F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 057/CSA pubblicata del 24 Novembre 2022 – S.S. Audace Cerignola s.r.l.

Decisione n. 057/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 059/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Mauro Sferrazza - Componente 

Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 059/CSA/2022-2023, proposto dalla S.S. Audace Cerignola s.r.l., 

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2022;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.11.2022, il Cons. Nicola

Durante e udito il sig. Marco Santopaolo, Segretario della S.S. Audace Cerignola s.r.l.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S. Audace Cerignola impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 68/DIV del 31.10.2022, che – con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2022–2023 Audace Cerignola/Turris, disputata il 30.10.2022 e terminata 2-1 – ha disposto a suo carico la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila), “per avere, una persona non tesserata e che non risulta svolgere attività rilevante per la società, fatto ingresso all’interno del recinto di gioco per protestare nei confronti del commissario di campo e di un calciatore della squadra avversaria con riferimento alla condotta tenuta da quest’ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r.proc. fed, r.c.c.)”.

Col proposto reclamo, si chiede: a) in via principale, l’annullamento della sanzione; b) in subordine, la sua riduzione.

Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 10 novembre 2022, è comparso il sig. Marco Santopaolo, Segretario della S.S. Audace Cerignola s.r.l.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A sostegno delle domande formulate, la società reclamante invoca le seguenti circostanze esimenti:

1) l’autore della condotta, il sig. Nunzio Dibiase, aveva titolo a stare sul campo di gioco, giacché inserito nell’elenco delle “altre figure” con diritto di accesso al recinto di gioco, consegnato alla Procura federale ed ai commissari di campo prima della gara. Lo stesso ha seguito la partita dalle tribune, salvo intervenire come ‘addetto alla custodia’ soltanto nel momento in cui il portiere della Turris ha colpito con uno schiaffo un raccattapalle, al fine di “segnalare l’accaduto al commissario di campo”;

2) la condotta contestata al il sig. Dibiase non ha interferito sul regolare svolgimento della gara;

nonché le seguenti circostanze attenuanti:

a) il sig. Dibiase ha agito in reazione immediata al comportamento ingiusto altrui, sanzionato dal Giudice sportivo con 1 giornata di squalifica;

b) il fatto ascritto al sig. Dibiase ha concorso con il fatto doloso o colposo del portiere del Turris;

c) il sig. Dibiase ha agito per motivi di particolare valore morale o sociale (la difesa di un bambino di 12 anni, impegnato nell’attività di raccattapalle e del tutto indifeso);

d) la società ha predisposto idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell’art. 7, comma 5, dello Statuto, nonché delle ulteriori misure impiegate;

e) vi è evidente sproporzione tra l’entità della sanzione e l’antigiuridicità del fatto.

Premette la Corte che la condotta ascritta al reclamante nella decisione impugnata consiste non tanto nell’avere fatto ingresso nel recinto di gioco, quanto nell’avere vivacemente protestato con il commissario di campo.

Un collaboratore della Procura federale ha infatti riferito di una protesta veemente, mentre l’altro addirittura di invettive con “fare minaccioso” nei confronti del portiere del sig. Dibiase.

A fronte di ciò, quindi, nessun rilievo possono sortire le considerazioni sub 1) e 2) e sub c) e d).

Ricorrono, invece, ad avviso della Corte, le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., secondo cui: “la sanzione disciplinare è attenuata, se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l’evento, unitamente all’azione o omissione del responsabile”.

Donde, la sproporzione della sanzione comminata, che può essere equamente ridotta ad € 500,00 (cinquecento).

di ammenda.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 500,00. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                                 Pasquale Marino

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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