti ammesso che non vi fu contatto fisico e che il nucleo di aggressori si era spontaneamente dissolto prima dell’intervento dei Carabinieri), la sostanziale uniformità di quanto riferito al padre nell’immediatezza dei fatti, così come riportato nell’esposto, con le dichiarazioni rese nel corso delle indagini.

Se Luca Sabino deve essere creduto quando riferisce di essere stato vittima, insieme al fratello e ad un amico, di condotte violente (la cui gravità verrà più oltre esaminata nel trattare la posizione della società), parimenti è sulla base delle sue parole che deve essere decisa la posizione di Andrea Manchia.

A tal proposito non si può non rilevare che, se è certo che Manchia indossasse la maglia numero dieci, Luca Sabino ha dichiarato, riferendosi al giocatore della squadra avversaria che si era unito ai facinorosi “mi sembra si trattasse del numero dieci”. L’impiego della locuzione verbale dubitativa non può essere superato da altre forme di riconoscimento, posto che non risulta che la persona offesa abbia mai avuto modo di vedere una fotografia del giocatore con la maglia n.10, così da verificare la correttezza dell’individuazione.

L’attendibilità che questo Collegio riconosce alle dichiarazioni di Luca Sabino va portata alle sue inevitabili conseguenze circa il permanere del dubbio sull’individuazione di Andrea Manchia.

La circostanza che costui abbia ammesso di essersi trovato nel parcheggio fuori dallo stadio e di avere salutato alcuni tifosi amici non può essere interpretata in chiave accusatoria, posto che verosimilmente in quel parcheggio si trovavano le auto di tutti coloro che avevano preso parte o assistito alla gara.

Resta quindi da verificare se le condotte attribuibili ai sostenitori della ASD Civitas Tempio Pausania, così come ricostruite sulla base della dichiarazione di Luca Sabino, siano idonee ad integrare una responsabilità della società ai sensi dell’art. 26, comma 1, C.G.S.

Secondo la norma citata, i fatti violenti commessi in occasione della gara sono addebitabili oggettivamente alla società se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone; indipendentemente, quindi, dalla responsabilità personale dei tesserati, il che rende del tutto irrilevante che non si sia potuto ascrivere con certezza tali condotte al sig. Andrea Manchia (non è più in questione l'eventuale responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS , norma che pure è stata indicata nel capo di incolpazione).

Che ci si trovi innanzi a “fatti violenti” è indubbio: siamo in presenza di insulti e minacce durante e dopo la partita, sputi all’indirizzo di un giocatore e due tifosi avversari, lancio di una cintura e di sassi, atteggiamento aggressivo di gruppo.

Orbene è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l’intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità, che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico giovanile.

Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una ventina di giovani arrabbiati contro tre sono, quindi, fatti violenti.

Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l’ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l’ordinamento penale.

E’ noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell’individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti.

In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l’intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l’in sé dell’ordinamento sportivo.

Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato “pericolo per la pubblica incolumità” nella peculiare accezione della disciplina sportiva.

Se così è, la ASD Polisportiva Civitas Tempio va ritenuta responsabile dei fatti ascritti a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.26, comma 1, CGS.

Questo Collegio, rilevata la gravità del fatto nei termini sopra precisati e tenuto conto che, nel settore dilettantistico e giovanile, i giocatori ed il pubblico, per questioni di età e di scarsa esperienza, possono essere più facilmente impressionati da condotte offensive, aggressive e intimidatorie, sicché è ancora più cogente l'obbligo, in capo alle società sportive, di assicurare la regolarità e serenità delle competizioni, in campo e fuori, ritiene equo infliggere la sanzione di euro 2.000 di ammenda.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, irroga alla società ASD Polisportiva Civitas Tempio la sanzione dell'ammenda di 2.000,00 (duemila/00); conferma nel resto la decisione impugnata.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Morelli                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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