F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0047/CFA pubblicata il 24 Novembre 2022 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/sigg.ri Eros Guerriero, Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato, Rolando Carullo e della società ASD FCD Hellas Taurasi

Decisione/0047/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0044/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Elio Toscano – Componente

Maria Barbara Cavallo – Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0044/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania n. 4/TFT-2022-2023 del 15/09/2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Pres. Domenico Giordano nell’udienza del 17 novembre 2022 tenutasi, per alcuni partecipanti, in videoconferenza, e uditi l'Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale Interregionale, l'Avv. Arturo Meo per la società Asd Hellas Taurasi e per i sigg. Guerriero Eros, Francesco Russo. Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato il sig. Rolando Carullo, nonchè l'Avv. Giorgio Scarpa per il sig. Stefano Scarpa.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1) Con reclamo depositato in data 18 ottobre 2022, il Procuratore Federale Interregionale ha adito la Corte federale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione assunta dal Tribunale federale territoriale del Comitato regionale Campania pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 4/TFT del 15 settembre 2022, comunicata alle parti in data 13 ottobre 2022, relativa al deferimento n. 406 pfi 21-22, nella parte in cui “DELIBERA il non luogo a procedere nei confronti del Presidente sig. Guerriero Eros e nei confronti della società Asd Hellas Taurasi e di prosciogliere, altresì i deferiti sigg. Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e l’allenatore Rolando Carullo”.

La vicenda sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite trae origine dal deferimento disposto dalla Procura Federale Interregionale a carico di Eros Guerriero in qualità di Presidente della società ASD FCD Hellas Taurasi e della Società medesima, nonché dell’allenatore Rolando Carullo e dei calciatori Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato, per i fatti occorsi in occasione della gara del 12 dicembre 2021, disputata tra A.C. BONITO e FCD HELLAS TAURASI, valevole per il Campionato di seconda categoria, girone C, del Comitato regionale Campania.

Secondo la prospettazione della Procura, come descritta nell’atto di deferimento avente ad oggetto: “Condotta posta in essere da tesserati della società FCD Hellas Taurasi che hanno determinato la sospensione della gara disputata con la società A.C. Bonito in data 12.12.2021, valevole per il Campionato di Seconda Categoria”, a seguito dell’espulsione comminata dall’arbitro della gara, sul finire del secondo tempo, ai sigg. ri De Stefano Marco e De Stefano Antonio, entrambi calciatori della Hellas Taurasi, il presidente di tale società, sig. Eros Guerriero, entrava nel terreno di gioco ordinando ai propri calciatori di abbandonare la partita.

Anche l’allenatore della squadra, sig. Rolando Carullo, esortava alcuni dei suoi calciatori a simulare un infortunio per far sì che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro prima della fine. Nel mentre erano in corso le animate proteste del presidente e dell’allenatore e con il maturare della determinazione da parte di questi ultimi di far abbandonare il terreno di gioco alla propria squadra, seguendo l’espressa indicazione del presidente della loro compagine, i calciatori della Hellas Taurasi, sigg.ri Stefano Scarpa, Francesco Russo, Antonio De Stefano ed Angelo Lorenzo D’Amato, simulavano contemporaneamente un infortunio al solo fine di costringere l’arbitro a decretare, come poi accaduto, la sospensione definitiva dell’incontro per il venir meno, anche in ragione delle comminate espulsioni, del numero minimo di calciatori previsto dal regolamento per la disputa della gara.

La Procura, nell’atto di deferimento del 16 giugno 2022, concludeva che i fatti sopra descritti integrassero la violazione, da parte del presidente della società e di tutti i tesserati, degli artt. 4, comma 1, 30, comma 1, e 14, comma 1 lettere c) ed o), del codice di giustizia sportiva, nonché un’ipotesi di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, a carico della società A.S.D. FCD Hellas Taurasi. Da ciò la richiesta della Procura di affermare la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti e di comminare 4 anni di squalifica ai calciatori, 4 anni di inibizione al presidente e all’allenatore della Hellas Taurasi e l’ammenda di 2.000,00 alla società con retrocessione all’ultimo posto in classifica.

In vista dell’udienza avanti il TFT, fissata per il giorno 12 luglio 2022, i soggetti deferiti depositavano memoria difensiva con la quale eccepivano preliminarmente la violazione del proprio diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conseguente nullità del procedimento disciplinare, per avere la Procura Federale omesso di comunicare agli indagati gli atti del procedimento e le indagini svolte, impedendo così ai destinatari della CCI un’efficace difesa. Nel merito, argomentavano per l’assoluta infondatezza delle contestazioni, non potendo ipotizzarsi un illecito sportivo in assenza di accordo volto ad alterare il risultato della gara o in mancanza di un beneficiario della condotta illecita, non ravvisabile nella Società Bonito mai fatta oggetto di indagini o di procedimenti a suo carico nella vicenda de qua; osservavano, inoltre, che dal referto arbitrale, unico documento conosciuto dai deferiti, avente valore di prova privilegiata superabile solo con querela di falso, non è evincibile alcun elemento che possa avvalorare le contestazioni della Procura e non emergono indizi, gravi, precisi e concordanti che conducano alla dimostrazione dell’ipotesi accusatoria.

L’udienza di trattazione avanti il TFT aveva luogo alla data fissata. In tale occasione, come emerge dal verbale di udienza, il rappresentante della Procura Federale chiedeva il rinvio della trattazione al fine di accertare la dedotta violazione del diritto di difesa. In accoglimento dell’istanza, il TFT disponeva il rinvio dell’udienza al 12 settembre 2022, con sospensione dei termini.

Con nota trasmessa a mezzo pec il 12 luglio 2022, i deferiti contestavano la sussistenza dei presupposti per il rinvio dell’udienza e per la sospensione dei termini.

Il procedimento dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il C.R. Campania si concludeva in data 12 settembre 2022, con sentenza di non luogo a procedere nei confronti del presidente e della società e di proscioglimento di tutti i tesserati.

Il TFT, in primo luogo, riteneva di accogliere, “così come richiesto anche dalla Procura Federale”, l’eccezione preliminare formulata dal presidente della società, in nome e nell’interesse anche di questa, sulla base del rilievo che il mancato rilascio degli atti di indagine, tra i quali l’audizione del direttore di gara, di cui alla richiesta degli indagati in data 8 maggio 2022, integrasse un deficit documentale idoneo a determinare la lesione del diritto di difesa. Nel merito, il giudice di prime cure osservava che “il contenuto del referto arbitrale, in palese contraddizione con quanto dichiarato dal direttore di gara successivamente, non consente di procedere ad una compiuta e chiara ricostruzione dei fatti e delle responsabilità ascrivibili ai soggetti coinvolti ed invero, a fronte di una prima ricostruzione riportat(a) nel referto arbitrale secondo cui i giocatori Russo Francesco, Di Stefano Antonio, D’Amato Angelo e Scarpa Stefano, si lanciavano a terra essendosi infortunati, nell’audizione successiva, il direttore di gara, pur confermando l’impianto del fatto (ossia che i quattro calciatori suindicati si gettavano a terra) aggiungeva, altresì, di non poter confermare se i nominativi indicati nel referto corrispondevano a quelli dei calciatori che effettivamente si erano “buttati” a terra al fine di interrompere la gara.” Il primo giudice, a conferma di detta incertezza circa i reali autori dei fatti assunti nel deferimento, segnalava anche l’inserimento del calciatore Scarpa tra gli atleti presenti nel terreno di gioco che avevano simulato l’infortunio, senza considerare che il medesimo figurava invece solo come riserva nella “distinta elenco calciatori”.

2) Avverso la suindicata decisione, comunicata in data 13 ottobre 2022, la Procura federale proponeva atto di reclamo, notificato alle parti in data 19 ottobre 2022 e contestualmente depositato.

2.1) Il gravame espone i motivi seguenti:

i) erronea valutazione in ordine alla presunta lesione del diritto di difesa relativamente alle posizioni del tesserato sig. Eros Guerriero e della società Asd Fcd Hellas Taurasi.

La reclamante evidenzia in primo luogo di non aver affatto aderito all’eccezione difensiva della società ASD FCD Hellas Taurasi e del suo presidente sig. Eros Guerriero e che detta presunta adesione trova smentita nel verbale d’udienza, dal quale emerge che, all’esito della discussione, è stato chiesto all’Organo giudicante di infliggere al sig. Guerriero la sanzione di anni 4 di inibizione ed alla società ASD FCD Hellas Taurasi l’ammenda di 2.000,00 e la retrocessione all’ultimo posto in classifica; osserva, inoltre, che il riscontro incompleto alla richiesta formulata dal sig. Eros Guerriero, all’esito della notifica di Comunicazione di conclusione delle indagini, di avere copia di tutti gli atti del procedimento, non è idoneo ad integrare in alcun modo qualsivoglia lesione del diritto di difesa dei deferiti, ciò in quanto dopo la notifica dell’atto di deferimento il sig. Eros Guerriero e la società dallo stesso rappresentata hanno avuto a completa disposizione tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare ed hanno altrettanto pacificamente avuto la possibilità di difendersi con pienezza di mezzi e di tempi, così come hanno fatto, dinanzi al Tribunale federale territoriale, fermo restando che il primo giudice non ha in alcun modo precisato nella mancata possibilità di esercizio di quale facoltà si sia sostanziata l’affermata lesione del diritto di difesa. Del resto non sarebbe ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa nella sede procedimentale, atteso che la contestazione formulata (fatti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione) precludeva la possibilità di accedere ad un accordo ai sensi dell’art. 126, comma 1, del CGS, in ragione di quanto previsto dal settimo comma della stessa norma, né il contenuto delle difese svolte con piena conoscenza di tutti gli atti del fascicolo avrebbe potuto determinare l’archiviazione del procedimento. In ogni caso, prosegue la Procura, anche a voler ritenere sussistente una qualche violazione del diritto di difesa dei deferiti, ciò non avrebbe potuto sfociare nella loro assoluzione o in una pronuncia di inammissibilità dell’azione disciplinare, ma avrebbe dovuto semmai indurre il giudicante a disporre la restituzione degli atti alla Procura federale affinché la stessa provvedesse alla nuova assegnazione di un termine a difesa dopo la notifica della Comunicazione di conclusione indagini e prima del deferimento. Osserva, infine la Procura, che le condotte contestate ai deferiti hanno trovato piena conferma nel corso delle indagini dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal Commissario di campo, sig. Giovanni De Gruttola, e sono state suffragate tanto dall’arbitro della gara, sig. Pietro Laiola, che dal dirigente della A.C. Bonito sig. Angelo Belmonte e dagli stessi calciatori coinvolti.

Si chiede, pertanto, la riforma della pronuncia di prime cure, con accoglimento del reclamo o, in subordine con restituzione degli atti alla Procura Federale per l’assegnazione al sig. Eros Guerriero ed alla ASD FCS Hellas Taurasi di un termine successivo alla notifica della Comunicazione di conclusione delle indagini e precedente al deferimento nel quale poter chiedere di essere ascoltati, produrre documenti oppure depositare alla Procura Federale una memoria;

ii) con riguardo al proscioglimento dei calciatori deferiti: erronea valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento; erroneità e contraddittorietà della motivazione della pronuncia gravata.

La decisione impugnata si rivela gravemente erronea nella parte in cui suppone una pretesa incertezza circa i reali autori dei fatti contestati, la cui identità trova invece conferma negli atti di indagine e segnatamente nel referto arbitrale avente valore fidefacente e nelle dichiarazioni confessorie rese in sede di audizione dagli stessi calciatori, tra i quali anche lo Scarpa, che confermano il loro presunto contemporaneo infortunio, in alcuni casi anche allegando certificati medici non aventi valore probatorio in quanto privi di data certa, non provenienti da strutture pubbliche e non corredati da esami strumentali. Le risultanze degli atti del procedimento, e segnatamente proprio le dichiarazioni dei calciatori completamente pretermesse dal Giudice di prime cure, in realtà dimostrano ampiamente la fondatezza del deferimento e giustificano la riforma della pronuncia oggetto del presente reclamo;

iii) totale mancanza di motivazione in ordine al proscioglimento dell’allenatore sig. Rolando Carullo.

Il TFT non ha in alcun modo giustificato il proscioglimento dell’allenatore, omettendo di ponderare le dichiarazioni rese dal dirigente accompagnatore della società A.C. Bonito, sig. Angelo Belmonte, il quale ha espressamente indicato anche l’allenatore sig. Carullo, insieme al presidente sig. Guerriero tra i soggetti che hanno convinto i calciatori della propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco, contribuendo in modo decisivo alla realizzazione dell’illecito sportivo contestato.

2.2) In data 14 novembre 2022 l’avv. Giorgio Scarpa, nell’affermata qualità di difensore del calciatore Stefano Scarpa, trasmetteva a mezzo pec memoria difensiva di replica al reclamo della Procura. Con essa si sostiene l’inattendibilità del referto arbitrale in quanto contraddetto dalle dichiarazioni rese in sede di successiva audizione dal direttore di gara che avrebbe chiesto al Guerriero, dirigente del Taurasi, di comunicare i nominativi dei calciatori che si sono lanciati a terra e che, al suo rifiuto, li avrebbe scelti a caso tra i titolari indicati nella distinta.

Maggiore affidabilità presenterebbe, invece, il referto del Commissario di campo che ha anche trovato conferma in sede di audizione, avendo il commissario descritto l’accaduto con dovizia di particolari e dichiarato di aver assistito al preciso momento in cui il direttore di gara chiedeva al Guerriero “allora giocate?” per sentirsi rispondere “noi ce ne andiamo”, a cui seguirono i tre fischi finali. Inoltre precisa che i giocatori erano ancora tutti in campo, tutti in piedi e nessuno si è infortunato.

Osserva, inoltre, che il proprio assistito ha dichiarato che nei minuti in cui il gioco era fermo aveva verificato il suo stato di salute dopo il lungo periodo di inattività ma che mai si sarebbe accasciato a terra quandanche invitato a farlo dal tecnico, da un dirigente o dal presidente. Sottolinea, infine, che il calciatore ha collaborato sin dalla fase delle indagini perché assolutamente estraneo ad ogni forma di accusa nei suoi confronti.

2.3) In data 14 novembre 2022, il sig. Eros Guerriero, in proprio e in qualità di presidente della ASD FCD Hellas Taurasi e i deferiti Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, trasmettevano a mezzo pec memoria difensiva in replica all’atto di appello della Procura Federale.

Nella memoria si espongono, in via preliminare, le eccezioni di:

- violazione dei termini di cui all’art. 125, secondo comma, CGS-FIGC, in quanto il deferimento al TFT è avvenuto in data 16 giugno 2022 e quindi ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione di conclusione indagini del 5 maggio 2022;

- violazione dell’art. 38, primo comma, CGS-CONI, in quanto la decisione di primo grado è stata pronunciata oltre il termine di 90 giorni dal deferimento;

- violazione dell’art. 93, primo comma, CGS-FIGC, in quanto l’udienza decisoria si è tenuta il 12 settembre 2022 oltre il termine massimo di 30 giorni dal deferimento;

- violazione dell’art. 38, quinto comma, CGS-CONI, in quanto nel caso di specie non ricorre alcuna delle tassative ipotesi contemplate da detta norma per la sospensione dei termini del procedimento, con conseguente estinzione del giudizio disciplinare;

- violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, perché nessun atto del procedimento è stato notificato agli indagati, nonostante gli stessi ne avessero fatto espressa richiesta, impedendo loro la possibilità di difendersi in merito alle contestazioni, con conseguente inesistenza di tutti gli atti e del deferimento. Si osserva che la circostanza è ammessa dalla stessa Procura che riconosce di aver comunicato, per un asserito errore materiale, solo parte degli atti;

- come costantemente affermato dalle S.U. della Corte, la Procura Federale ha l’onere dell’allegazione documentale e probatoria dell’illecito sportivo, senza potersi rifugiare - in difetto di detta dimostrazione - in una tardiva richiesta di concessione di termini;

- nel caso di specie non risulta raggiunto un ragionevole grado di certezza circa la materiale consumazione dell’illecito sportivo, tenuto conto che la condotta di una squadra diretta ad anticipare la fine dell’incontro, che la vede già in svantaggio di tre reti al 43° del secondo tempo, non avrebbe potuto in alcun modo alterare il risultato della gara o assicurare alla squadra avversaria qualsivoglia utilità;

- violazione del termine di sette giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione di cui all’art. 101, secondo comma, CGS-FIGC, per la proposizione dell’atto di appello;

- in via gradata, nel merito, si eccepisce che le contestazioni mosse con il deferimento sono affatto insussistenti mancando il beneficiario della condotta illecita contestata, il che esclude la possibilità di configurare l’illecito sportivo contestato.

In conclusione i deferiti chiedono che, in accoglimento dei motivi esposti, la CFA pronunci il loro proscioglimento e dichiari estinto il procedimento disciplinare.

In data 16 novembre 2022 il sig. Eros Guerriero, in proprio e in qualità di presidente della ASD FCD Hellas Taurasi e i deferiti Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, rappresentati e difesi dall’avv. Arturo Meo, depositavano atto di costituzione in giudizio, con valore di memoria difensiva, a mezzo del quale riproducevano le eccezioni e le difese già contenute nella memoria trasmessa a mezzo pec in data 14 novembre. Unitamente all’atto di costituzione in giudizio le parti depositavano documentazione con 10 allegati.

In pari data veniva acquisita al deposito telematico la memoria trasmessa via pec dall’avv. Scarpa.

Il reclamo veniva chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi per la Procura Federale l’avv. Mario Taddeucci Sassolini, per il calciatore Stefano Scarpa l’avv. Giorgio Scarpa e per tutti gli altri soggetti deferiti l’avv. Arturo Meo.

In apertura dell’udienza il Presidente ha segnalato alle parti la possibile rilevanza di alcuni profili in rito, attinenti all’inammissibilità della memoria trasmessa via pec in data 14 novembre 2022, senza il ministero di un difensore, dal sig. Eros Guerriero, in proprio e in qualità di presidente della ASD FCD Hellas Taurasi e dai deferiti Francesco Russo, Antonio De Stefano, Angelo Lorenzo D’Amato e Rolando Carullo, nonché alla tardività delle memorie depositate dai soggetti deferiti in data 16 novembre 2022.

Nel corso della discussione la Procura Federale contestava la fondatezza delle eccezioni proposte nella memoria tardiva dei deferiti e, nel merito, insisteva per l’accoglimento del reclamo; l’avv. Meo chiedeva alla Corte di esaminare le eccezioni preliminari, contestava la sussistenza dell’illecito sportivo e concludeva con la richiesta di conferma della decisione di primo grado, l’avv. Scarpa richiamava la dichiarazione resa dal Commissario di campo e i contenuti dell’audizione del proprio assistito, chiedendone il proscioglimento.

Dopo le rispettive repliche dei difensori, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3) Preliminarmente la Corte precisa che intende limitare la trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.

Questo in base al principio giurisprudenziale della “ragione più liquida”, in forza del quale è possibile invertire l’ordine logicogiuridico delle questioni dedotte in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l’interesse e la soluzione dell’intero giudizio.

La Suprema Corte (ex multis, Cass., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ammette infatti la possibilità per il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene da sola sufficiente per la decisione, potendo poi la sentenza fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre deduzioni ed eccezioni, che non sono affrontate e decise.

Il principio de quo è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, per esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi.

4) Tanto premesso la Corte ritiene di dover affrontare la questione centrale, oggetto del primo motivo del reclamo proposto dalla Procura Federale, inerente alla lesione del diritto di difesa che si è consumato nella fase procedurale intercorrente tra la comunicazione di chiusura indagini e il deferimento a giudizio, lesione che ha indotto il primo giudice a mandare esenti da sanzione i soggetti deferiti.

Nella fattispecie, dopo la notifica della comunicazione di chiusura indagini, il presidente della società calcistica ha rivolto alla Procura Federale in data 8 maggio 2022 richiesta di copia degli atti del procedimento “per sé e per tutti i soggetti sottoposti ad indagine”. A tale richiesta la Procura Federale ha replicato con la consegna di due soli documenti. Con nota in data 10 maggio 2022 il presidente segnalava alla Procura l’incompletezza degli atti trasmessi “poiché manca tutta l’attività di indagine svolta” e chiedeva di “integrare la documentazione al fine di garantire un corretto esercizio del diritto di difesa ai destinatari della comunicazione di chiusura indagini”. Questa seconda richiesta rimaneva totalmente inevasa.

5) Il Collegio ricorda che il processo disciplinare ha natura composita, inquisitoria e accusatoria, e carattere essenzialmente documentale. In tale contesto, nella fase procedimentale istruttoria e di indagine, il diritto di difesa è assicurato mediante la facoltà di accesso agli atti, orientata evidentemente a consentire agli interessati di svolgere in maniera adeguata le proprie argomentazioni difensive.

Soccorre, al riguardo, il richiamo all’art. 123 del CGS-FIGC, il quale nei primi due commi stabilisce che:

“1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all’art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all’interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.

2. L’avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e il luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l’interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.”

6) Come si evince dal suo chiaro contenuto, la norma impone alla Procura Federale l’obbligo di discovery integrale degli atti di indagine, che è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio, affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta prima dell’adozione dell’atto di deferimento.

Viene in rilievo, al riguardo, la necessità di garantire all’incolpato la possibilità di impostare fin dall’inizio una corretta difesa, contribuendo a chiarire i fatti e a valutare le condotte contestate alla luce delle proprie osservazioni.

La norma, nel riconoscere al soggetto “interessato” la facoltà di accesso agli atti delle indagini, costituisce espressione del principio fondamentale volto a garantire la conoscenza dei documenti amministrativi necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Si tratta di un principio che discende dalla necessità di interpretare la normativa in termini orientati al rispetto della giurisprudenza costituzionale che, da tempo, ha dato risalto alla necessità di salvaguardare la possibilità di un contraddittorio che garantisca il nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti inviolabili della persona, escludendo la legittimità costituzionale di meccanismi strutturati in modo tale da non consentire la partecipazione dell’interessato al procedimento disciplinare (cfr. Corte Cost. n. 240/1997 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).

In questo contesto va iscritta la richiamata norma del codice di giustizia sportiva che ha quindi inteso garantire all’interessato alcuni essenziali strumenti di difesa, quali la conoscenza degli atti, propedeutica sia alla partecipazione al procedimento disciplinare mediante la richiesta di audizione o la presentazione di memoria difensiva, che alla facoltà di contestare il fondamento dell’ipotesi accusatoria e di difendersi dagli addebiti. Tra detti strumenti viene in rilievo, al riguardo, anche quello, mutuato dalla giurisprudenza comunitaria, di essere posto nelle condizioni di far conoscere utilmente il proprio punto di vista (Corte di giustizia, sentenza 24 ottobre 1996, C-32/95).

Quanto sopra si traduce non solo nel dovere di informare l’inquisito dell’avvio del procedimento, ma soprattutto di garantire la facoltà di accedere agli atti e di interloquire con l’organo procedente prima dell’adozione dell’atto di deferimento, atteso che, come è intuitivo, la difesa si può efficacemente esercitare solo con la conoscenza completa degli atti di indagine e delle prove assunte a fondamento dell’azione disciplinare.

7) Il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa impone che il destinatario di una decisione pregiudizievole sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi presi in considerazione nell’indagine espletata, cosicché l’interessato abbia il diritto di esprimere la propria opinione su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e di esercitare utilmente le proprie difese sulla sussistenza e pertinenza dei fatti e delle circostanze rilevanti, nonché mediante l’allegazione di elementi di prova a sostegno delle proprie affermazioni.

Da ciò la conseguenza che, nell’adottare la decisione finale, l’organo inquirente potrà tenere conto soltanto di quegli elementi sui quali sia stato possibile per l’interessato esprimere la propria opinione.

Vale a dire che in alcun modo può differirsi alla fase giustiziale la conoscenza dei dati di cui le parti hanno rivendicato l’ostensione al fine di orientare sin dalla fase delle indagini le iniziative di difesa dei propri interessi, sia rafforzando i propositi di tutela, sia eventualmente nel senso contrario di indurli a recedere da tali propositi con esito, in ipotesi, finanche deflattivo di eventuali giudizi.

8) Si tratta, in definitiva, di garantire insopprimibili esigenze di tutela, rinvenibili prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale, rispetto alle quali può essere utile acquisire gli atti dell’istruttoria disciplinare anche al fine di esporre argomenti utili a mitigare la gravità della condotta oggetto di incolpazione, sia per le modalità concrete in cui si è svolta sia per le conseguenze che ne potrebbero derivare.

Tanto si evidenzia anche al fine di confutare l’argomento difensivo della reclamante secondo cui non sarebbe ipotizzabile alcuna lesione del diritto di difesa nella sede procedimentale, atteso che la contestazione formulata (fatti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara o di una competizione) precludeva la possibilità di accedere ad un accordo ai sensi dell’art. 126, comma 1, del CGS, in ragione di quanto previsto dal settimo comma della stessa norma.

Sembra, invece, alla Corte con riguardo al caso di specie, che il diritto di difesa degli inquisiti ben avrebbe potuto esplicarsi, ad esempio, nella prospettiva di individuare gli astratti presupposti dell’illecito sportivo e di affermarne l’insussistenza concreta alla luce dei fatti accertati e della loro effettiva gravità, anche ai fini di ricondurre la condotta contestata ad altra ipotesi accusatoria o di soppesare l’adeguatezza e proporzione della sanzione prospettata.

9) Indipendentemente comunque dalla non predicabilità di un sindacato anticipato sulle possibili strategie difensive dei soggetti indagati, è sufficiente evidenziare come la conoscenza dei dati in questione offre anche alla Procura la possibilità di acquisire, anzitutto, il punto di vista degli incolpati sui fatti contestati, consentendole dunque di valutare anche da tale prospettiva gli addebiti mossi, prima di procedere al deferimento.

E ciò non senza considerare che delle osservazioni difensive dei soggetti indagati la Procura Federale deve tenere conto nell’adozione dell’atto di deferimento, richiamandole espressamente e specificando le ragioni di dissenso da tesi difensive ritenute non persuasive, con la conseguenza che il loro mancato esame ridonda in causa di illegittimità del provvedimento assunto a conclusione delle indagini.

10) Nella fattispecie, come sia pur sinteticamente esposto nella decisione impugnata, non è dubbio che si sia consumata la lesione del diritto di difesa.

La Procura Federale nella CCI, dopo aver dato atto che nel procedimento in oggetto sono stati posti in essere atti di indagine, precisa che fra gli elementi acquisiti hanno assunto particolare valenza dimostrativa 19 documenti specificamente individuati.

Di questi, solo due documenti sono stati esibiti alle parti convolte nelle indagini, nonostante le richieste di accesso integrale agli atti formulate dal presidente sia in nome proprio che della società calcistica, ma anche nell’interesse di tutti i tesserati di questa.

Detta omissione, quand’anche ascrivibile ad “errore materiale” secondo la ricostruzione della Procura, ha leso irrimediabilmente il diritto di difesa delle parti, inficiando la regolarità del procedimento disciplinare e la legittimità dell’atto di deferimento. Si è al cospetto di un vizio genetico che inficia ab imis la procedura, invalidandola con effetti nei confronti di tutti gli inquisiti.

Non giova alla Procura sostenere che alle parti è stata offerta piena discovery nelle fasi del giudizio avanti il TFT, atteso che la conoscenza postuma degli atti di indagini non può valere a sanare la violazione dell’art. 123 CGS, trattandosi di istituto posto a presidio del diritto di difesa (art. 6 CEDU e art. 111, comma 2, Cost.), attraverso cui si consente un effettivo contradditorio già nella fase di formazione della prova.

11) Ritiene, infine, la Corte di non poter aderire alla richiesta di restituzione degli atti, formulata in via subordinata dalla Procura Federale, a ciò ostando la irreversibile maturazione del termine di esercizio dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 125 CGS e non essendo emersi nuovi fatti o sopravvenute circostanze rilevanti che possano giustificare la riapertura delle indagini.

Il reclamo è infondato e va perciò respinto, con conferma della decisione impugnata alla stregua delle considerazioni esposte che ne integrano la motivazione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Domenico Giordano                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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