F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 87/TFN – SD del 24 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 9514/881pf21-22/GC/SA/mg del 18 ottobre 2022 nei confronti del sig. Stefano Commini e della società AC Prato SSD a RL – Reg. Prot. 68/TFN-SD

Decisione/0087/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0068/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Francesca Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9514/881pf21-22/GC/SA/mg del 18 ottobre 2022 nei confronti del sig. Stefano Commini e della società AC Prato SSD a RL,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 9514/881pf21-22/GC/SA/mg del 14 ottobre 2022, depositata il 18 ottobre 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Commini Stefano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società AC Prato SSD a RL, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS in relazione all’art. 30, comma 4, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per aver sottoscritto un accordo economico contenente una clausola compromissoria elusiva del c.d. vincolo di giustizia, proponendo di derogare dalla competenza del Collegio Arbitrale devolvendola al Tribunale di Prato, quindi al Giudice Ordinario, contravvenendo in tal modo ai principi dell’Ordinamento Federale e, in particolare, all’art 8 dei principi deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI, rubricato Clausola Compromissoria, in cui si legge che “gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo”;

- la società AC Prato SSD a RL per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal Presidente, sig. Commini Stefano, così come riportati nei capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Segnalazione del Collegio Arbitrale LND in ordine alla presunta violazione del vincolo di giustizia posta in essere dalla società AC Prato SSD A RL”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 28 giugno al n. 881pf21-22.

Nella CCI, ritualmente notificata alle parti, si dava atto dell’avvenuta acquisizione dei seguenti documenti:

1. fascicolo contenente Accordo economico stipulato tra il sig. Alessandro Moglioni e la società AC Prato SSD a RL partecipante al campionato nazionale di serie D, relativamente alla stagione sportiva 2021-2022 del 8 luglio 2022;

2. posizione tesseramento del sig. Alessandro Moglioni del 11 luglio 2022;

3. fogli censimento modificazioni e/o integrazioni stagione sportiva 2021/2022 della società AC Prato SSD a RL.

Pervenuta la CCI, le parti, per il tramite del loro difensore, avv. Fabio Giotti, chiedevano di ricevere copia del fascicolo di indagine; non chiedevano di essere sentite, né si avvalevano della facoltà di inviare memorie difensive. L’atto di deferimento risulta ritualmente notificato.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 17.11.2022, la Segreteria del TFN dava atto dell’avvenuto deposito in data 18.10.2022 dell’istanza di accesso agli atti del fascicolo pervenuta dal difensore delle parti.

Con memoria difensiva a firma dell’avv. Fabio Giotti, depositata nel fascicolo telematico in data 3.11.2022, le parti, eccepito il difetto di istruttoria e di prova in ordine agli addebiti contestati, nonché l’insussistenza nel merito degli stessi, hanno concluso per il proscioglimento.

In tesi, la difesa lamenta, all’esito della richiesta di copia del fascicolo inoltrata alla Procura federale, di avere ricevuto unicamente copia della segnalazione del Collegio Arbitrale presso la LND e dell’allegato Lodo emesso nella vertenza n. 102/12 Moglioni - AC Prato, unica documentazione peraltro rinvenuta nel fascicolo telematico in cui non risultavano essere stati depositati i documenti elencati nella pervenuta CCI.

In punto di merito la difesa dei deferiti ha esposto di essersi difesa dinanzi al Collegio Arbitrale e di avere ottemperato a quanto disposto nel Lodo, provvedendo al pagamento della somma ivi prevista nei termini federali, all’uopo producendo evidenza dell’eseguito bonifico e della quietanza liberatoria a firma del beneficiario Moglioni; ha quindi sostenuto di non avere violato il vincolo di giustizia non costituendo, la mera previsione di una clausola compromissoria in favore del Giudice statale, alcuna violazione del vincolo di cui all’art. 30, co. 4, dello Statuto Federale.

In data 15.11.2022 la Procura federale ha depositato nel fascicolo telematico gli atti di indagine comprensivi del fascicolo relativo alla vertenza dinanzi al Collegio Arbitrale, tra cui copia della memoria difensiva della società AC Prato e dell’accordo economico sottoscritto con il sig. Moglioni Alessandro.

Il dibattimento

All’udienza del 17.11.2022, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato la dott.ssa Loredana Fardello, in rappresentanza della Procura Federale e l’avv. Fabio Giotti per i deferiti.

La dott.ssa Fardello, imputato ad un mero “refuso” il deposito degli atti di indagine sulla piattaforma del processo sportivo telematico solo in data 15.11.2022, comunque asseritamente già a conoscenza della difesa, si è riportata al deferimento ed ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Commini Stefano la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e della società AC Prato SSD a RL dell’ammenda di 500,00.

L’avv. Fabio Giotti, eccepita la tardività del deposito degli atti di indagine e riportatosi alla memoria difensiva in atti, ha concluso per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione formulata in udienza dalla difesa dei deferiti in ordine alla tardività del deposito documentale degli atti di indagine.

L’eccezione è fondata.

Secondo quanto previsto dall’art. 85, co. 1, CGS-FIGC, “Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente della Sezione disciplinare del Tribunale federale a livello nazionale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, e dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, l'incolpato, la Procura federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono presentare memorie, istanze, documenti e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa”.

Nota la natura perentoria “di tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso” (art. 44, co. 6, CGS), risulta per tabulas come la Procura federale abbia proceduto al deposito della ulteriore documentazione solo il 15.11.2022, vale a dire solo due giorni prima dell’udienza del 17.11.2022 fissata per la discussione del procedimento.

Ne discende, inevitabilmente, la tardività del deposito e la inutilizzabilità della documentazione versata in atti, essendo irrilevante, sul punto, quanto sostenuto dal rappresentante della Procura federale in ordine alla conoscenza di detti atti da parte dei deferiti. Il termine per procedere al deposito degli atti, come visto perentorio, in disparte la circostanza che trattasi di atti di indagine, è posto a tutela del diritto di difesa e, solo ove dedotta la sua inosservanza a fatto non imputabile alla parte onerata ne è consentita, su richiesta della stessa, la rimessione in termini.

Nella specie non è stato dedotto alcun legittimo impedimento.

2. Ancora in via preliminare si osserva che l’eccepito difetto di istruttoria e di assenza di prova attiene al merito della vicenda, di talché, attesa la inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta dalla Procura federale, l’unico atto di indagine utilizzabile ai fini della decisione resta l’avvenuta segnalazione del Collegio Arbitrale della LND e dell’allegato Lodo, nonché la produzione documentale versata in atti dalla stessa difesa.

L’eccezione formulata dalla difesa, pertanto, non incide sulla legittimità del deferimento, in quanto attribuita alla competenza del Collegio la valutazione della sussistenza delle violazioni contestate alla luce degli atti ritualmente acquisiti al procedimento e del comportamento delle parti.

3. Nel merito, il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità del sig. Commini Stefano per i fatti al medesimo ascritti.

Dal Lodo allegato alla segnalazione pervenuta dal Collegio Arbitrale presso la LND emerge che, in sede di controdeduzioni avverso il ricorso presentato dal già tesserato sig. Moglioni Alessandro, allenatore di base - UEFA B, la società abbia eccepito il difetto di Giurisdizione del Collegio “per avere le parti pattuito la competenza del Giudice ordinario, nello specifico il Tribunale di Prato”.

La società oggi deferita non ha contestato la circostanza e, con la memoria difensiva in atti, ha anche sostenuto di avere ottemperato al disposto del Lodo, versando in atti anche la copia del bonifico eseguito in favore del sig. Moglioni e la quietanza liberatoria dal medesimo sottoscritta.

Contrariamente all’assunto della difesa dei deferiti, l’art. 30, comma 4, dello Statuto federale comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali per “ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo”, nella parte in cui consente il ricorso alla giurisdizione statale – per gravi motivi – previa autorizzazione del Consiglio federale, “ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia”.

Costituisce violazione della norma, dunque, non solo il ricorso alla giurisdizione statale in assenza di autorizzazione del Consiglio federale, ma anche i comportamenti volti ad eludere l’obbligo della preventiva autorizzazione, nella specie in esame consistenti nella previsione di una clausola compromissoria, per non dire dell’eccepito difetto di giurisdizione del Collegio Arbitrale in ragione della sua pattuizione.

A conferma di tanto valga richiamare quanto previsto dall’art. 34 del CGS-FIGC in punto sanzioni nelle ipotesi di violazione del vincolo di giustizia.

In presenza di “comportamenti comunque diretti alla elusione o alla violazione del predetto obbligo” (comma 1), le sanzioni non possono essere inferiori a quelle previste dal medesimo con l’aggiunta di quelle previste dal secondo comma della stessa norma, da applicarsi nella misura del doppio nel caso di ricorso all’Autorità giudiziaria (comma 3), in tal guisa espressamente prevedendo e sanzionando sia il comportamento meramente volto alla elusione dell’obbligo, sia la sua concreta violazione con il ricorso alla giurisdizione statale in assenza di preventiva autorizzazione.

4. L’accertamento dei fatti contestati comporta, nei confronti del legale rappresentante della società e della società stessa, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 2, CGS-FIGC l’irrogazione delle sanzioni previste dal richiamato art. 34, comma 1, CGS-FIGC, che si ritiene congruo contenere nella misura minima della inibizione di anni 1 (uno) e dell’ammenda di 500,00 (cinquecento/00) nei confronti del sig. Commini Stefano ex comma 2, lett. g) e della penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell’ammenda di 500,00 (cinquecento/00) nei confronti della AC Prato SSD ex comma 2, lett. d).

5. Da ultimo, il Collegio osserva che, in ragione della ritenuta violazione del vincolo di giustizia anche in presenza di comportamenti unicamente volti alla sua elusione, di tale violazione sono comunque tenuti a rispondere tutti i soggetti che vi hanno concorso.

In presenza di una pattuizione volta a sottrarre le controversie alla giurisdizione federale, pertanto, della violazione rispondono tutti i soggetti che vi hanno aderito.

Nella fattispecie in esame la clausola compromissoria risulta essere stata sottoscritta anche dal sig. Moglioni Alessandro, non attinto dal presente procedimento, onde si reputa opportuno disporre la trasmissione di copia degli atti Procura Federale per ogni valutazione in ordine alla posizione del ridetto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Stefano Commini, anni 1 (uno) di inibizione ed euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda;

- per la società AC Prato SSD a RL, punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale per ogni valutazione in ordine alla posizione dell’allenatore sig. Alessandro Moglioni.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 24 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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