F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 85/TFN – SD del 21 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 9731/44pf22-23 GC/SA/mg depositato il 21 ottobre 2022 nei confronti della società ASD Città di Varese – Reg. Prot. 72/TFN-SD

Decisione/0085/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0072/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Valeria Ciervo – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 10 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9731/44pf22-23 GC/SA/mg depositato il 21 ottobre 2022 nei confronti della società ASD Città di Varese,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 9731/44pf22-23 GC/SA/mg depositata il 21 ottobre 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, la società ASD Città di Varese, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al tesserato sig. Vincenzo Basso che aveva falsamente attestato, all’atto della richiesta di iscrizione nel Registro dei Collaboratori della gestione sportiva presentata il 3.5.2022, di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo, mentre aveva riportato una condanna per il reato di istigazione a delinquere per cui gli era stata inflitta la pena di nove mesi di reclusione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Segnalazione della Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi del 24.06.2022 in ordine alla mancata registrazione del sig. Vincenzo Basso quale Collaboratore della Gestione Sportiva, stante l’accertata mancanza in capo al medesimo di uno dei requisiti per la partecipazione al corso per Collaboratore della Gestione Sportiva per la Regione Lazio”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 12.07.2022 al n. 44 pf 22-23, trae origine dall’anzidetta segnalazione, cui sono stati allegati la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal Basso in data 3.5.2022 ed il certificato del casellario giudiziario dal medesimo fornito.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti, tra gli altri, i fogli di censimento della società Città di Varese, la posizione di tesseramento del sig. Basso Vincenzo, le autocertificazioni da questi sottoscritte ed i CC.UU. n. 255 del 9.2.2022 e n. 385 del 3.5.2022.

Nel corso dell’audizione del 21.7.2022 il sig. Basso Vincenzo ha dichiarato: di avere partecipato al corso per ottenere l’abilitazione quale Collaboratore della Gestione Sportiva per la Regione Lazio; di essere risultato abilitato, come da C.U. n. 385/2021-2022 Settore Tecnico; di avere inviato la dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante condanne e pene detentive ed il suo certificato del casellario giudiziario. Sempre in sede di audizione, il Basso ha altresì lamentato di avere subito un torto e a tal fine ha prodotto uno screenshot della chat di interlocuzione con la segreteria del suddetto corso attestante l’approvazione della documentazione prodotta; ha quindi colpevolizzato la stessa segreteria per l’omesso controllo preventivo della documentazione, circostanza che gli avrebbe consentito di evitare gli esborsi sostenuti per l’iscrizione e per la trasferta a Roma.

All’esito delle indagini, risulta ritualmente comunicata la loro conclusione al sig. Vincenzo Basso, tesserato con la qualifica di dirigente-allenatore nella stagione sportiva 2021-2022 per la società ASD Città di Varese ed alla società oggi deferita.

Quanto al sig. Basso Vincenzo, la Procura federale ravvisava la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 11 comma 1 lett. b) del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e dai punti n. 11 lett. e) e n. 14 del C.U. n. 255 2021-2022 del 09.02.2022 con cui veniva indetto il Corso per Collaboratore della Gestione Sportiva, per avere lo stesso presentato in data 09.03.2022 richiesta di ammissione al predetto corso e, successivamente al suo superamento, per aver richiesto in data 03.05.2022 l’iscrizione nel Registro dei Collaboratori della Gestione Sportiva, pur non essendo in possesso del prescritto requisito di “non aver riportato condanne detentive per delitti non colposi” e dichiarandone falsamente il possesso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegate alle relative pratiche.

Il sig. Basso Vincenzo conveniva con la Procura federale l’applicazione di una sanzione con accordo ai sensi dell’art. 126 CGSFIGC; la società deferita non faceva pervenire memorie difensive, né richieste di audizione. L’atto di deferimento risulta ritualmente notificato.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 10.11.2022, la società non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 10.11.2022, tenuta in modalità video conferenza, l’avv. Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti della società deferita la sanzione dell’ammenda di 500,00. Nessuno è comparso per la società ASD Città di Varese.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. L’incolpata va prosciolta per quanto di seguito specificato.

Costituiscono elementi di fatto pacificamente acquisiti al procedimento che il sig. Basso Vincenzo, già ammesso a partecipare al corso per l’abilitazione quale Collaboratore della gestione sportiva per la Regione Lazio, acquisita l’abilitazione, abbia successivamente richiesto l’iscrizione nell’apposito Registro presso la Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.

Sia al momento della richiesta di partecipazione al corso, che al momento della richiesta di iscrizione nell’apposito Registro, così come previsto dai CC.UU. nn. 255 e 285/2021-2022, il Basso autocertificava di non avere riportato condanne a pene detentive per reati non colposi e, comunque, allegava ad entrambe le richieste, formalità pure prevista dai citati CC.UU., il certificato del casellario giudiziario da cui risultava la precedente condanna.

Il Basso accedeva al corso nel momento in cui era già tesserato per la soc. ASD Città di Varese (v. all.to Procura federale n. 2- pagg. 34-35).

La richiesta di partecipazione al corso avveniva su segnalazione della società, cui il Basso prestava adesione; tale modalità era consentita dal CU n. 255/2021-2022 in quanto, stante il limitato numero di posti disponibili, il tesseramento in corso sarebbe stato considerato titolo preferenziale, a parità di altri titoli, per l’ammissione al corso.

Il Basso, dunque, avrebbe potuto accedere al corso anche in assenza di segnalazione della società e, per quanto qui possa occorrere, nella specie non è stato dedotto o allegato che ove il suo nominativo non fosse stato segnalato dalla società l’accesso gli sarebbe stato precluso, in quanto non è dato sapere il numero di richieste di partecipazione pervenute.

Ad ogni modo, alla società non era richiesta alcuna attività di controllo preventivo.

Ed infatti, per l’omessa dichiarazione in ordine alla esistenza di una condanna in sede penale, pur in presenza del certificato rilasciato dal casellario giudiziario, il procedimento avviato nei confronti del Basso (che ha chiesto l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126, CGS-FIGC) vede oggi coinvolta la società, non per responsabilità diretta, perché omessa una qualunque attività di vigilanza e/o controllo, bensì per responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS-FIGC secondo cui “la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, co. 2”.

A ben vedere, però, la mancanza della qualità di tesserato tra le condizioni richieste per accedere al corso evidenzia già la mancanza di un collegamento necessario tra il comportamento del Basso e la sua qualità di tesserato.

Ad ogni buon conto, il capo d’incolpazione attiene alla condotta del sig. Basso in sede di richiesta di iscrizione nel Registro dei Collaboratori della gestione sportiva, non già alla condotta di questi al momento della richiesta di ammissione al Corso, circostanza che accentua la mancanza di un qualunque collegamento necessario tra il comportamento del tesserato e l’attività propria della società e dunque l’assenza, per quest’ultima, di ogni genere di commoda e/o incommoda connessi al comportamento del predetto. Affinché del comportamento del tesserato la società possa essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, in disparte ogni meccanico automatismo, invero, si richiede “che quel comportamento afferisca al ruolo del tesserato nell’ambito proprio della Società, nel senso che ne costituisca esplicazione, oppure che quel ruolo abbia rappresentato causa necessaria o quanto meno occasione necessaria del comportamento, ovvero che, sussistendo quel comportamento tenuto nell’esercizio del ruolo come sopra delineato, esso si sia risolto in un vantaggio per la società” (Decisione n. 93/TFN-SD-2021-2022).

Tanto, non perché nell’attuale previsione dell’art. 6, co. 2, CGS in cui è stato parzialmente trasfuso il precedente art. 4, co. 2, non vi è più l’espresso riferimento alla responsabilità oggettiva (le società rispondono oggettivamente…), continuando questo istituto a rappresentare un caposaldo dell’ordinamento sportivo, quanto perché, come evidenziato anche dalla Dottrina, ferma “la tradizionale ripartizione tra responsabilità diretta, oggettiva e presunta”, stante l’afflittività delle sanzioni comminabili, occorre “interrogarsi, oltre che sulla loro utilità in funzione di prevenzione degli illeciti, trattandosi di ipotesi di responsabilità automatica che operano a prescindere dall’accertamento di una colpevolezza e, quindi, di una rimproverabilità dell’ente, sulla loro compatibilità con principi e valori cardine del sistema ordinamentale, in particolare, il principio di colpevolezza (art. 27 cost.), il diritto di difesa e di azione (art. 24 cost.) e le garanzie del giusto processo (art. 11 cost.)”.

A tale proposito, specie con riferimento al principio della colpevolezza, questo Collegio non ignora quanto affermato da CFA-S.U. con la decisione n. 58/2021-2022, secondo cui la fattispecie della responsabilità oggettiva deve ritenersi integrata tutte le volte in cui il fatto sia previsto e punito dal codice di giustizia sportiva, sia stato commesso da parte dei tesserati dirigenti, soci, sostenitori, ecc. della società e sia imputabile al suo autore a titolo di colpa o dolo.

Pur tuttavia, nella fattispecie in esame, siamo in presenza di una scelta individuale del soggetto, idonea a produrre effetti unicamente nell’ambito della sfera personale dello stesso, senza ripercussioni di sorta sulla società, non potendosi quindi nemmeno presumere la “ricorrenza del nesso eziologico, quale vincolo di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni […]” (CFA-S.U., cit.), presunzione che, ove ritenuta sussistente, avrebbe richiesto la prova da parte dell’ASD Città di Varese che il fatto commesso dal tesserato “non era in rapporto neppure di occasionalità con le mansioni da lui svolte” (CFA-S.U., cit.).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie la società ASD Città di Varese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 21 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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