F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 052/CSA pubblicata del 23 Novembre 2022 – U.S. Avellino 1912 s.r.l.

Decisione n. 052/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 060/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro – Componente

Mauro Sferrazza – Componente (relatore) 

Paolo Grassi – Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 060/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l., 

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 68/DIV dell’31.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.11.2022, l’Avv. Mauro Sferrazza e udito l’Avv. Eduardo Chiacchio per la società reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Avellino 1912 s.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio inflitto al calciatore Julian Illanes Minucci dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 68/Div del 31.10.2022), in relazione alla gara del Campionato di Lega Pro, Avellino / Catanzaro del 30.10.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al predetto calciatore la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

Il Giudice Sportivo ha, segnatamente, così motivato il provvedimento: “per aver, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con una gomitata all’altezza del mento, senza la possibilità di giocare il pallone che nell'occasione era tra la braccia del portiere. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della zona del corpo dell’avversario attinta dal colpo e la commissione del fatto senza la possibilità di giocare il pallone (r. arbitrale, supplemento r. arbitrale).”.

La società reclamante propone gravame deducendo errata valutazione della condotta del tesserato e difetto di proporzionalità della sanzione inflitta. Ritiene, in particolare, la società, che il comportamento del calciatore di cui trattasi non possa essere inquadrato nell’ambito della fattispecie della condotta violenta, quanto piuttosto nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva ex art. 39 CGS.

La reclamante società U.S. Avellino 1912 s.r.l. conclude chiedendo la riduzione della squalifica da tre a due giornate di gara effettive o, in subordine, la rideterminazione della sanzione nella squalifica per due giornate di gara e commutazione di una giornata in ammenda di euro 500.

Alla riunione svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 10 novembre 2022, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Eduardo Chiacchio, che, dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo possa trovare accoglimento, nei sensi di cui in motivazione. In via preliminare, il Collegio richiama, in diritto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Ciò premesso, i fatti oggetto del presente procedimento risultano dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara. Si legge nel referto di gara: “dà una gomitata ad un avversario mentre il pallone era tra le braccia del suo portiere”.

Rispetto a siffatta contestazione l’assunto difensivo si incentra sul fatto che, nell’occasione, si è trattato di eccesso di impeto e foga e non già di condotta violenza, poiché il calciatore Julian Illanes Minucci, «nel prendere posizione e proteggere l’uscita del portiere per avere una posizione di vantaggio, rispetto al calciatore avversario, qualora l’estremo difensore compagno di squadra non avesse trattenuto il pallone».

In effetti, le deduzioni difensive appaiono, nella circostanza, convincenti.

Questa Corte, come detto, ha più volte avuto occasione di delineare quello che ritiene il discrimen tra condotta antisportiva (o gravemente antisportiva) e condotta violenta. In sintesi, per quanto in questa sede particolarmente interessa, la condotta antisportiva è quella che, in difetto di volontarietà di colpire e/o arrecare danno all’avversario, si traduce in un comportamento che si connoti (solo) per la sua negligenza e/o imprudenza, pur mantenendosi nel contesto di gioco o nell’ambito di un contrasto di gioco, anche se caratterizzato da eccesso agonistico (rectius, una condotta che non si traduce in un gesto, avulso dal contesto di gioco, volontariamente e gratuitamente connotato da violenza).

Quanto sopra, dunque, ribadito, ritiene, questa Corte, che le circostanze dell’episodio (svoltosi in area di rigore, al minuto 94° della gara, con le squadre sul punteggio di 2 a 2), depongano nel senso che più che di condotta violenta in senso stretto intesa si sia trattato di una condotta connotata da eccesso agonistico e, dunque, gravemente antisportiva, avendo, il calciatore Julian Illanes Minucci, usato, nella circostanza, un impeto sproporzionato rispetto all’azione di gioco e, dunque, avendo – al fine di tenere lontano l’avversario – ecceduto nella foga di difendere il pallone, pur trovandosi, quest’ultimo, nelle braccia del portiere.

Peraltro, questo Collegio ritiene di dover anche valorizzare la circostanza che, in realtà, pur essendo il pallone tra le braccia del portiere, non si ricade in una ipotesi tecnica di “gioco fermo”, ben potendo, in effetti, come dedotto dalla reclamante, il portiere perdere il pallone. Da qui, l’interesse del calciatore difensore dell’Avellino a tenere lontano l’avversario, pur assumendo una condotta che si è tradotta, come detto, in un grave e scorretto eccesso d’impeto, che deve, qui, essere fermamente stigmatizzata.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, una complessiva rivalutazione dell’episodio induce il Collegio a rideterminate la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica, irrogata dal primo giudice, nella sanzione di 2 (due) giornate effettive di squalifica ed euro 500,00 di ammenda.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara con ammenda di € 500,00. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza                                                                             Pasquale Marino

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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