F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 89/TFN – SD del 30 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 11197/24pf22-23/GC/GR/ff del 4 novembre 2022 nei confronti del sig. Stefano Berni e della società ASD Lornano Badesse – Reg. Prot. 78/TFN-SD

Decisione/0089/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0078/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Roberto Proietti – Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Andrea Giordano – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 21 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11197/24 pf22- 23/GC/GR/ff del 4 novembre 2022 nei confronti del sig. Stefano Berni e della società ASD Lornano Badesse,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 3.11.2022, depositato il 4.11.2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

1.- il sig. Stefano Berni, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lornano Badesse per rispondere della violazione degli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere consentito e/o comunque non impedito dal 2 agosto 2021 al 10 agosto 2021 che il tecnico sig. Cristian Tosti svolgesse attività di allenatore dei portieri nella ASD Lornano Badesse senza essere tesserato per la suddetta società;

2.- la società ASD Lornano Badesse per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Stefano Berni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività ai sensi ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva da parte del soggetto avvisato Sig. Cristian Tosti.

La fase istruttoria

In data 5.07.2022 la Procura Federale, a seguito di una nota protocollata il 10.06.2022, priva di sottoscrizione, con la quale l’esponente rappresentava la circostanza che il Sig. Cristian Tosti, matricola 109463 del Settore Tecnico, tesseratosi in data 13.08.2021 per la società US Pistoiese, militante nel campionato di Lega PRO, girone B, aveva in precedenza e nella stessa stagione svolto il ruolo di preparatore e allenatore dei portieri per la società ASD Lornano Badesse, militante nel campionato di Serie D, girone E, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 24pf22-23 avente ad oggetto “Doppio tesseramento nel corso della s.s. 2021-2022 del tecnico Cristian Tosti - cod. 109.463- per le società US Pistoiese e ASD Lornano Badesse calcio”.

Alla predetta nota erano allegati sia fotografie ritraenti il Tosti con indosso la maglia del Lornano Badesse, presumibilmente risalenti al mese di agosto 2022, sia alcuni “link” riconducibili a siti internet che avevano riferito circa lo staff tecnico del Lornano Badesse dando risalto alla notizia dell’approdo in Società del Tosti stesso, sia un comunicato stampa della società che annunciava l’ingaggio dell’allenatore dei portieri.

La Procura Federale istruiva il procedimento mediante l’acquisizione di documentazione inerente la qualifica tecnica e il tesseramento del Tosti, dei fogli censimento delle società interessate e mediante l’audizione e mediante l’audizione di sei tesserati del Lornano Badesse e due tesserati della Pistoiese.

L’Organo inquirente, al termine dell’istruttoria, ritenendo di aver raccolto sufficienti elementi per contestare al Sig. Stefano Berni, Presidente dell’ASD Lornano Badesse, alla predetta Società e al Sig. Cristian Tosti le violazioni riscontrate, in data 20.09.22 notificava ai predetti la comunicazione di chiusura delle indagini.

Il Sig. Berni e la società Lornano Badesse, per il tramite di legale di loro fiducia, si limitavano ad acquisire copia degli atti formanti il fascicolo dell’Ufficio nel mentre il Sig. Cristian Tosti, trovato l’accordo con la Procura Federale, accedeva all’applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento ai sensi dell’art. 126 CGS.

L’Organo requirente provvedeva quindi, con atto del giorno 3.11.2022, depositato il 4.11.2022, a deferire innanzi a questo Tribunale il Sig. Stefano Berni e l’ASD Lornano Badesse ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN, previa riduzione del termine a comparire, fissava per la discussione l’udienza del 21.11.2022.

Prima di detta udienza i deferiti, rappresentati e difesi dall’Avv. Fabio Giotti, depositavano tempestivamente memoria difensiva con la quale, preliminarmente, eccepivano l’inammissibilità/improcedibilità del deferimento per la violazione dell’art. 118, comma 2, del CGS in relazione all’art. 119, comma 2, e 3 del medesimo codice e all’art. 53, comma 1, del Codice di Giustizia del CONI sul presupposto che il procedimento avesse tratto origine da un esposto di provenienza anonima trasmesso alla Procura Federale a mezzo posta e che tutta l’attività di indagine fosse stata posta in essere dalla Procura stessa dopo l’apertura del fascicolo senza quella doverosa attività preprocedimentale, necessaria, secondo gli ultimi arresti giurisprudenziali, per poter formare un proprio convincimento negli inquirenti, tale da giustificare l’apertura del procedimento. Nel merito i deferiti sostenevano di essere vittime del comportamento poco corretto del tecnico al quale avevano più volte richiesto di sottoscrivere il modulo di tesseramento ma questi aveva eluso le richieste con varie scuse, probabilmente nella speranza di potersi tesserare per la Pistoiese, Società di categoria e di rango superiore, come poi di fatto avvenuto pochi giorni dopo. Concludevano quindi per il loro proscioglimento.

Il dibattimento

All’udienza del 21 novembre 2022, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale il quale, richiamati gli atti del procedimento nonché la decisione del Collegio di Garanzia del CONI n. 83/2021 in relazione alla procedibilità del deferimento anche in caso di denuncia anonima, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Presidente Stefano Berni un mese di inibizione e per l’ASD Lornano Badesse euro 300,00 di ammenda.

L’Avv. Fabio Giotti, per i deferiti, richiamati anch’esso i propri scritti difensivi, concludeva per l’inammissibilità/improcedibilità del deferimento e, nel merito, per il proscioglimento dei deferiti.

La decisione

Il Tribunale ritiene che gli addebiti ascritti ai deferiti risultino provati.

Preliminarmente il Collegio reputa che vada scrutinata l’eccezione dei deferiti circa l’inammissibilità/improcedibilità del deferimento in conseguenza del fatto che la Procura Federale avrebbe aperto il procedimento in base a una denuncia anonima in violazione del disposto dell’art. 118, secondo comma, del CGS che prevede che il Procuratore Federale prende “… notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”.

L’eccezione è infondata.

La giurisprudenza formatasi sulla questione, tanto quella della Corte Federale d’Appello quanto quella del Collegio di Garanzia del CONI, ha avuto ad affermare, in molteplici occasioni, che il documento anonimo, così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il denunciante, non può essere utilizzato come elemento di prova e non integra neppure una notizia di illecito in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa fonte. Nondimeno deve considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possano, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione, d’iniziativa dell’organo inquirente stesso, di una notizia di illecito sportivo (CFA, SS.UU., n. 18-2020/2021). Tale orientamento, peraltro condiviso, come già detto, dal Collegio di Garanzia del CONI (decisione n. 83/2021), di recente confermato dalla CFA (Sez. I, n. 1-2022/2023, Sez. I, n. 10-2022/2023, Sez. IV, n. 38-2022/2023), è conforme a quello elaborato dal giudice penale in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 c.p.p., secondo cui la denuncia anonima non è notizia di reato, ma è in grado di stimolare una legittima attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione, appunto, di una “notitia criminis” (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028; Cass. pen., SS. UU, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 30313).

Nel caso di specie la denuncia protocollata il 10.06.2022 al n. 19432, sia pure anonima, era assolutamente circostanziata sia con riferimento alle persone e alle società che potevano essere coinvolte nell’illecito (il Tosti e i Presidenti della Lornano Badesse e della Pistoiese), sia con riguardo ai tempi in cui lo stesso poteva essere stato commesso (1.08.2022 – 13.08.2022), sia, infine, in relazione al tipo di illecito che era stato consumato (doppio tesseramento). A comprova di quanto denunciato, allo scritto anonimo venivano anche allegati articoli tratti dal sito della Lornano Badesse e dalla carta stampata, link di riferimento, fotografie ritraenti il Tosti con addosso la divisa sociale del Lornano Badesse e prospetto tratto dal sistema AS400 circa la posizione di tesseramento del Tosti.

Si può quindi affermare, con un più che ragionevole grado di certezza, che la denuncia in questione era di per sé da sola sufficiente a radicare nell’organo inquirente la convinzione della fondatezza della “notitia criminis” e quindi a legittimarla ad aprire un regolare procedimento dovendosi ritenere come adempiuta l’attività preprocedimentale con l’esame, nel dettaglio della denuncia e di quanto ad essa allegato.

Il procedimento veniva successivamente istruito con ulteriori acquisizioni documentali e con l’audizione di numerosi tesserati che confermavano, senza ombra di dubbio, la circostanza che il Sig. Cristian Tosti, che successivamente alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini ha ritenuto opportuno concordare la misura della sanzione con la Procura Federale ai sensi dell’art. 126 CGS, nel periodo tra il 2 agosto 2023 e il 10 dello stesso mese, aveva allenato i portieri della Lornano Badesse senza essersi previamente tesserato per la ridetta Società e che il successivo 13 agosto si è tesserato per l’US Pistoiese.

Da tali fatti discende la responsabilità del sig. Stefano BERNI, Presidente della ASD Lornano Badesse, per avere consentito e/o comunque non impedito che il tecnico sig. Cristian Tosti svolgesse attività di allenatore dei portieri per la ridetta società senza essersi tesserato per la stessa per il periodo 2.08.2022 – 10.08.2022. Questi, peraltro, ha ammesso la circostanza sostenendo di aver più volte esortato il Tosti a firmare il tesseramento senza che ciò avvenisse. Consegue la responsabilità diretta del sodalizio.

Stante l’esiguità del periodo temporale in cui si è protratta la violazione, appare equo sanzionare i deferiti come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Stefano Berni, giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per la società ASD Lornano Badesse, euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 30 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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