F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 84/TFN – SD del 21 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 9353/873pf21-22 GC/SA/mg del 21 ottobre 2022 nei confronti del sig. Francesco Eugenio Lampitelli e della società USD Real Forte Querceta Srl – Reg. Prot. 73/TFN-SD

Decisione/0084/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0073/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente (Relatore)

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Valeria Ciervo – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 10 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9353/873pf21-22 GC/SA/mg depositato il 21 ottobre 2022 nei confronti del sig. Francesco Eugenio Lampitelli e della società USD Real Forte Querceta Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 21 ottobre 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

il sig. Francesco Eugenio Lampitelli, tesserato con la qualifica di calciatore nella stagione sportiva 2021-2022 per la società ASD CGC Capezzano Pianore ed in prestito, all’epoca dei fatti, alla società USD Real Forte Querceta Srl per rispondere della violazione dell’articolo art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara di playoff Aglianese Calcio 1923 - USD Real Forte Querceta Srl disputata in data 21.05.2022 ad Agliana (Pt) –campo sportivo sussidiario S. Barontini- e valevole per il Campionato Juniores Nazionale Girone G, per negligenza ed imprudenza, travolto e colpito con la parte inferiore del corpo il sig. Erik Mertiri, calciatore tesserato per la società Aglianese Calcio 1923, cagionando allo stesso lesioni personali diagnosticate in “Distorsione ginocchio sx” con prognosi di giorni sette salvo complicazioni;

la società USD Real Forte Querceta Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2 del CGS vigente, per la condotta sopra riportata, ascritta al calciatore sig. Francesco Eugenio Lampitelli, all’epoca dei fatti in prestito alla predetta società per cui svolgeva l’attività sportiva.

La fase istruttoria

In data 27 giugno 2022, la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 873pf 21-22, avente a oggetto: “Condotte violente verificatesi nel corso della gara Aglianese-Real Forte Querceta del 21 maggio 2022, valida per i play off del Campionato di Juniores U19 – girone G, in danno del calciatore Erik Mertiri”.

Il procedimento era originato da un esposto presentato dal sig. Artan Mertiri in data 29.05.2022, con allegata documentazione medica e successivamente integrato con link di file video, nel quale l’esponente lamentava che, nel corso della gara del 21.05.2022 Aglianese Calcio 1923 SSD a rl – USD Real Forte Querceta Srl, valevole per la fase play off del Campionato Juniores Nazionali Under 19, il proprio figlio Erik Mertiri a gioco fermo veniva colpito con un calcio da un giocatore della squadra avversaria Francesco Eugenio Lampitelli (con la maglia n. 6 del Real Forte Querceta) riportando la lesione totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Nel corso dell’istruttoria, i due ragazzi interessati confermavano il fatto, deducendo il Lampitelli che, nel corso dell’azione di gioco interessata e sia pure dopo un intervento arbitrale che aveva interrotto il gioco, si trovava in corsa verso la propria porta in qualità di difendente e che aveva colpito con la parte inferiore del corpo (e non con un calcio) il Mertiri, ma in modo assolutamente involontario.

All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente adottava, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale comunicava l’avvenuta conclusione delle indagini all’incolpato e alla società.

Il sig. Lampitelli faceva pervenire memoria difensiva nella quale ribadiva, in particolare, la involontarietà del proprio comportamento imputabile ad uno scontro di gioco.

La Procura Federale non ha ritenuto tuttavia convincente tale argomentazione valutando negligente e imprudente il comportamento dell’incolpato e, conseguentemente, ha notificato correttamente e tempestivamente il deferimento suindicato.

La fase predibattimentale

In vista del dibattimento, la società deferita ha depositato memoria nella quale, dopo aver ricordato la distinzione tra giustizia tecnica (di competenza del Giudice sportivo) e giustizia disciplinare, ha eccepito la irritualità dell’acquisizione del file video perché non rispettosa del disposto degli articoli 58 e 61 CGS ed ha dedotto l’insussistenza della violazione contestata anche alla luce delle regole che presiedono il comportamento di giocatori in campo.

Il dibattimento

All’udienza del 10 novembre 2022, l’avv. Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale, ha contestato le argomentazioni difensive, insistito nel deferimento e chiesto l’irrogazione delle sanzioni di quattro gare di squalifica per il calciatore deferito e di euro 300,00 di ammenda per la società.

L’avv. Baroni, nell’interesse del calciatore deferito, ha ampiamente argomentato sulle questioni di distinzione tra giustizia tecnica e disciplinare; di irritualità dell’acquisizione del file video; della natura dello scontro tra i due calciatori, chiedendo il proscioglimento del suo rappresentato ovvero, in subordine, l’irrogazione di una sanzione minima pari a quella che, in ipotesi, avrebbe potuto irrogare il giudice sportivo.

L’avv. Pellacani, in rappresentanza della società, si è riportato alla memoria depositata ribadendo le eccezioni ivi formulate e concludendo per il proscioglimento della società.

La decisione

Il Tribunale ritiene che i deferiti vadano prosciolti dall’incolpazione loro ascritta.

Al riguardo, va preliminarmente osservato come possa ritenersi non rilevante, al fine della decisione del presente procedimento, l’esame dell’eccezione preliminare sollevata dalle difese dei deferiti, atteso che, sulla base del principio della ragione più liquida, si ritiene di affermare nel merito l’insussistenza, in punto di fatto, della violazione contestata.

Nondimeno, e solo per completezza ideologica, non può non osservarsi come quella eccezione appaia tutt’altro che infondata alla luce dell’articolato disposto dell’art. 61 CGS (cfr., in particolare, comma 6).

Comunque, venendo al merito, il Tribunale, anzitutto, ritiene pienamente affidabile il file video depositato in atti, che risulta chiaro, a fuoco, con una ripresa che copre l’intera azione di gioco oggetto di attenzione.

Venendo a tale azione di gioco, essa si compone, per quanto interessa ai fini del decidere, di tre momenti, temporalmente susseguenti con immediatezza l’uno all’altro senza alcuna effettiva interruzione dell’attività agonistica. Nel senso che, al fischio dell’arbitro, consegue, secondo regolamento, l’interruzione “tecnica” del gioco, ma non necessariamente (come nel caso di specie) quella agonistica.

Ebbene, come ha ampiamente argomentato in veste consulenziale (art. 84, comma 6, CGS) il rappresentante dell’AIA, il primo momento dell’azione vede il calciatore Mertiri lanciato verso l’area avversaria ove entra, avendo tra sé e il pallone un difensore della squadra difendente, del quale cerca di liberarsi con una evidente spinta. L’arbitro, ben posizionato a distanza di pochi metri, fischia il fallo (così interrompendo “tecnicamente” il gioco).

Il secondo momento dell’azione “agonistica” vede il calciatore Mertiri colpire il pallone con il piede sinistro scavalcando il difensore che aveva spinto e calciare al volo di destro verso la porta avversaria, ma con traiettoria alta, inclinandosi ampiamente verso terra.

Il terzo momento (si ripete, immediatamente susseguente) vede sopraggiungere di piena corsa in fase difensiva il calciatore n. 6 della squadra difendente (l’odierno deferito), che si scontra con le proprie gambe con quelle del Mertiri.

Dalla ricostruzione video della vicenda risulta evidente, a parere di questo Tribunale, che non si è trattato, dal punto di vista del giuoco del calcio e del suo insito agonismo, di un atto violento, tantomeno commesso (in senso agonistico e non meramente tecnico) a gioco fermo e tantomeno con quella volontarietà che, al fine della sussistenza dell’atto violento a fini disciplinari, deve andare al di là dell’imperizia e imprudenza per attingere la soglia del dolo, foss’anche eventuale.

In particolare, non risulta, dunque, che il deferito abbia colpito il Mertiri con un calcio a gioco (agonisticamente) fermo né, indiscutibilmente, che lo abbia fatto con dolo, neppure eventuale.

Del resto, l’arbitro, sempre alla medesima distanza dalla quale aveva fischiato il fallo di gioco, nulla ha rilevato circa l’intervento del Lampitelli, come significativamente nulla hanno protestato i compagni di squadra del Mertiri.

Né, in senso contrario, può rilevare la lesione derivata da quello che è stato, in realtà, uno scontro di gioco, atteso che lesioni quale quella di specie possono conseguire anche senza alcun contatto fisico.

Occorre, quindi, concludere nel senso che l’incolpazione ascritta risulta infondata in punto di fatto. Ne consegue, il proscioglimento dei deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL PRESIDENTE RELATORE

               Carlo Sica        

 

Depositato in data 21 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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