F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 051/CSA pubblicata del 23 Novembre 2022 – Bologna F.C. 1909 S.p.A.
Decisione n. 051/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 062/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Daniele Cantini - Componente (relatore)
Andrea Lepore – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0062/CSA/2022-2023 proposto dal Bologna F.C. 1909 S.p.A.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 83 del 02.11.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.11.2022, l’Avv. Daniele Cantini ed udito l’Avv. Luigi Carlutti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Tommaso Ebone, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 83 del 02.11.2022), in relazione alla gara del Campionato Primavera 1 Tim – Trofeo Giacinto Facchetti, Bologna/Fiorentina del 28.10.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore, Sig. Tommaso Ebone, la squalifica per tre giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo, ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 49° del secondo tempo, calpestato con forza, all’altezza della gamba e della spalla, un calciatore avversario disteso a terra.”.
L’odierna società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara.
La difesa della società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ritiene la sanzione irrogata, dal Giudice Sportivo, eccessivamente afflittiva, in quanto vi sarebbero circostanze, non valutate dal giudice di prime cure, idonee a diminuire la squalifica per cui è causa.
Queste circostanze sarebbero da ricercarsi nel contesto nel quale si è verificata la condotta sanzionata con l’espulsione, sia nell’assenza di conseguenze lesive per il calciatore avversario, sia nella giovane età del calciatore e nel suo curriculum disciplinare.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 novembre 2022, è comparso l’Avv. Luigi Carlutti, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte e sentito l’arbitro, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
La Corte, preliminarmente, evidenzia come i rapporti degli ufficiali di gara, ex art. 61, comma 1, C.G.S., facciano “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Questo Collegio, ai fini della decisione della presente controversia, nonostante il referto arbitrale, come detto, goda di fede privilegiata per quanto attiene la condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società Bologna F.C. 1909 S.p.A., ha ritenuto, comunque, di ascoltare a chiarimenti il direttore di gara sulla dinamica dell’evento. Il Sig. Luca De Angeli, arbitro della gara in questione, raggiunto telefonicamente, ha confermato in toto il contenuto del suo referto, precisando che, a seguito del gesto del giocatore del Bologna F.C. 1909 S.p.A., sono intervenuti i sanitari della squadra avversaria per prestare soccorso al proprio calciatore.
La condotta tenuta nella circostanza dal calciatore, Sig. Tommaso Ebone, così come descritta dal Direttore di gara, deve essere qualificata come condotta violenta e, come tale, punita ai sensi dell’art. 38 C.G.S., che prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate effettive di gara.
Infatti, nel caso di specie, il calciatore del Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha posto in essere un comportamento violento, connotato da intenzionalità e volontarietà, mirante tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica del suo avversario. Il gesto del calciatore della società reclamante è stato commesso a gioco fermo, in totale assenza di contesa del pallone, su di un avversario che si trovava disteso a terra.
La circostanza dell’assenza di lesioni non è condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, fermo restando che tale ipotesi sarebbe stata valutata dal Giudice Sportivo ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave.
Inoltre, non è condivisibile la richiesta di attenuazione della pena basata sulla “giovane età” del calciatore, poiché, anzi, risulta particolarmente censurabile il fatto che un atleta in giovane età possa tenere una condotta così aggressiva e violenta nei confronti di un avversario.
Dinanzi a comportamenti di tal genere una attenuazione della sanzione in ragione della giovane età, e quant’altro, risulterebbe del tutto ingiustificata e, anzi, contraria allo spirito di una corretta educazione sportiva.
Un siffatto comportamento deve essere, quindi, adeguatamente sanzionato.
Questa Corte, tenuto conto della natura e della gravità della condotta posta in essere dal calciatore, Sig. Tommaso Ebone, ritiene la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure del tutto congrua ed in linea con la costante giurisprudenza di questo organo giudicante.
Alla luce di quanto precede, l’appello proposto dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A. deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Cantini Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce