F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 86/TFN – SD del 23 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 8603/809pf21-22/GC/SA/mg del 10 ottobre 2022 nei confronti del sig. Edgardo Spiezia e della società ASD FC San Giorgio (ora SSDARL FC Pompei) – Reg. Prot. 63/TFN-SD

Decisione/0086/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0063/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Paolo Clarizia – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli – Componente

Marco Sepe – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8603/809pf2122/GC/SA/mg del 10 ottobre 2022 nei confronti del sig. Edgardo Spiezia e della società ASD FC San Giorgio (ora SSDARL FC Pompei),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto depositato il 10 ottobre 2022 n. 8603/809 pf 21-22/CG/SA/mg, ha deferito a questo Tribunale il sig. Edgardo Spiezia, quale presidente e legale rappresentante della società ASD FC San Giorgio, al quale ha contestato la violazione degli artt. 4 e 32 CGS, 108 NOIF, per aver apposto sul modello denominato “svincolo per accordo” del 1° marzo 2022 le firme apocrife del calciatore interessato Antonio Imputato e dei genitori di quest’ultimo, a nome Nunzio Imputato e Caterina Aprea, che era stato spedito con lettera raccomandata il successivo 17 marzo 2022 ai competenti uffici del Dipartimento Interregionale LND – FIGC, che l’avevano ricevuto il giorno successivo.

È stata contestualmente deferita la società ASD FC San Giorgio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per la condotta del proprio presidente, così come era stato precisato nel capo di imputazione di quest’ultimo.

Il fascicolo, prodromico alla attività di indagine, era stato aperto dalla Procura Federale a seguito della notizia che i genitori del giovane calciatore, a mani del loro avvocato, avevano comunicato a detto Dipartimento la duplice circostanza che non avevano sottoscritto il modello di cui sopra, né che avevano spedito la lettera raccomandata e che l’unico modello di svincolo era stato sottoscritto ed inviato il successivo 20 aprile 2022.

La fase istruttoria e predibattimentale

La Procura Federale, svolta l’attività di indagine, acquisita la documentazione elencata nella relazione conclusiva di tale attività, in data 26 agosto 2022 notificava agli indagati la Comunicazione di conclusione delle indagini, a fronte della quale i destinatari dell’atto non presentavano memorie difensive, né chiedevano di essere ascoltati.

In seguito alla notifica del deferimento, il sig. Edgardo Spiezia e la società ASD FC San Giorgio si costituivano con il patrocinio degli avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo, che depositavano memoria di totale contestazione degli addebiti, contenente istanza di proscioglimento, previa ammissione di prova per testi. Depositavano altresì una consulenza grafologica datata 17 ottobre 2022, che nella quale venivano ritenute autografe le firme del sig. Imputato e della sig.ra Aprea apposte sul modello del 1° marzo 2022.

Il dibattimento

All’udienza del 28 ottobre 2022, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura Federale l’avv. Massimo Adamo e per i deferiti gli avv.ti Chiacchio e Fiorillo. L’avv. Adamo, al fine di visionare la consulenza grafologica, comunque depositata nei termini dalla difesa dei deferiti, ha chiesto il rinvio dell’udienza.

Disposto il rinvio con ordinanza in pari data, all’udienza del 17 novembre 2022 si sono collegati l’avv. Massimo Adamo, gli avv.ti Chiacchio e Fiorillo e il sig. Edgardo Spiezia.

L’avv. Adamo si è riportato integralmente al deferimento ed ha contestato la memoria difensiva dei deferiti, con particolare riguardo alla consulenza grafologica, che ha considerato attinente ad altro procedimento ancora in corso tra le medesime parti e che ha affrontato solo incidentalmente la questione della autenticità delle firme dei genitori del calciatore; ha concluso per l’accoglimento del deferimento ed ha proposto le seguenti sanzioni; a carico del sig. Edgardo Spiezia mesi 6 (sei) di inibizione; a carico della società ASD FC San Giorgio punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 500,00 (cinquecento) di ammenda.

L’avv. Fiorillo ha sottolineato che nella perizia grafologica le firme dei genitori del calciatore, disconosciute nel modello ex art. 108 NOIF, sono state riconosciute autentiche e che tale dato è rilevante ai fini della valutazione dell’odierno deferimento.

L’avv. Chiacchio ha sottolineato che la perizia grafologica è stata appositamente depositata in questo procedimento ed è pertanto irrilevante che essa costituisca elemento probatorio anche di un altro procedimento.

I suddetti difensori dei deferiti si sono riportati ai propri scritti difensivi ed hanno insistito nella richiesta di proscioglimento.

La decisione

Ritiene il Tribunale che i deferiti vadano prosciolti.

L’assunto della Procura Federale, che si ricava dalla motivazione del deferimento, che sul modulo di svincolo del 1° marzo 2022 sarebbero state apposte firme apocrife in alcun modo riconducibili al calciatore Imputato ed ai genitori dello stesso e che conseguentemente le falsificazioni fossero materialmente imputabili al sig. Spiezia non appare, alla luce degli atti versati in giudizio, riscontrato in alcun modo; infatti al disconoscimento della firma apposta non può automaticamente conseguire la responsabilità personale del Presidente del sodalizio societario laddove non vi è prova che le firme siano state da lui materialmente apposte.

Si aggiunga a ciò la circostanza che la consulenza grafologica depositata dai deferiti - che ha sostenuto la effettiva riconducibilità al calciatore ed ai suoi genitori delle firme apposte al modello di svincolo in contestazione - non è stata nel merito contestata dalla Procura Federale, che si è limitata ad eccepirne l’inconferenza, perché attinente ad altro procedimento coinvolgente le stesse parti e comunque del tutto estraneo al presente procedimento.

Il Tribunale rileva che, a prescindere dal suo riferimento ad un altro procedimento, il dato oggettivo e sostanziale non ha trovato contestazione alcuna, né è stata fornita, nel pur congruo termine concesso alla Procura Federale per poter replicare, alcuna argomentazione contraria, sia fattuale che documentale.

Alla mancata di prova sull’addebito mosso al deferito non può che conseguire il proscioglimento dello stesso e della società che egli rappresenta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                     Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 23 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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