F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 050/CSA pubblicata del 23 Novembre 2022 – Calcio Padova S.p.A.

Decisione n. 050/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 058/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Mauro Sferrazza – Componente 

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato il seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 058/CSA/2022-2023, proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. in data 03.11.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 69/DIV dell’01.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 10/11/2022, il Dr. Carlo Buonauro e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la reclamante;  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società Calcio Padova S.p.A. ha impugnato la decisione (C.U. n. 69/DIV del 1 novembre 2022)  sopra citata con la quale - in riferimento alla gara Piacenza/Padova del 31.10.2022 - è stata inflitta al tesserato Gasbarro Andrea la squalifica per tre giornate effettive di gara “per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con una gomitata al volto a gioco fermo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C. G. S., considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, la delicatezza della zona del corpo dell'avversario attinta dal colpo”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, parte ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, ha sostenuto, con riferimento alla contestata condotta violenta, che la stessa andrebbe derubricata a condotta antisportiva (tenuto conto, per un verso, della circostanza che nel referto arbitrale di discorre unicamente di “manata”, quale condotta meno grava della censurata “gomitata; e, per altro verso, dell’assenza di intenzionalità lesiva) e comunque che occorre procedere alla riduzione della squalifica ad una o due giornate di gara (tenuto conto delle invocate attenuanti e dei richiamati precedenti).

Questa Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

La principale argomentazione difensiva si basa sulla circostanza che l’asserito colpo, decritto in sede di referto come “manata”, vada collegato in quanto tale ad una dinamica di gioco (così configurando la fattispecie di condotto antisportiva), non potendo invece integrare gli estremi della condotta violenta, erroneamente correlata ad una diversa e non riscontrabile dinamica di “gomitata”.

Tale asserita dinamica dei fatti (in disparte la concreta possibilità di un mero errore materiale nella stesura dell’impugnata decisione) non appare idonea a superare né la contestata qualificazione, né la conseguente quantificazione della sanzione

Quanto al primo aspetto, anche alla luce del contesto temporale e di gioco di riferimento, emerge con chiarezza l’intenzionalità del colpo inferto all’avversario in ragione dell’evidente intento di percuotere e, dunque, al di fuori di ogni contesto di svolgimento del gioco.

Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, la condotta violenta si sostanzia in un atto violento caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF), mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”.

Alla luce di questa distinzione, e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata, emerge come la condotta de qua sia stata caratterizzata da volontarietà e non da agonismo eccessivo.

In questo senso, dunque, quanto all’aspetto della qualificazione dell’atto, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante.

Sul piano della quantificazione della sanzione, si osserva che le descritte modalità della condotta, nel complessivo bilanciamento delineato dall’art. 13 CGS e tenendo conto della cornice edittale di cui al successivo art. 38, rendono congrua la misura de qua, rilevando (indipendentemente dalle conseguenze concrete) il riferimento alla zona attinta. Né infine appaiono risolutivi gli invocati precedenti che, in parte disallineandosi rispetto all’affermazione di principio sopra riportata, risultano inidonei ad incrinare l’assetto ricostruttivo anche di recente costantemente seguito a questa Corte.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                                            IL PRESIDENTE  

Carlo Buonauro                                                                             Pasquale Marino 

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Pesce    

 

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