F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0045/CFA pubblicata il 22 Novembre 2022 (motivazioni) – Sig. Manuel Robilotta

 

Decisione/0045/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0049/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

Luigi Caso – Componente

Domenico Giordano - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0049/CFA/2022- 2023 proposto dal Sig. Manuel Robilotta avverso la reiezione del ricorso proposto dal medesimo contro la delibera del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, di cui al C.U. n. 1 - 2022/2023, recante la “Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023”, con la quale veniva dismesso dai ruoli della C.A.N. ai sensi dell'articolo 28, comma 3, N.O.F.T., per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0064/TFN-SD del 21/10/2022;

Visto i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 18 novembre 2022, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per il reclamante gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone nonché il sig. Manuel Robilotta e l'Avv. Valerio Di Stasio per l'Associazione Italiana Arbitri.

RITENUTO IN FATTO

Con delibera del 1° luglio 2022, il Comitato nazionale dell’Associazione italiana arbitri (AIA) ha disposto la formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2022/2023.

Per effetto di tale delibera, tra gli altri, è stato dismesso dai ruoli della Commissione arbitri nazionale (CAN) “per motivate ragioni tecniche” - ai sensi dell'art. 28, comma 3, delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell’AIA (NFOT) - il signor Manuel Robilotta, che ha riportato una media globale definitiva di 8,445, occupando nella graduatoria di merito la penultima posizione (85°su 86).

Con ricorso innanzi al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, notificato in data 29 luglio 2022 all'AIA, alla FIGC e nei confronti del signor Marco Trinchieri, come controinteressato, il signor Manuel Robilotta, premesso:

- di essere assistente arbitrale appartenente alla sezione AIA di Sala Consilina;

- di essere stato coinvolto all'inizio dell'anno 2021 in un procedimento disciplinare avviato nei riguardi suoi e di altri colleghi arbitri per irregolarità nella compilazione di talune richieste di rimborsi-spese;

- di avere ricevuto - con delibera n. 7 del 15/16 luglio 2021 della Commissione di disciplina nazionale AIA - la sanzione della sospensione disciplinare di mesi quattordici, dal 10 giugno 2021 al 9 agosto 2022, poi ridotta - con delibe a n. 17 del 27 ottobre 2021 dalla Commissione di disciplina d'appello AIA - a nove mesi, dal 10 giugno 2021 al 9 marzo 2022;

- una volta tornato a disposizione dell’organo tecnico di competenza, di essere stato designato come assistente arbitrale per cinque gare del campionato di Serie B (la prima del 19 marzo 2022 e l'ultima del successivo 30 aprile) e di aver dovuto rifiutare la sesta

(fissata per il 6 maggio) per malattia;

ha chiesto l'annullamento o la riforma della ricordata delibera del Comitato nazionale AIA, come pure quella degli atti eventualmente connessi.

Avverso la delibera impugnata, il signor Robilotta ha dedotto due motivi di doglianza:

(i) non imputabilità del mancato svolgimento dell'attività arbitrale durante il periodo di sospensione dalle funzioni in conseguenza della sanzione irrogatagli dalla Commissione di disciplina d'appello dell'AIA; a questo proposito, egli richiama il parere n. 1/20212022 reso dalla Sezione consultiva della Corte federale d'appello in data 28 giugno 2022;

(ii) violazione dell’art. 6, comma 1, delle NFOT, vigente ratione temporis; inottemperanza ai principi di imparzialità e di non discriminazione; lesione delle chance di permanenza nei ruoli della CAN derivante dalla sua mancata designazione per il numero minimo di gare (quindici) precettivamente stabilito. A questo proposito, egli richiama la precedente decisione del Collegio di garanzia dello Sport n. 14/2022; decisione che, annullando una delibera di avvicendamento per motivate ragioni tecniche, avrebbe censurato il Comitato nazionale dell'AIA per non aver preso in considerazione l’impossibilità dell’arbitro dismesso di svolgere l'attività minima ex art. 6, comma 1, NFOT, per causa a lui non imputabile, e di gareggiare ad armi pari con gli altri appartenenti alla CAN nell'ambito della formazione della graduatoria propedeutica alla definizione dell'organico.

L’AIA si è costituita in giudizio per resistere al ricorso sostenendone:

(i) in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 e 102 c.p.c. per non essere stato notificato ad almeno un controinteressato effettivo. Tale non potrebbe considerarsi il signor Marco Trinchieri, destinatario della notifica e collocato al 36° posto in graduatoria rispetto agli 86 posti disponibili, in quanto non suscettibile di essere leso dall'accoglimento del gravame che inciderebbe eventualmente sull'ultimo assistente arbitrale collocato in posizione utile nella graduatoria, ossia il signor Giuseppe Marco Macaddino, non intimato in giudizio;

(ii) nel merito, l’infondatezza, in ragione della irrilevanza della imputabilità o meno al ricorrente del mancato svolgimento dell’attività arbitrale durante il periodo di sospensione disciplinare e della non attinenza, rispetto al caso specifico, del citato parere n. 1/2021-2022 della Sezione consultiva della CFA;

(iii) ancora nel merito, la piena legittimità della delibera impugnata in relazione al criterio del merito e ai principi di imparzialità e non discriminazione nonché la radicale difformità della fattispecie rispetto a quella vagliata dal Collegio di garanzia dello sport con la decisione n. 14/2022.

Con ordinanza n. 13/2022-2023, il TFN ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del signor Giuseppe Marco Macaddino.

Con decisione n. 64/2022-2023, depositata il 21 ottobre 2022, il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dalla questione di rito sollevata dall’AIA resistente anche alla luce dell’avvenuta integrazione del contraddittorio, e giudicando inconferenti, per diversità delle fattispecie, i precedenti richiamati dal ricorrente.

Con ricorso notificato il successivo 28 ottobre, il signor Robilotta ha interposto reclamo avverso la decisione di primo grado, riproponendo integralmente i due motivi del ricorso introduttivo e contestando puntualmente le argomentazioni spese dal TFN per rigettarli, con particolare riguardo alla rilevanza dei precedenti richiamati, sui quali insiste.

L’AIA si è costituita in giudizio per resistere al reclamo, rinnovando le repliche nel merito svolte nel grado precedente.

All’udienza del 18 novembre 2022 il reclamo è stato chiamato e trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio dà atto che l’AIA non ripropone, in questa sede di reclamo, l’eccezione processuale mossa in primo grado, dalla quale il TFN ha ritenuto di prescindere decidendo la controversia nel merito.

2. I due motivi del reclamo sono strettamente connes si e, così come ha fatto il primo giudice, po sono essere esaminati congiuntamente.

Come detto in narrativa, l’attuale reclamante ha impugnato la delibera del 1° luglio 2022 del Comitato nazionale dell’AIA, a seguito della quale è stato dismesso dai ruoli arbitrali.

Viene in questione l'art. 28 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell’AIA-NFOT (“rubricato: “Avvicendamenti degli A.A. della C.A.N.”) il quale, nei suoi primi tre commi, dispone:

“1. Al termine di ogni stagione sportiva la C.A.N. propone la dismissione degli assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell’art. 16.

2. La C.A.N. propone, in via prioritaria, l’avvicendamento degli assistenti arbitrali per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a. dimissioni dall’Associazione o dall’Organo Tecnico di appartenenza intervenute nel corso della stagione;

b. inidoneità fisica ed atletica conseguente al mancato rilascio, in assenza di regolare congedo, del prescritto certificato di idoneità ovvero alla mancata partecipazione ai test atletici o al mancato superamento dei limiti minimi per essi previsti;

c. mancato svolgimento, per causa imputabile all’assistente arbitrale, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1;

d. adozione, nel corso della stagione, di uno dei provvedimenti di cui all’art. 2, comma 4;

e. superamento dei limiti di età di cui al precedente art. 15 senza aver conseguito la deroga di cui al successivo art. 29.

3. Qualora, in forza dei criteri indicati nel comma precedente, non venga raggiunto il numero di avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale, la C.A.N. propone la dismissione di assistenti arbitrali inquadrati nel proprio organico per motivata valutazione tecnica.

Gli assistenti arbitrali da proporre per l’avvicendamento sono individuati mediante scorrimento della graduatoria finale di merito dall’ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato ai sensi dell’art. 16.

Non possono, peraltro, essere proposti per la dismissione, nonostante la loro posizione nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali:

a. in congedo per maternità che non abbiano superato i limiti di età previsti;

b. in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell’attività minima prevista dall’art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti;

c. al primo anno di appartenenza alla C.A.N., fatto salvo quanto disposto alla lettera a) del successivo comma”.

3. Rileva correttamente il primo giudice che la fattispecie del comma 2 e quella del comma 3 sono nettamente distinte.

Nell’una, là dove - per quanto qui interessa - considera il mancato svolgimento, per causa imputabile all’assistente arbitrale, dell’attività minima prescritta dall’art. 6, comma 1, la dismissione è risultato di un accertamento obiettivo.

Nell’altra (motivata ragione tecnica), la dismissione dipende da una valutazione per definizione tecnica.

L’avvicendamento del signor Robilotta dai ruoli della CAN è stato disposto ai sensi del comma 3, avendo egli ricevuto dagli organi competenti - come appare dalla proposta di dismissione e dalla comunicazione del 27 luglio 2022 ex art. 6, comma 18, NFOT rispetto alle prestazioni svolte, valutazioni modeste e comunque tali da non consentirgli una collocazione utile in quella graduatoria finale di merito che il secondo periodo del comma 3 prevede.

4. Il reclamante non può dunque invocare l’autorità del parere della Sezione consultiva di questa Corte n. 1/2021-2022, che rispondeva al quesito con cui il Presidente della FIGC chiedeva se dovesse ritenersi causa imputabile all’arbitro - ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. c), NOFT - la circostanza che l’arbitro medesimo non avesse potuto svolgere le relative funzioni per la durata di nove mesi per l’adozione di una sanzione disciplinare a seguito del relativo procedimento.

Nel dare risposta negativa al quesito, la Sezione ha concluso segnalando l’indubbia valenza generale del principio enunciato, ma solo “in quanto lo stesso sia il problema, ossia se vada calcolato il periodo di sospensione quando sia previsa ladecadenza o altra misura interdittiva in caso di assenza da un numero predeterminato di sedute”.

Diversa la ragione della dismissione, il parere si rivela inconferente e di esso non si può tenere conto ai fini della decisione, che va circoscritta nell’area di applicazione del comma

5. Orbene, il provvedimento di dismissione impugnato va ricondotto a una spiccata discrezionalità tecnica, gli atti espressione della quale sono insindacabili (Collegio di garanzia dello sport, Sez. un., decisione n. 25 del 2 aprile 2019; Corte fed. app., Sez. un., decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 71/2018-2019 del 1° febbraio 2019) o, tutt’al più, sono sindacabili - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale - nei soli casi di violazione di legge o nelle ipotesi-limite di errore sui presupposti, manifesta infondatezza, palese illogicità (Corte fed. app., Sez. un., decisione n. 96/2021-2022), che nella presente vicenda non sussistono e comunque non vengono dedotti dal reclamante.

Il corretto esercizio di tale discrezionalità tecnica neppure richiede la predeterminazione e la comunicazione dei criteri di giudizio (Collegio di garanzia dello sport, Sez. un., decisione n. 25/2019, cit.).

Peraltro, il provvedimento impugnato trova ampia motivazione per relationem nella scheda personale e nella scheda tecnica del reclamante nonché, soprattutto, nella proposta di dismissione, tutte in atti.

6. Al reclamante neanche giova il richiamo all’art. 6, comma 1, NFOT, a detta del quale gli arbitri e gli assistenti arbitrali a disposizione degli organi tecnici devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva.

La disposizione, infatti, pone una regola solo tendenziale, il cui effettivo rispetto va considerato in relazione alle circostanze concrete. E nel caso presente è evidente che, essendosi esaurita la sospensione disciplinare il 9 marzo 2022, il reclamante ha avuto a disposizione solo lo scorcio conclusivo della stagione sportiva, nella quale peraltro ha ricevuto un numero di designazioni (sei su sette giornate di gara rimanenti prima della conclusione del campionato) addirittura superiore a quanto sarebbe risultato dalla puntuale applicazione dello stesso comma 1, che prevede l’impiego degli arbitri “con turni regolari”.

Il signor Robilotta non può dunque dolersi di una asserita violazione del principio della parità delle armi, dovendo imputare solo a sé stesso l’essere stato valutato sulla base di un numero di prestazioni inferiore a quello degli altri colleghi.

Ben diversa, è la controversia decisa dalla I Sezione del Collegio di garanzia dello sport con la decisione n. 14 dell’8 aprile 2022 che - in caso di cui ha sottolineato “l’estrema complessità ed eccezionalità, che si pone quasi come un unicum nell’ambito di riferimento” - ha giudicato non imputabile all’interessato, dismesso dai ruoli per motivate ragioni tecniche con delibera del 1° luglio 2021, la mancata partecipazione al numero minimo di gare in dipendenza di un provvedimento di sospensione dichiaratamente illegittimo, benché a suo tempo non  impugnato, per essere stato adottato da un organo tecnico e non disciplinare.

Anche tale precedente è dunque irrilevante ai fini del presente giudizio.

7. Infine, fermo restando che il provvedimento impugnato va ricondotto all’art. 28 , comma 3, NFOT, alla vicenda non è applicabile - diversamente da quanto sostiene il reclamante - la lett. b) dell’ultimo periodo del citato comma 3, che esclude dalla dismissione, nonostante la posizione raggiunta nella graduatoria finale di merito, gli assistenti arbitrali “in congedo per grave infortunio o malattia di cui al precedente art. 2, comma 3, ovvero per altra ragione, ad essi non imputabile, tale da impedire lo svolgimento dell’attività minima prevista dall’art. 6, comma 1, e che, in ogni caso, non abbiano superato i limiti di età previsti”.

Alla luce del significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, la disposizione deve interpretarsi nel senso di considerare i soli casi di impedimento dovuti a congedo e non può estendersi a quelli di sospensione, trattandosi di istituti strutturalmente differenti e diversamente disciplinati (v. ad es. art. 2, comma 3, NFOT).

D’altronde, se così non fosse, gli assistenti arbitrali colpiti da sospensione verrebbero a godere di una sorta di franchigia, perché sarebbero sottratti alla valutazione tecnica ai fini dell’avvicendamento se, proprio per effetto della sospensione, non avessero potuto svolgere l’attività minima prescritta.

In quanto si tratterebbe di una conclusione evidentemente paradossale e - questa sì - lesiva del principio di parità di trattamento, che non può essere consentita, va ribadita l’infondatezza dell’argomentazione svolta dal signor Robilotta.

9. Dalle considerazioni che precedono discendo che il reclamo è infondato e va perciò respinto, con conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

 Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE

Giuseppe Castiglia

 

        IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello Depositato

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it